Covid-19. Responsabilità penale delle imprese. L’importanza dei protocolli di prevenzione
aggiornato al 30 aprile 2020
Nel mondo delle imprese l’emergenza Covid-19 ha assunto dimensioni epocali.
Alla ripresa delle attività lavorative, la pandemia ed il conseguente rischio biologico di contagio impongono precisi obblighi a carico di tutti i datori di lavoro. Sarà necessario adottare specifiche misure di adeguamento finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori, idonee a prevenire e contrastare la diffusione del virus Covid-19.
Un'omissione dei protocolli e delle misure di tutela espone infatti il datore di lavoro, i soggetti apicali della società e la stessa impresa a forme di responsabilità, anche di natura penale, che per le aziende si traducono in sanzioni pecuniarie e interdittive. Oltre ad eventuali profili di risarcimento danni.
È noto a tutti che in Italia le imprese oggi sono soggette ad una responsabilità propria per i reati commessi da dipendenti o apicali a vantaggio o nell’interesse dell’ente, in conformità alla normativa introdotto con il D.lgs n. 231/2001.
Tra i reati presupposto che danno luogo alla responsabilità dell’Ente, ai sensi dell’art. 25 septies D.lgs 231/2001, vengono ricompresi i delitti di lesioni personali colpose (art.509 c.p.) e omicidio colposo (art. 589 c.p.) conseguenti alla violazione delle normative poste a tutela dell’igiene e sicurezza sul lavoro.
Questa premessa si deve coordinare con l’art. 42 del cd. Decreto Cura Italia, D.L n. 18 del 17.03.2020, secondo cui l’infezione da coronavirus Covid-19 contratta in occasione di lavoro costituisce infortunio ai sensi del D.lgs. 81/2008. Il dato è stato confermato dalla nota INAIL, prot. 3675 del 17 marzo 2020, che precisa il meccanismo di presunzione secondo cui l'infezione da coronavirus SAR-Cov-2 è malattia contratta durante o in occasione del lavoro.
Il risultato è che il contagio Covid-19 verrà trattato come infortunio sul lavoro.
Le conseguenze possono essere sintetizzate in questi termini:
- per il datore di lavoro, soggetti apicali e dipendenti la possibilità di una imputazione per il reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o, ancor peggio, di omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- per l’azienda il coinvolgimento diretto nel procedimento penale con la contestazione di cui all’art. 25 septies d.lgs. 231/2001 “omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro”, la cui violazione è punita con sanzioni pecuniarie sino a € 1.549.000 e sanzioni interdittive che si estendono sino all’interdizione dell’esercizio dell’attività.
Lo scenario descritto è legato ovviamente all’eventualità in cui l’impresa NON abbia adottato le necessarie cautele poste a tutela della salute dei lavoratori.
In tale contesto, in vista della ripresa delle attività lavorative è essenziale adeguarsi ai Protocolli di tutela dei lavoratori previsti dal Governo, in collaborazione con le associazioni di categoria (Confindustria, Confartigianato, etc) e con le sigle sindacali maggiormente rappresentative: “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, del 14 marzo 2020, (qui il link al sito del Governo).
Il 24 aprile 2020 il Protocollo è stato aggiornato dal Governo in vista della graduale ripresa delle attività lavorative.
Il citato Protocollo prevede e disciplina una serie di linee guida in tema di:
- informazione per chiunque entri in azienda;
- modalità di ingresso in azienda, sia per il personale che per i fornitori esterni;
- attività di pulizia e sanificazione in azienda;
- precauzioni igieniche personali;
- dispositivi di protezione individuale, (DPI);
- gestione degli spazi comuni;
- organizzazione aziendale, (turnazione, trasferte e smart working, rimodulazione dei livelli produttivi);
- gestione di entrata e uscita dei dipendenti;
- distanziamento all'interno dell'azienda, spostamenti, riunioni, eventi interni e formazione;
- gestione di una persona sintomatica in azienda;
- sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS;
- aggiornamento del protocollo di regolamentazione.
E' importante evidenziare come la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Il 23 aprile l'INAIL ha pubblicato il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione".
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme al Ministero del lavoro ha condiviso il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri", in cui si dettano precise indicazioni per le modalità di lavoro nei cantiere ed indicazioni nel caso in cui dette modalità non possano oggettivamente essere rispettate.
La necessità e l’importanza di adottare misure a protezione dell’integrità psicofisica dei dipendenti, oltre che per la tutela del bene primario delle salute, rileva sotto un duplice profilo.
In primo luogo trae origine da specifici obblighi normativi, di natura civilistica, come l’art. 2087 Codice Civile o relativi alle diposizioni di cui al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008.
In secondo luogo, come già accennato in apertura, l’eventuale omissione di misure di prevenzione legate al cd. rischio biologico di contagio da coronavirus Covid-19 espongono il datore di lavoro a precise responsabilità penali, cui si aggiunge l’eventuale profilo di responsabilità cd. amministrativa dell’Ente ex D.lgs 231/2001.
Come noto, infatti, all’esito dell’entrata in vigore del D.lgs 231/2001 gli Enti, (imprese, società di capitali o di persone, associazioni, imprenditori individuali), rispondono “in proprio” nel caso in cui venga commesso un determinato reato, (cd. reato presupposto), a vantaggio o nell’interesse dell’ente.
La responsabilità dell’Ente non è tuttavia automatica.
L'Ente non è soggetto a responsabilità ove la società abbia adottato dei Modelli di Organizzazione e Gestione in linea con i dettami della normativa, idonei a prevenire il rischio del reato verificatosi; che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli sia affidato ad un Organismo di Vigilanza dotato di poteri di iniziativa e controllo; le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello; non vi sia staa omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.
Il reato sia commesso a vantaggio o nell’interesse dell’Ente.
La disciplina è di grande attualità in un momento in cui, alla ripresa delle attività produttive, tutte le imprese saranno chiamate ad adeguarsi si modelli di protezione dal rischio biologico Covid-19.
In tema di responsabilità “penale” degli Enti, infatti, con riferimento al caso del reato di lesioni personali aggravate dalla disciplina antinfortunistica, (pensiamo al caso di un contagio grave da Covid-19), “sussiste l’interesse dell’ente nel caso in cui l’omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività”, (Cass. Pen. Sez. IV, n. 24697 del 20.04.2016, Mazzotti e altro, in Rv. 268066-01).
Si consideri che, ad esempio, rientrano nel concetto di risparmio di spesa, il risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi di adeguamento strumentale, sulle attività di formazione e informazione del personale, (Cass. Pen. Sez. IV, n. 18073 del 19.02.2015).
Sulla base di questi presupposti, normativi e giurisprudenziali, appare imperativo per tutti le attività commerciali e produttive adottare i Protocolli e le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.
