Il dentista abusivo – i confini del reato di esercizio abusivo della professione

Il dentista abusivo – i confini del reato di esercizio abusivo della professione
Stefano Pipitone

Un medico può esercitare la professione di dentista?

Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, sentenza n. 2691 del 09.11.2017

Secondo la Suprema Corte di Cassazione no. Il medico chirurgo dott. S.D. è stato infatti condannato per il delitto di esercizio abusivo della professione di cui all’art. 348 codice penale per aver esercitato l’attività di odontoiatra in assenza della prescritta abilitazione ed iscrizione all’albo.

Il Caso.

S.D., medico laureatosi nel 2007, era amministratore, socio unico e direttore sanitario di una struttura sanitaria nella quale operavano diversi sanitari, tra medici e odontoiatri.

Il dibattimento del processo aveva provato come l’imputato non si limitasse ad esercitare la sola attività di chirurgo, in ausilio ad un’equipe di colleghi odontoiatri (presenti in struttura), ma al contrario svolgesse – autonomamente – tutte le attività tipiche del “dentista”, come visite, estrazioni, otturazioni e implantologia.

Per tali ragioni è stato condannato dal Tribunale di Pordenone, con una sentenza successivamente confermata anche dalla Corte di Appello di Trieste.

La Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI, adita dall’imputato, ha rigettato il ricorso presentato da S.D. e con la sentenza n. 2691 del 09.11.2017, depositata il 22.01.2018, ha confermato le precedenti condanne, in primo e secondo grado, per esercizio abusivo della professione di odontoiatra.

Con una motivazione particolarmente attenta e dettagliata, la S.C. ha ripercorso la genesi e la ratio del delitto di esercizio abusivo della professione, ribadendo le peculiarità ed i fondamenti normativi delle professioni che richiedono una specifica abilitazione, le cd. professioni “protette”, distinte da quelle “non protette”, (art. 33, comma 5, Cost; art. 2229 c.c.).

In Italia, la peculiare obbligatorietà dell’iscrizione ad albi professionali, al pari dell’appartenenza ad ordini professionali, sono circostanze che rispondono, da un alto, all’esigenza di regolamentare l’attività professionale attraverso le regole deontologiche proprie di quel dato ordine, mentre dall’altro, concorrono a garantire e tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e l’affidamento che vi ripone la collettività.

Nel caso di specie, la professione sanitaria è intrinsecamente legata all’esistenza in un effettivo interesse pubblico da tutelare quale il diritto alla salute e difesa, all’incolumità pubblica e privata, (art. 24 e 32 Cost).

In tale quadro normativo, la Corte Costituzionale ha affermato la diponibilità del legislatore di “dettare disposizioni che specifichino limiti e condizioni inerenti all’esercizio del diritto o che attribuiscano all’autorità amministrativa poteri di controllo a tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali ugualmente fatti oggetto di protezione costituzionale”, (Corte Cost. n. 102 del 16.07.1968).

Il delitto di esercizio abusivo della professione è una cd. norma penale in bianco. Ciò significa che la definizione tipica della condotta penalmente rilevante non è direttamente prevista dal legislatore penale, ma è rinviata al complesso di norme che l’ordinamento giuridico individua in relazione alle professioni per le quali è richiesta una abilitazione dello Stato.

In ambito sanitario, in difetto di una legge che definisca in termini positivi il “contenuto tipico” dell’attività di medico-chirurgo, la S.C. ha identificato la legittimazione all’esercizio della professione medico-chirurgica con il superamento dell’esame di Stato e con la conseguente iscrizione all’albo. Questi sono i requisiti che consentono le attività di diagnosi e cura in tutte le branche della medicina; ad eccezione di quei rami che richiedono appositi diplomi o specializzazioni, (Cass. Sez. VI sent. n. 49116 del 25.09.2003; Cass. Sez. VI sent. n. 50012 del 12.11.2015).

Ciò posto, le successive specializzazioni post lauream vengono considerati elementi di formazione integrativa di una stessa professionalità costituita dall’arte medica.

Discorso diverso attiene ai contesti ove il legislatore è espressamente intervenuto, come per la radiodiagnostica, il medico del lavoro o lo psicoterapeuta.

In ordine al titolo di dentista, in esecuzione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 27 luglio 1978, direttiva 78/686/CEE, direttiva 78/687/CEE, con il d.P.R. del 28 febbraio 1980 n. 315 in Italia è stato istituito il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Successivamente, con la L. n. 409/1985 e la L. n. 471/1988 ed il d.lgs. 386/1998 il legislatore italiano ha stabilito che la professione di odontoiatra “venga esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all’esercizio della professionale, conseguita dal superamento di apposito esame di Stato” (art. 1, mod. art. 13 l. n. 14 /2003).

In particolare, l’ambito di attività della professione sanitaria è stato definito come tutte le “attività inerenti alle diagnosi ed alla terapia delle malattie e anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e riabilitazione odontoiatriche”.

In Italia si registra un regime di incompatibilità tra iscrizione all’albo degli odontoiatri e iscrizione a peculiari categorie di medici. Sul punti, la normativa CEE aveva riconosciuto in favore dell’Italia una disciplina transitoria, ai fini dell’attività odontoiatrica, in favore del titolo di medico-chirurgo rilasciato a professionisti che avevano iniziato la carriera universitaria prima del 28 gennaio 1980, poi esteso sino all’anno accademico 1984/1985, (previa il superamento di una specifica prova attitudinale).

La S.C. ha altresì evidenziato come il descritto sistema di formazione (nel corpo motivo della sentenza approfondito in dettaglio) non possa mai essere superato da stage e master, di alcun genere.

Si pensi che con una nota del Ministero della Salute del 2009 è stato escluso che la specializzazione in chirurgia maxillo-facciale rientri fra quelle che abilitano i medici a svolgere l’attività odontoiatrica, con riaffermazione del carattere obbligatorio dell’iscrizione all’Albo degli odontoiatri.

Con la pronuncia in esame, la Cassazione ha colto l’occasione per riaffermare con forza la dannosità dell’abusivismo in campo sanitario, perché destinato a mettere “in pericolo la tutela della salute sottraendo ai cittadini il ricorso alle corrette metodologie sanitarie che possono e dev0no essere realizzate solo dai legittimi esercenti della professione medica e odontoiatrica”, (relazione al Disegno di legge d’iniziativa del senatore Barani).

In conclusione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che l’attività accertata in capo al dott. S.D., laureato in medicina e chirurgia nel 2007, non specializzato, si è svolta in un periodo nel quale l’attività medica odontoiatrica era già strettamente riservata al sanitario laureato in Odontoiatria e Protesi dentale, abilitato attraverso il superamento dell’esame di Stato e iscritto all’albo professionale.

Requisiti, quelli descritti, non posseduti dall’imputato, la cui condanna, pertanto, va confermata.