Alimenti scaduti in vendita. Quando si configura un reato?

Alimenti scaduti in vendita. Quando si configura un reato?
Stefano Pipitone

La Suprema Corte di Cassazione, Sez. III Pen. con la sentenza n. 30425 del 11/07/2012, ha chiarito che mettere in vendita alimenti il cui termine minimo di conservazione è “scaduto” non integra alcuna ipotesi di reato.

Prima di analizzare il contenuto della interessante sentenza, occorre far chiarezza sulla fondamentale distinzione tra data di scadenza e tmc, acronimo di termine minimo di conservazione.

Il primo riferimento, cioè la data di scadenza, indica l’esatto periodo decorso il quale un alimento non può in alcun modo essere offerto in vendita o detenuto per il commercio. La normativa, sia nazionale sia Comunitaria, è estremamente rigorosa sul punto.

L’art. 9 del D.lvo 181/2003, (in attuazione della Direttiva 2000/13/CE), discipina la materia indicando l’obbligo di indicare la precisa data di scadenza di tutti gli alimenti facilmente deperibili, intendendosi come tali gli alimenti preconfezionati facilmente deperibili che subiscono un veloce processo di decadimento tale da comportare alterazioni microbiologiche dell’alimento. Assumere questi alimenti dopo la data indicata può costituire un pericolo per la salute umana. Ecco allora che su questi alimenti l’etichetta deve riportare la definizione “scade il…” o da “consumarsi entro il …”. Tra gli alimenti più comuni sottoposti a data di scadenza troviamo latte e derivati, carni fresche e prodotti della pesca.

L’art. 9, co. 5, D.lvo 183/03 dispone “E’ vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scandeza a partire dal girono successivo a quello indicato nella confezione”.

La materia è disciplinata altresì dall’art. 24 del Regolamento UE n. 1169/2011 con cui il legislatore comunitario ha precisato e definito la materia degli alimenti molto deperibili, ovverosia dei cibi il cui consumo oltre una ben determinata data comporterebbe un pericolo immediato per la salute. Si tratta di una presunzione legislativa di “rischio”, così come specificiato altresì dal disposto dell’art. 14 Regolamento CE n. 178/2002, a tenore del quale l’alimento “scaduto”.

L’analisi normativa e giurisprudenziale si fa più complessa in tema di alimenti per i quali è previsto il T.M.C., ovverosia il termine minimo di conservazione.

Il TMC indica la data entro la quale l’alimento conserva intatte le proprietà organolettiche in adeguate condizioni di conservazione e viene indicato con la diciturada consumarsi preferibilmente entro …” o “da consumarsi preferibilmente entro la fine …”.

La disciplina in Italia è dettata dall’art. 8 D.lvo n. 181/2003 il quale dispone come il TMC deve indicare:

  • let. a) giorno e mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di 3 mesi;
  • let. b) mese e anno per prodotti alimentari conservabili per più di 3 mesi, ma meno di 18 mesi;
  • let. c) indicazione dell’anno per i prodotti conservabili per più di diciotto mesi.

Come si evince facilmente, il TMC attiene esclusivamente alla “qualità” del prodotto. Non incidendo in alcun modo sulla “sicurezza”microbiologica alimentare.

Ciò posto, è possibile affermare che la vendita di un alimento con termine minimo di conservazione “scaduto” non integra alcuna ipotesi di reato.

Sul tema si registrano diversi arresti giurisprudenziali.

A far chiarezza sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, (Cass. Pen. SS UU 21 dicembre 2000, sent. n. 28), con una pronuncia che ha precisato l’impossibilità di equiparare l’alimento “scaduto” all’alimento “in cattivo stato di conservazione”, demolendo l’apodittica asserzione (priva di leggi di copertura scientifiche) secondo cui gli alimenti si deteriorarno automaticamente dal punto di vista microbiologico per la mera decorrenza del “termine di scadenza”.

Sul punto merita attenzione la sentenza della Corte di Giustizia Europea con cui è stato deciso il caso Müller (Corte Giustizia UE, sez. V, 13 marzo 2003, n. 229 – Müller c. Unahmbanginger Verwaltungssenat im Land – in Dir. comunitario e scambi internaz. 2003, 554).

Nel corpo della sentenza, la Corte di Giustizia ha enucleato i seguenti principi cardine:

  1. l’alimento con TMC (termine minimo di conservazione scaduto) può essere legittimamente posto in commercio;
  2. compete ai singoli Stati membri decidere come disciplinare gli alimenti con termine minimo di conservazione.

L’argomento è stato a lungo discusso dal Parlmamento Europeo, sede in cui sono stati affrontai i risultati di una Commissione di inchiesta da cui è emerso come quasi il 50% della quantità di cibo prodotto si stima venga sprecata. I lavori parlamentari hanno dato contribuito alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 19 gennaio 2012, avente ad oggetto misure finalizzate al contenimento dello spreco di alimenti. Sulla scorta di quanto discusso, si segnala come nel 2013, per far fronte alla grave cirisi economica che ha investito la Grecia, il Governo ellenico autorizzò esplicitamente, con precise modalità e precauzioni, la vendita di prodotti alimentari scaduti, consentendo ai supermercati di commercializzarli a metà prezzo.

Tornando in Italia, la S.C. ha affermato esplicitamente come “La commercializzazione di prodotti alimentari confezionati per i quali sia prescritta l’indicazione “da consumarsi preferibilmente entro il…”, o quella “da consumarsi entro il…” non integra, ove la data sia superata, alcuna ipotesi di reato, ma solo l’illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma settimo, e 18 del d.lgs. n. 109 del 1992”, (Cass. Pen., Sez. III, 11/07/2012, n. 30425 in Diritto e Giustizia online 2012, 25 luglio).

In conclusione, è possibile rispondere al quesito originario affermando che offrire in vendita o detenere per il commercio prodotti alimentari con tmc “scaduto” è una condotta non sussumibile in alcuna fattispecie di reato.

Da ultimo, in tema di sprechi alimentari, può essere utile ricordare come il legislatore italiano ha recentemente recepito la problematica, intervenento con la L. 19 agosto 2016 n. 166, nata per rispondere all’esigenza di favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentiari ai fini di solidarietà sociale. In un mondo contemporaneo caratterizzato da grandi sprechi alimentari e dalla assenza di una equa distribuzione delle risorse, il richiamato intervento legislativo è nato per consentire una efficiente redistribuzione degli alimenti con termine minimo di conservazione decorso, ma ancora in condizioni di imballaggio e conservazione integri.