Quanto alle imprese che hanno già adottato i Modelli Organizzativi ex d.lgs 231/2001 sarà necessario adeguare i protocolli aziendali, aggiornare il DVR, ove possibile nominare un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS, compulsare l'Organismo di Vigilanza perché vigili su adeguatezza ed effettività delle misure prese.
Per chiedere una consulenza, o per maggiori informazioni, inviate pure una email a info@stefanopipitone.eu.
Diffamazione e blog. Il blogger è responsabile penalmente per i commenti al sito?
Il fenomeno dei reati commessi in rete è in costante aumento.
Furti di identità, Cyberbullismo, crypto-Loker, accesso abusivo a reti informatiche, pedopornografia, truffe. Senza scomodare il cd. dark web.
Su tutti, quantomeno per vastità del fenomeno, la diffamazione a mezzo internet.
Oggi le “chiacchere da bar” si sono trasformate in “opinioni social”. Il web è popolato da un fiume di tuttologi che quotidianamente esprimono commenti e giudizi sugli argomenti più vari.
Purtroppo le opinioni social spesso sfociano in espressioni volgari, giudizi trancianti comunicati con termini triviali, offensivi.
Il fenomeno è conosciuto con il termine hate speech, che possiamo tradurre in italiano come “i discorsi d’odio”. Sono gli “odiatori del web”. In breve, parliamo della diffamazione online.
È ormai assodato che i social media, unitamente alle funzioni positivi e propositive, abbiano agevolato la diffusione di insulti da parte di utenti che, trincerati dietro la tastiera, credono di poter violare impuniti l’onore e la dignità di chiunque.
La Corte di Cassazione è intervenuta più volte affermando come “l’uso di una bacheca facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'articolo 595 c.p., comma 3, sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché' la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere "col mezzo della stampa", non essendo i social network destinati ad un’attività di informazione professionale diretta al pubblico”, (Sez. V, n. 4873 del 14.11.2016, Manduca, Rv. 26909001).
La diffamazione in Italia è un reato.
La precisazione non è banale, perché in molti altri paesi, come la Gran Bretagna, la diffamazione è un mero illecito civile.
Nel nostro ordinamento giuridico è l’art. 595 Codice Penale a disciplinare il delitto di diffamazione semplice, punito con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa sino a Euro 1.031.
Il legislatore ha previsto delle circostanze aggravanti del reato.
La prima si configura quando il contenuto diffamatorio contiene un’accusa specifica, un fatto determinato, e determina la sanzione più severa della reclusione sino a due anni, ovvero della multa sino a € 2.065.
Nell’eventualità in cui l’offesa sia effettuata con il mezzo della stampa, o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a € 516.
Ma cosa si intende per diffamazione? È l'offesa della reputazione, dell'onore o della professionalità di qualcuno, comunicata a più persone.
In tema di diffamazione tramite "internet" la Corte di Cassazione ha evidenziato che la diffamazione, in quanto reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa. Nel caso in cui frasi o immagini lesive siano immesse nel "web", questo avviene nel momento in cui il collegamento viene attivato e l'interessato ha (o può avere) notizia della immissione in internet del messaggio offensivo, (Cass. Pen. Sez. V, n. 23624 del 27.04.2012, Ayroldi, Rv. 25296401). Il reato si perfeziona quindi nel momento della pubblicazione in rete del contenuto offensivo.
Per la Corte di Cassazione è indubbia la responsabilità penale per il soggetto autore di un contenuto offensivo postato in rete.
Più complessa è la definizione delle responsabilità del gestore del servizio.
Si pensi per esempio al gestore/proprietario di un blog ovvero degli Internet Provider Service.
Sgombriamo il campo da un primo dubbio.
Quando il gestore commette il fatto (diffamatorio) in prima persona, risponderà degli illeciti legati ai contenuti diffusi.
Il nodo da sciogliere riguarda piuttosto la responsabilità per i contenuti inseriti sul web da altri soggetti.
La cornice normativa è data dal Decreto Legislativo n. 70 del 9.04.2003, emanato per recepire una Direttiva Europea del 2000.
In generale, per i providers è stata stabilita l’assenza di un obbligo generale di sorveglianza ex ante, (art. 17 d.lgs. 70/2003).
Dunque nessuna responsabilità in tema di servizi di cd. mere conduit, caching e hosting.
La ratio dell’esenzione (deroga) di responsabilità la troviamo nel considerando n. 42 della Direttiva 2000/31/CE, limitata al caso in cui l’azione del provider si limita all’attivazione e fornitura dell’accesso alla rete di comunicazione, dove poi vengono memorizzare e trasmesse le informazioni.
In sintesi, si tratta di una attività meramente tecnica, automatica, che non riguarda, neanche indirettamente, il contenuto delle informazioni trasmesse o memorizzate, nelle quali il provider non viene coinvolto.
C’è tuttavia un’eccezione. Gli ordinamenti dei singoli Stati possono prevedere che le autorità statali pretendano obblighi a carico del fornitore perché questo impedisca o ponga dine alla violazione commessa attraverso il servizio offerto, (ecco allora compresa la possibilità di rimozione automatica dei post, effettuata da alcuni noti social network).
In alcuni casi è stato fatto un passo ulteriore, imponendo ai provider un vero e proprio obbligo di collaborazione.
Discorso diverso riguarda gli amministratori di blog, i blogger.
Questi infatti non forniscono un servizio, ma mettono a disposizione degli utenti una piattaforma nella quale pubblicare contenuti, commenti su temi individuati dai blogger.
Si tratta di una attività in un certo qual senso" editoriale".
In breve, il blog (diario-web) è un contenitore di testo, aggiornabile in tempo reale, nel quale vengono pubblicati contenuti multimediali assimilabili al genus dell’articolo di giornale.
Come tutti sappiamo, al “post” viene spesso affiancata la possibilità per gli utenti-lettori di inserire dei commenti.
Questa opzione gioca un ruolo chiave sui risvolti in tema di responsabilità dell'amministratore del sito.
Il blogger ha un obbligo di vigilanza su tutto quello che viene scritto sul proprio blog?
La Cassazione ha riposto escludendo la responsabilità penale del blogger ad una condizione, che si verifica quando questi “reso edotto dell'offensività della pubblicazione, decide di intervenire prontamente a rimuovere il post offensive”.
Questo principio è stato cesellato anche dalla Corte Europea dei Diritti Umani, con la sentenza del 9 marzo 2017, (Pihl vs. Svezia).
Nel caso richiamato, secondo la Corte, “il fatto che il gestore avesse tempestivamente rimosso sia il post sia il commento offensivo, per di piu' scrivendo un nuovo post contenente la spiegazione di quanto accaduto e le scuse, era da ritenersi un comportamento idoneo a escluderne la responsabilita' per concorso in diffamazione.
La Corte Europea ha quindi escluso la possibilita' di ritenere automaticamente responsabile il gestore del sito per qualsiasi commento scritto da un utente, sempre che, una volta a conoscenza del contenuto diffamatorio del commento, si sia immediatamente ed efficacemente adoperato per rimuoverlo.”
Al contrario, è possibile affermare la responsabilità penale del blogger quando questi, presa coscienza della lesività dei contenuti postati nel proprio blog, li mantenga consapevolmente, (Cass. Pen. Sez. V 20.03.2019 sent. n. 12546, RV 275995).
Ultima nota, in tema di sequestro del sito web.
I blog non godono delle garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa.
Se ricorrono i presupposti di fumus commissi delicti e periculum in mora, infatti, l’Autorità Giudiziaria può disporre il sequestro preventivo di un intero sito web, imponendo in via d’urgenza al gestore di oscurare la pagina.
In conclusione, secondo l’attuale orientamento seguito dalla Corte di Cassazione, il blogger risponde del delitto di diffamazione, aggravato dall’offesa arrecata con altro mezzo di pubblicità, per gli scritti di natura denigratoria pubblicati sul sito da terzi quanto, una volta venutone a conoscenza, non provveda alla immediata rimozione del contenuto diffamatorio. Tale condotta, infatti, è ritenuta equivalente alla consapevole diffusione del contenuto lesivo dell’altrui reputazione, agevolando l’ulteriore attività di diffusione dei commenti diffamatori, (mediante ri-post da parte di terzi).
Per la versione integrale della sentenza richiamata nell'articolo clicca qui.
Per ogni richiesta di chiarimento, informazioni o per una consulenza è possibile contattarci direttamente a info@stefanopipitone.eu
Coronavirus. Evento naturale o azione umana? Il reato di epidemia in Italia.
aggiornato al 30 marzo 2020
Dal greco epi-demos: esteso sul popolo.
Il reato di epidemia è punito in Italia con l'ergastolo.
"l'enorme importanza che ormai ha acquistato la possibilità di venire in possesso di germi, capaci di cagionare una epidemia, e di diffonderli..."
(A. Rocco, Ministro di grazia e giustizia del Regno d'Italia,
commento al nuovo reato di epidemia, 1929)
Il coronavirus (Covid-19) tiene il mondo con il fiato sospeso.
L'Italia è ormai zona rossa.
Nessuno oggi conosce con certezza l'eziopatogenesi di questo virus. L'origine è ignota.
Una cosa è certa, si è diffuso e continua a diffondersi.
All'inizio si è tentato un contenimento della diffusione.
In Italia tutto è iniziato il 29 gennaio, con il Ministro della Salute italiano ha disposto per 90 giorni il blocco totale dei voli da/per la Cina.
Oggi, al 25 marzo 2020 si conta una babele emergenziale di provvedimenti legislativi e amministrativi, ordinanze regionali, comunicali, decreti legge e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il tentativo di contenimento della diffusione è stato tempestivo. Italia e Repubblica Ceca sono stati i primi due stati europei ad aver vietato qualunque volo diretto per la Cina con tutte le compagnie. Purtroppo non si è pensato di tracciare chi proveniva dalla Cina attraverso scali in paesi terzi.
Gli USA hanno decretato subito il livello 4 di allarme ed anche le compagnie americane hanno sospeso i voli dalla Cina. Oltre 70 compagnie che hanno interrotto i voli per la Cina, (dal 14 febbraio anche Lufthansa). Mentre in Russia la Aeroflot ha spostato tutti i voli in un terminal dedicato.
E pensare che Etihad Airways aveva inizialmente previsto un bonus in busta paga e raddoppiato le indennità di volo per gli equipaggi che accettavano di volare in Cina durante l’epidemia.
Appena poco più di un mese fa, la ICAO stimava una contrazione dei voli dal 39% al 41%, con 4-5 miliardi di dollari di riduzione dei ricavi operativi.
Il Governo indiano aveva prontamente diffuso per tutta la popolazione una nota per la profilassi in cui, tra gli altri, si consiglia un trattamento omeopatico a base di arsenicum album 30, (qui l'articolo pubblicato dal quotidiano The Hindu).
L'incipit di questo articolo era stato scritto i primi giorni di febbraio.
Oggi 2,5 miliardi di persone sono in lockdown. Dentro casa.
L'india, con una popolazione di 1 miliardo e 300 milioni di persone ha fermato le attività produttive, messo a terra tutti i voli e bloccato i treni. Fino al 15 aprile.
Per contro, mascherine di protezione e igienizzanti stanno vivendo una epoca d’oro. Nei primi 10 giorni di febbraio la "Dpi" di Roma ha venduto le scorte di 10 anni, con ordini per decine di milioni di pezzi. Oggi i paesi di tutto il mondo requisiscono mascherine e presidi di protezione.
In Italia è oggi vietato l'export di prodotti sanitari utili per l'emergenza sanitaria. Sono ormai diversi gli interventi con cui la Polizia Giudiziaria ha sequestrato prodotti (mascherine, tamponi, guanti) realizzati da imprese italiane e diretti all'estero, (perché regolarmente venduti). Semplicemente, oggi non si può più. Per Decreto.
L'UE è implosa dentro un "si salvi chi può", con la fine (temporanea?) degli accordi di Schengen.
È partita la corsa al vaccino delle case farmaceutiche. Tra queste la Advent srl di Pomezia. La Cina ha richiesto un nuovo brevetto per un farmaco sperimentale della Gilead.
Si sono infatti alternate voci sia sulla provenienza di origine animale, sia circa la possibilità sia collegato all'attività del laboratorio BSL-4 di Wuhan (sicurezza livello 4).
Francis Byle, autore del Biologycal Weapons Anti-Terrorism Act del 1989, esperto americano di bioterrorismo, ha ipotizzato si tratti di una arma da guerra batteriologica e che le misure drastiche adottate dal governo di Pechino, (incluso il repentino isolamento di intere città), siano diretta espressione di una consapevolezza del dato e delle pericolosità degli effetti di una diffusione incontrollata.
Nel febbraio 2017 il magazine Nature, pubblicava un'indagine dal titolo Inside the Chinese lab poised to study world's most dangerous pathogens, dedicato una inchiesta sull'inaugurazione del laboratorio BSL-4 di Wuhan, sede dei più pericolosi agenti patogeni del globo, nato con l'obiettivo di "affrontare le più grandi minacce biologiche del pianeta", (curioso notare come oggi a quell'articolo la redazione abbia aggiunto una dichiarazione in cui prende le distanze da possibili deduzioni con il coronavirus). L'articolo si trova in versione italiana su Le Scienze: Un laboratorio cinese per i patogeni più pericolosi al mondo.
I rumors circa la possibilità si tratti di un ceppo del virus bio-ingegnerizzato destinato a protocolli di immunoterapia difensiva è esplosa nuovamente dopo media statali cinesi hanno riferito che il generale maggiore Chen Wei, il principale esperto cinese di armi biochimiche per la difesa, si è trasferito a Wuhan - militarizzata durante l'emergenza - per guidare gli sforzi intrapresi nel superamento del virus di questa polmonite mortale.
Pechino ha avuto già 4 incidenti che hanno causato la fuga del virus SARS dai laboratori.
A ciò si aggiunga la ricerca pubblicata dallo scienziato cinese Zhengli Shi, coautore di un controverso documento del 2015 che descrive la creazione di un virus chimera, nato dalla combinazione di un coronavirus trovato nei pipistrelli con un altro che causa la sindrome respiratoria acuta acuta di tipo umano (SARS) nei topi. Il governo USA nel 2014 ha posto una moratoria contro questo genere di esperimenti.
Esperti della US biosafety nel 2017 avevano messo in guarda dalla possibilità di fuga di virus da Wuhan.
In Italia, il 16.11.2015 una puntata della rubrica di approfondimento scientifico "Leonardo" poneva l'accento sul pericolo di un virus chimera realizzato da una combinazione tra SARS ed un CoV preso da un pipistrello cinese.
Sono d'altronde pubbliche la ricerca e la richiesta di brevetto all'oggetto di modulare i geni della spike-protein di un coronavirus SARS-Cov.
Di recente è emersa una email che il 2 gennaio 2020 l' Istituto di Virologia di Wuhan ha inviato a tutti i presidi medici cinesi con cui è stata vietata la divulgazione sui dati delle infezioni di coronavirus, "non devono essere divulgati ai media, compresi quelli ufficiali e le organizzazioni con cui collaborano. Si chiede di «rispettare rigorosamente quanto richiesto». E poi la direttrice dell’Istituto, Wang Yan Yi, ha inviato gli auguri ai vari dipartimenti di virologia e ricerca dopo gli ordini di Pechino.
Il 27 gennaio in USA un ragazzo infettato dal coronavirus è stato curato per la prima volta con un farmaco sperimentale, Remdesivir, usato per Ebola e SARS. Il 30 gennaio è guarito ed i dati sono stati pubblicati il 31 gennaio sul New England Journal of Medicine.
Il dato interessante?
Il 21 gennaio, prima della sperimentazione in USA, la dr.ssa Wang Yan Yi dell’Istituto di Virologia di Wuhan ha avanzato una richiesta del brevetto per un farmaco idoneo a trattare il nuovo coronavirus.
Il risultato è stato che il Remdesivir oggi incontra barriere di proprietà intellettuale per essere usato in Cina. Proprio per la richiesta di brevetto, guarda un pò, dell'Istituto di Virologia di Wuhan.
Un caso?
Nessuno conosce con certezza di dati su diffusione e mortalità. I criteri di calcolo degli infetti sono stati "modificati" dalla stessa Cina durante la prima parte dell'epidemia, quando è esplosa in Oriente. La materia è stata di grande complessità: difficoltà di reperire libere informazioni dalle aree infette, (due reporter che indagavano a Wuhan sono scomparsi, come denunciato dalla BBC), dr. Li Wenliang, il primo medico cinese che ha denunciato la diffusione di un nuovo virus, arrestato, "costretto a confessare" e oggi morto, (qui l'intervista al New York Times); non a caso il Wall Street Journal lo ha definito whistleblower; l'isolamento repentino di intere città, con decine di milioni di abitanti chiusi in casa, voli intercontinentali chiusi da/verso la Cina, navi in quarantena, dichiarazioni di Guo Wengui, milionario esiliato fuori dalla Cina e pochi video che trapelano da internet sono i dati informativi con cui ci si interfaccia oggi.
La carenza di trasparenza e informazioni ha portato i governi europei a paragonare il Covid-19 ad una "influenza", previa poi comprenderne le rilevanti differenze.
Oggi i dati sembrano raccolti in tutto il mondo senza parametri omogenei. I tamponi non sono eseguiti su tutta la popolazione. Le circostanze rendono ancora più difficile comprendere la reale portata del fenomeno.
Adesso il virus è arrivato in Europa e si sta diffondendo nel resto del mondo, avremo dati e informazioni più dettagliate.
Al 30 marzo 2020 nel mondo abbiamo sfondato il muro del mezzo milione di contagiati (ufficiali) da Coronavirus Covid-19, 150.000 ricoverati, e 34.000 morti.
In Italia sono oltre 97.000 i casi positivi, con circa 10.000 decessi registrati da febbraio ad oggi ed il numero è destinato ad aumentare.
I dati sono approssimativi. Circa l'indice di mortalità della malattia, oggi in Italia intorno al 7%, si registrano differenze rilevanti rispetto a quanto diffuso in Cina.
I dati sono in continuo aggiornamento. Per conoscere la situazione attuale ci sono molti link. Qui di seguito quello del WHO (in Italia OMS). Per un aggiornamento in tempo reale il sito ArcGIS offre un aggiornamento costante.
Una semplice analisi delle informazioni disponibili porta ragionevolmente a ritenere si tratti dell' "influenza" più singolare degli ultimi secoli, dopo la spagnola, che pare abbia portato a decine di milioni di morti nel mondo.
L'origine del coronavirus Covid-19 è ignota.
L'ipotesi della manipolazione umana del virus (recentemente messa in discussione) è un interessante spunto per tracciare una quadro del delitto di epidemia, previsto e punito in Italia dall'art. 438 c.p. con l'ergastolo e, nella formulazione originaria del 1930, con la pena di morte.
Il termine “epidemia” indica testualmente una malattia contagiosa che colpisce contemporaneamente gli abitanti di una città o regione. Dal greco epi-demos: esteso sul popolo.
In medicina l’epidemia coincide con qualsiasi malattia contagiosa o infettiva che, in considerazione della diffusione dei germi patogeni, è caratterizzata da una veloce e imponente comparsa in determinato contesto territoriale, infettando un sensibile numero di persone tale da cagionare allarme sociale e un conseguente pericolo per un numero indeterminato di individui.
L'ordinamento legislativo italiano ha diverse norme in tema di epidemie, accesso ai porti di navi infette e non infette, persino sul trattamento del rimpatrio delle salme.
Tuttavia, su tutti, è al codice penale che viene demandata la disciplina più invasiva sull’epidemia. Il perimetro semantico è, ovviamente, diverso.
Il diritto penale italiano prendere in considerazione un ambito più ristretto rispetto al fenomeno medico-scientifico, normando le condotte di “diffusione di germi patogeni”.
Il reato di epidemia nel nostro ordinamento è disciplinato dall’art. 438 del codice penale, il quale dispone che "Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone si applica la pena di morte*", (* la pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo dal d.lgs 10.08.1944 n. 224).
Per dovere di cronaca, questo reato è imprescrittibile, (a prescindere dalle recenti riforme), ex art. 157, comma 8, c.p.
Posto a tutela della pubblica incolumità, il delitto è collocato nel nostro codice penale tra i “delitti di comune pericolo mediante frode”.
Il delitto di epidemia, strutturato nella tecnica legislativa come reato commissivo a forma vincolata, sanziona la condotta di propagazione volontaria di germi patogeni dei quali l’agente è in possesso. L’epidemia, per rilevare penalmente, deve essere un evento direttamente imputabile all’azione incriminata.
È interessante osservare come negli anni ’30 il Ministro di grazia e giustizia A. Rocco , nell'introdurre il nuovo reato di epidemia e giustificare la durezza delle pene, evidenziò “Si è riconosciuta la necessità di prevederlo nel Codice, in rapporto alla enorme importanza che ormai ha acquistato la possibilità di venire in possesso di germi, capaci di cagionare una epidemia, e di diffonderli e si è trovata giustificata la grave sanzione, che è la pena dell'ergastolo per la forma tipica del delitto, e la pena di morte, per l'ipotesi che dal fatto derivi la morte di più persone....", (Lavori preparatori al Codice Penale e Codice di procedura Penale, 1929, p.229).
La norma del codice penale è estremamente ampia, nella misura in cui non individua precise modalità di diffusione, richiedendo soltanto che il soggetto agente cagioni una epidemia mediante diffusione di germi patogeni, senza specificare le modalità della diffusione, (essenziale è che la modalità di diffusione sia capace di causare una epidemia, abbia cioè le potenzialità di raggiungere un vasto numero di persone).
Interessante notare come la Corte di Cassazione ha affrontato anche la problematica dell' untore, chiarendo che, ai fini della diffusione, non è necessario che soggetto agente e germi siano entità separate, ben potendo aversi epidemia quanto l’agente sia esso stesso il vettore dei germi patogeni. Il caso dell’ untore riguardava un uomo affetto da HIV accusato di aver infettato, consapevolmente, un consistente numero di donne (Cass. Sez. I, sent. n. 48014 del 26.11.2019). In quel caso la Corte ha affrontato la distinzione giuridica tra “contagio” e “diffusione epidemica”, (cosa diversa è infatti contagiare taluno con un contatto fisico, rispetto al compiere azioni idonee ad innescare la catena causale di tipo epidemico).
Da questo punto di vista, l'untore che sia consapevole di aver contratto il coronavirus e continua a circolare liberamente, diffondendo i germi, va incontro ad una condanna certa.
In breve, dal punto di vista giuridico, l’epidemia si caratterizza da una diffusività incontrollabile all’interno di un numero rilevante di soggetti per una malattia contagiosa dal rapido sviluppo ed autonomo entro un numero indeterminato di soggetti e per una durata cronologicamente limitata, (Sez. Unite, sent. 576 del 11.01.2008, in Rv. 600899-92).
Per quanto attiene all’elemento soggettivo del reato, (cioè il grado di compartecipazione psicologica di chi agisce), l'epidemia è punita a titolo di dolo, essendo necessario che il soggetto agente si rappresenti e voglia cagionare l’evento epidemico.
Per completezza, il nostro codice penale prendere in considerazione anche l’ipotesi di una cd. “epidemia colposa”, inquadrata nella fattispecie incriminatrice dell’art. 452 c.p. “delitti colposi contro la salute pubblica” con cui si puniscono con pene più lievi (da 3 a 12 anni o da 1 a 5 anni) le ipotesi di una diffusione epidemica non voluta, ma imputabile a ipotesi di colpa (negligenza, imprudenza e imperizia).
Pensate all’esempio (di fantasia) di un infettivologo, moderno Arsenio Lupin, che si introduce in un laboratorio di massima sicurezza nel quale sono custoditi virus mortalmente pericolosi e, nel tentativo di rubarne uno, involontariamente compia azioni dalle quali deriva la diffusione del virus.
Cosa accadrebbe invece alla persona che ritiene ragionevolmente di essere infetta da coronavirus, ma che omette di informare il ministero della salute e gli organi preposti per gli accertamenti diagnostici?
È ragionevole ritenere che contravvenire alle indicazioni del ministero della salute, (è stato istituito un call center con il numero di pubblica utilità 1500), possa certamente condurre ad affermare ipotesi di responsabilità, anche penale, in capo al privato.
A seguito dei Decreti della Presidenza del Consiglio, con cui è stato imposto a tutti gli italiani di rimanere in casa, (salvo che per comprovate ragioni di necessità, lavoro o salute), l'inottemperanza è sanzionata dall'art. 650 del codice penale.
Ove a questo si dovesse aggiungere una falsa dichiarazione alla Polizia di Sicurezza, il fatto configura anche una specifica ipotesi di reato di falso.
In alcuni noti quotidiani italiani si è arrivato ad ipotizzare la possibilità che "chi ha i sintomi, ma esce da casa rischia l'accusa di omicidio doloso".
Il titolo scandalistico, utile per incrementare il panico tra le persone, si riferisce all'ipotesi che qualcuno, consapevole di essere positivo al virus, esca di casa rappresentandosi mentalmente e volendo infettare qualcuno, consapevole che con alta probabilità ne deriverebbe la morte.
Ricostruzioni di fantasia a parte, in Italia contrariamente a quanto si possa pensare, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi più volte su ipotesi di epidemia.
Di recente la S.C. ha analizzato l’accusa di epidemia colposa in relazione alla epidemia di origine idrica scoppiata nel 2009 in un comune del bresciano per la presenza di virus enterici dotati di carica infettiva riscontrati nel locale acquedotto pubblico per una gestione deficitaria dell’acquedotto, del processo di potabilizzazione dell’acqua e della conseguente esposizione a pericolo della salute pubblica.
Nelle banche dati giuridiche, in tema di epidemia, si trovano sentenze sull'epidemia di parassiti animali e vegetali legata alla recente Xylella e gli incommensurabili danni cagionati alle coltivazioni di ulivi. Od ancora sull'epidemia di peste suina africana, posta alla base di una ingente richiesta di indennizzo alla Pubblica Amministrazione dovuto per l’abbattimento di suini.
Nel nostro ordinamento sono espressamente disciplinate anche le ipotesi in cui una nave o un aereo con persone infette chieda accesso ad un porto/aeroporto.
Legge 9 febbraio 1982, n. 106, art. 1 disciplina infatti la “Pratica di porti o aeroporti in condizione di epidemia, di navi od aerei non infetti” a tenore del quale tranne in caso di emergenza comportante grave pericolo per la salute pubblica, l’Autorità Sanitaria di un porto o di un aeroporto non potrà, a causa, di un’altra malattia epidemica, rifiutare la libera pratica ad una nave od aeromobile che non sia infetta o sospetta di esserlo di una malattia.
Interessante rispolverare il Regio Decreto del 16 giugno 1938, n. 1055 con cui è stata approvata la convezione stipulata a Roma fra la Santa Sede e il Regno d’Italia, concernente il servizio di polizia mortuaria. In quell’accordo, tra gli altri, all’accordo n. 1/4 si disciplinava il trasporto delle salme di persone morte durante un’epidemia, disponendo che “può essere permesso il trasporto, dopo un anno dal decesso, di salme di persone morte durante un’epidemia, o in conseguenza di una delle malattie sopraindicate, quando esse, subito dopo il periodo di osservazione, siano avvolte in un lenzuolo immerso in una soluzione disinfettante e chiuse in cassa metallica saldata a fuoco”, “e quindi in un’altra cassa di legno forte”[1]
Probabilmente a breve termine nessuno sarà in grado di ricostruire come e perché il coronavirus Covid-19 sia nato e si sia diffuso.
Tuttavia, il nostro ordinamento offre tutti gli strumenti alla magistratura per aprire un'inchiesta, di respiro internazionale.
[1] articolo abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147). Successivamente la abrogazione non è stata confermata dalla legge di conversione L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196). Tuttavia ai sensi dell'art. 1, comma 2, della suddetta legge, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto legge modificate o non convertite in legge nel periodo dal 25.06.2008 al 22.08.2008.
Sanità e Corruzione. Il caso General Electric e Siemens
Un fiume di tangenti ha inondato la Sanità in Cina
I colossi General Electric e Siemens coinvolti in un sistema di appalti pilotati
Lo scandalo emerge dall’inchiesta pubblicata dal New York Times sul mercato cinese delle apparecchiature mediche, di laboratorio e imaging.
Iscrizioni a golf club, SPA, orologi di lusso ed un flusso di denaro contante sono solo alcuni esempi delle tangenti distribuite ai Pubblici Ufficiali cinesi perché le linee di produzione Siemens Healthineers, scanner CT, dispositivi MRI si affermassero sul mercato della sanità asiatica.
Il dato viene fuori da decine di sentenze di condanna e da innumerevoli documenti oggetto di inchieste giornalistiche iniziate dal quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung e proseguite dal New York Times.
Secondo diverse agenzie di stampa, il dipartimento US Securities and Exchange Commission ha aperto indagini su Siemens AG, Philips NV e General Electric Co, per aver utilizzato intermediari al fine di concordare tangenti con per la vendita di apparecchiature mediche in Cina (fonte: GAN business anti-corruption portal).
Una premessa.
Nelle biblioteche delle facoltà di giurisprudenza di tutto il mondo, la Siemens è balzata più volte agli onori della cronaca per la clamorosa condanna a 800 milioni di dollari nel 2007, (legata all’accertamento di sistematiche tangenti pagate in Russia, Argentina, Cina, Venezuela, Libia, Nigeria).
È recente la condanna per i fatti di corruzione accertati in Grecia, per i quali l’ex capo di Siemens, Von Pierner, è stato condannato a 15 anni di carcere.
Torniamo alla Cina.
Il NY Times ha recensito dozzine di casi in cui dipendenti di multinazionali, tra cui Siemens, hanno dichiarato di aver posto in essere atti di corruttela per acquisire consensi di pubblici ufficiali nell’ambito della sanita cinese.
A seguito delle condanne subite nell’ultimo ventennio, la Siemens, in linea con altri Big, ha dotato la società di strumenti di compliance aziendale, codici etici, sistemi di auditing, modelli organizzativi exd.lgs. 231/2001.
Tutti questi strumenti si sono tuttavia rivelati inefficaci.
Il sistema corruttivo utilizzato, infatti, prevedeva il ricorso a stakeholder e business partner, che materialmente provvedevano al pagamento di tangenti nell’interesse e vantaggio della multinazionale.
Nel processo, i prezzi delle strumentazioni mediche aumentava vertiginosamente, (anche del 50%), cagionando un enorme danno per le casse dello Stato.
La Siemens, con una linea difensiva di craxiana memoria, ha riposto che da alcune analisi comparative è emerso come nelle sentenze dei tribunali cinesi sia rinvenibile “un numero simile di transazioni anche tra gli altri competitor” e che la società tedesca ha avuto “solo un’influenza limitata” sugli intermediari usati nelle transazioni.
Per avere un’idea della grandezza e dell’appetibilità del mercato asiatico, basti pensare che nel 2018 la Cina ha importato dispositivi medici per oltre 22 miliari di dollari.
Secondo l’indagine del NY Times, il costo (danno) della corruzione accertata in capo a Siemens, General Electric, Philips ricadrà sulle spalle di 1,4 miliardi di cittadini cinesi.
L’interesse dei Pubblici Ministeri coinvolti nelle indagini sul caso si è incentrato tuttavia sulle posizioni dei pubblici funzionari cinesi, lasciando fuori dal mirino le multinazionali.
Dalla ricostruzione offerta dai media, è interessante il caso di un rappresentante di Siemens il quale ha dichiarato di aver pagato, nel 2016 ben 900.000 dollari al direttore di un ospedale di Qinzhou per assicurarsi la vendita di una macchina Siemens M.R.I. Il rappresentante di Siemens, nominato Jin nei documenti processuali, ha riferito di pile di soldi infilate in scatole e consegnati nel bagagliaio dell'auto del direttore dell’ospedale, Chen Fengkun.
Curioso rilevare come Chen è stato condannato al 15 anni in prigione. Il rappresentante, Jin, a tre anni.
(Per un approfondimento, GAN-Business Anti-Corruption Portal).
Ma questo non è l’unico caso in cui Siemens pare abbia usato intermediari per ottenere l’aggiudicazione di appalti.
Il quotidiano The Legal Evening News ha rintracciato 19 casi di corruzione che hanno coinvolto dipendenti o stakeholder di Siemens.
Durante uno dei processi celebrati, un testimone ha dichiarato che tutte le multinazionali coinvolte sapessero già che le gare di aggiudicazione erano mere formalità.
È agevole dedurre che, ove fossero confermate le informazioni, l’induzione alla corruzione dei business partner servirebbe avrebbe come effetto l’aggirare tutte le policy anticorruzione, compliance e MOGC ex d.lgs. 231/2001 formalmente adottate e pubblicizzate dalle aziende.
Possibile credere che nessuno degli amministratori delle società verificasse la congruità degli abnormi prezzi di vendita dei beni?
Nel corpo dell’inchiesta del NY Times si legge che uno dei formatori della compliance di Siemens in Cina, nell’affermare la consapevolezza dei produttori di dispositivi medici della corruzione, abbia affermato come questa fosse "uno schema". Il sig. Liu ha rivelato di essere stato licenziato per aver parlato della corruzione nella filiale cinese. Nel 2013 a New York Liu ha successivamente perso contro Siemens un causa di ritorsione contro i whistle-blower.
"Tutti lo sanno. Il problema è come far parlare le persone. Poichè tutti vivono in questo sistema, nessuno osa denunciare gli altri", ha aggiunto il signor Liu, che passa anche Louis Liu.
Siemens ha risposto che le accuse del signor Liu sono state indagate e che "che non hanno alcun merito".
Dopo gli scandali corruttivi del decennio 2004-2014 per i quali Siemens ha pagato oltre 1 miliardo di dollari in sanzioni, la società ha istituito nuovi Sistemi di Controllo Interno, rigorosi.
Stando a quanto rivelato dalle inchieste, tuttavia, sembra che le nuove linee guida abbiano mostrato tutto il loro apparente limite. Sino al 2018, in Cina.
Per approfondire l’argomento:
- https://scenarieconomici.it/siemens-batte-i-cinesi-in-corruzione-oltre-40-condanne-ad-oriente/
- https://parstoday.com/it/news/world-i170238-germania_siemens_condannata_da_tribunali_cinesi
- https://www.money.it/SEC-apre-dossier-Siemens-Philips-General-electric-illeciti-in-Cina
- https://www.nytimes.com/2019/06/14/business/china-ge-siemens-bribery-medical-devices.html
- https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/zahlungen-an-chinesische-klinik-chefs-schmiergeld-fuer-siemens-produkte-geflossen-1.4149981#redirectedFromLandingpage
- https://www.ganintegrity.com/portal/news/german-media-reveals-how-chinese-bribes-for-siemens-products-flowed/
- https://www.ganintegrity.com/portal/news/sec-probes-siemens-ge-philips-in-alleged-china-medical-equipment-scheme/
Vendere medicine omeopatiche scadute è reato. La Cassazione equipara allopatia e omeopatia.
Con una pronuncia storica, la Suprema Corte afferma l'equivalenza di medicine omeopatiche e allopatiche ai fini del reato di commercio o somministrazione di medicinali guasti.
Con la sentenza n. 35627/2019 la Cassazione - Sez. I Penale - ha condannato il titolare di una farmacia ritenuto responsabile del delitto di Commercio o Somministrazione di medicinali guasti, ex art. 443 c.p. per aver venduto ad un cliente un farmaco omeopatico scaduto e per aver aver detenuto in magazzino oltre 194 medicine scadute, (metà delle quali omeopatiche).
La difesa del farmacista è stata basata sulla non assimilabilità delle medicine omeopatiche ai medicinali (allopatici).
Nel dettaglio, il titolare della farmacia si è difeso sostenendo che i farmaci oggetto del processo, in quanto omeopatici, non avrebbero efficacia terapeutica e che pertanto la condotta di commercio o somministrazione non fosse idonea a configurare l'elemento oggettivo del reato di cui art. 443 c.p. ,(incentrato sul concetto di medicinale imperfetto), né, tantomeno, era configurabile il diverso reato di cui all'art 453 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica).
La Corte di Cassazione non ha accolto la tesi difensiva.
Sul punto, infatti, i Giudici della S.C. hanno affermato con estrema chiarezza come "non è minimamente dubitabile la riconducibilità del farmaco omeopatico al concetto di medicinale, stante l'ampia definizione allo scopo fornita dal Decreto Legislativo n. 219 del 2006, articolo 1, comma 1, lettera a), che vi include "ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane", (punto 1 della disposizione), nonché "ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica".
Dal punto di vista legislativo, la sentenza evidenzia come anche l'Europa sia intervenuta sul tema, adottando una Direttiva Europea (n. 2001/83/CE) con cui è stato specificato come il codice comunitario, che ricomprende i medicinali per uso umano, preveda al proprio interno anche i prodotti omeopatici. Questi infatti sono sottoposti ad una specifica procedura di registrazione, al rispetto di standard di sicurezza e - come regola- a farmaco vigilanza.
(Per un approfondimento su medicinali omeopatici, si segnala il link alla Agenzia Italiana del Farmaco).
Con queste premesse, inquadrando i fatti del processo all'interno della cornice normativa vigente, la Cassazione ha deciso di confermare il contenuto della condanna comminata al farmacista, affermando che: "anche il farmaco omeopatico scaduto costituisce un "medicinale imperfetto" ai fini del reato previsto dall'art. 443 c.p.".
In sintesi, agli effetti della legge penale, il farmaco omeopatico viene equiparato ad un medicinale.
La sentenza è interessante anche per altri profili affrontai in motivazione, relativi alla organizzazione delle farmacie ed alla rilevanza di carenze organizzative sul profilo dell'elemento psicologico del reato.
La tesi difensiva sostenuta contestava l'assenza di dolo nei fatti accertati in capo al titolare della farmacia, giustificando la presenza di 194 medicinali scaduti in magazzino come una semplice carenza di organizzazione di carattere colposo, non idonea ad integrare il dolo richiesto invece dalla norma incriminatrice dell'art. 443 c.p.
Anche questa argomentazione difensiva non ha convinto i Giudici della S.C.
Sul punto, infatti, la Cassazione ha precisato come il reato in questione sia punito a titolo di dolo generico.
Nello specifico, il requisito del dolo del reato di Commercio o Somministrazione di medicinali guasti è configurato dalla consapevole detenzione per il commercio di medicinali scaduti o imperfetti, la cui prova può avvenire attraverso il riscontro di indici esterni, sintomatici della consapevolezza del soggetto agente.
Ebbene, in base alle circostanze probatorie emerse nel processo, la riscontrata disorganizzazione della farmacia non è poteva essere interpretata come mera negligenza o disattenzione.
Al contrario, le modalità organizzative carenti e la generale trascuratezza degli specifici doveri professionali, sono stati valutati quali indici rivelatori di un atteggiamento di assoluta indifferenza del titolare della farmacia. Propria questa indifferenza alla disorganizzazione della farmacia rendeva prevedibile e probabile la commercializzazione di medicinali scaduti.
Pertanto, in merito all'elemento soggettivo del reato, le prove del processo hanno consentito di ritenere provato il cd. dolo eventuale, cioè l'accettazione del rischio di verificazione dell'evento giuridico previsto dalla norma incriminatrice, (ovverosia il commercio o la detenzione di farmaci scaduti).
Da ultimo, nella sentenza la Suprema Corte ha espressamente escluso che il caso potesse essere ricondotto nella neo introdotta, e più lieve, sanzione amministrativa pecuniaria di ‘detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti", varata con la Legge n. 3 del 11 novembre 2018.
Nel richiamato intervento legislativo, infatti, è stata prevista una causa di esclusione della punibilità dal reato di "Commercio o Somministrazione di medicinali guasti", (e dall'ipotesi di "Delitti colposi contro la salute" ex art. 452 c.p.), in tutti i casi in cui risulti, in relazione alla modesta quantità di tali medicinali, alle modalità di conservazione e all'ammontare complessivo delle riserve, che si possa concretamente escludere la destinazione al commercio degli stessi.
La tesi non ha convinto tuttavia i Giudici, che hanno giudicato i fatti come gravi e pienamente ascrivibili al reato originariamente contestato.
La Corte di Cassazione ha così confermato la sentenza di condanna, affermando il principio secondo cui integra il reato di "Commercio o somministrazione di medicinali guasti" previsto dall'art 443 c.p. anche la detenzione e commercializzazione di un farmaco omeopatico scaduto.
aggiornato al 21 dicembre 2019
Per ogni richiesta di chiarimento, informazioni o per una consulenza è possibile contattarci direttamente a info@stefanopipitone.eu
Responsabilità Penale delle Aziende (D.Lgs 231/2001): Cos'è e Come Tutelare l'Impresa
28 febbraio 2026
Il Decreto Legislativo 231/2001 ha rivoluzionato il concetto di rischio d'impresa in Italia, introducendo la responsabilità penale e amministrativa degli Enti.
Cosa significa in pratica? Che se un dipendente, un manager, un amministratore o un collaboratore commette uno specifico reato per avvantaggiare l'azienda, a pagare è la società stessa con il proprio patrimonio, in modo del tutto autonomo. La responsabilità dell'azienda per il reato si aggiunge alla responsabilità personale di chi ha commesso il fatto.
Le Sanzioni per le Imprese: dal danno economico alla chiusura
Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 è estremamente severo e può compromettere la sopravvivenza stessa di un'impresa. In caso di condanna, l'azienda rischia:
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Sanzioni pecuniarie: da un minimo di 25.800 euro fino a oltre 1,5 milioni di euro.
-
Sanzioni interdittive: le più temute dagli imprenditori. Includono la sospensione dell'attività, la revoca di autorizzazioni o licenze, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e l'esclusione da agevolazioni e finanziamenti.
I 3 Requisiti per la condanna dell'Azienda
La responsabilità penale dell'impresa non scatta in automatico per qualsiasi infrazione, ma richiede il verificarsi di tre condizioni precise:
1. La commissione di un "Reato Presupposto"
Il fatto illecito deve rientrare in un elenco tassativo stabilito dal legislatore e costantemente aggiornato. Attualmente, le famiglie di reati che fanno scattare la responsabilità dell'Ente includono:
- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Delitti di criminalità organizzata
- Delitti contro l'industria e il commercio
- Reati societari
- Reati ambientali
- Reati tributari e frodi fiscali
- Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Delitti contro la personalità individuale (inclusi caporalato, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione)
- Abusi di mercato (Market Abuse)
- Omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o beni di provenienza illecita e autoriciclaggio
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Razzismo e xenofobia
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa
- Contrabbando
- Delitti contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali e devastazione
- Violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea
- Delitti contro gli animali
- Reati specifici in materia agroalimentare
2. L'Interesse o il Vantaggio per l'Ente
Il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società. Un esempio classico è la violazione delle norme sulla sicurezza per risparmiare sui costi di produzione, o l'evasione fiscale per aumentare la liquidità aziendale. Se il dipendente agisce per un fine esclusivamente personale (es. ruba denaro dalle casse aziendali per sé), l'azienda non ne risponde.
3. L'Assenza di un Modello Organizzativo (MOG)
È qui che si gioca la vera difesa dell'azienda. La responsabilità scatta solo se l'Ente non ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) efficace e non ha nominato un Organismo di Vigilanza (OdV).
Il MOG 231: Lo scudo protettivo per gli Amministratori
L'unico modo per proteggere il patrimonio aziendale ed evitare le sanzioni interdittive è giocare d'anticipo. L'adozione di un MOG 231 permette all'azienda di dimostrare ai magistrati di aver fatto tutto il possibile per prevenire il reato.
Attenzione, però: la giurisprudenza è rigorosissima. I "modelli copia-incolla" scaricati da internet non hanno alcun valore legale. Un MOG, per essere considerato un'esimente valida in tribunale, deve essere "calibrato" sulla realtà specifica dell'impresa, preceduto da una profonda analisi dei rischi (risk assessment) delle procedure interne e monitorato costantemente da un Organismo di Vigilanza autonomo e indipendente.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'Amministratore Delegato o il CdA rispondono in proprio (azione di responsabilità) qualora omettano di dotare l'impresa di adeguati assetti organizzativi per prevenire i reati.
I Vantaggi Concreti: Rating di Legalità e Sconti INAIL
Adeguarsi al D.Lgs. 231/2001 non è solo un "obbligo difensivo", ma offre immediati vantaggi competitivi e finanziari:
-
Riduzione del premio INAIL: Le aziende che adottano o aggiornano un MOG 231 possono richiedere lo sconto sul premio assicurativo INAIL (modello OT23), recuperando rapidamente l'investimento fatto per la compliance legale.
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Accesso al credito e Appalti: L'adozione del Modello concorre all'ottenimento del Rating di Legalità rilasciato dall'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). Le "stelle di legalità" facilitano l'accesso ai finanziamenti bancari, ai bandi pubblici e migliorano la reputazione commerciale sul mercato.
La tua azienda è realmente protetta dai rischi previsti dal D.Lgs 231/2001? Non aspettare un'ispezione o un imprevisto per scoprirlo.
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Fatture per operazioni inesistenti. La Cassazione fa il punto sul concorso nel reato.
La Corte di Cassazione fa chiarezza sui rapporti tra il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ed il reato di utilizzazione di fatture false.
(Cass. Pen. Sez. III sent. n. 41124 del 8 ottobre 2019)
Il processo coinvolge la moglie del l'ex amministratore delegato di Finmeccanica, condannata per il reato previsto dall'art.8 D.lgs. 74/2000 per aver concorso (ex art. 110 c.p.) all'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
L'imputata rivestiva la qualità di amministratore delegato della società destinataria delle fatture. Fatture che non erano mai state inserite in dichiarazione dei redditi.
La difesa dell'imputata ha impostato la strategia difensiva sull'art. 9, comma 1 let. b) d.lgs. citato, il quale esclude il concorso tra emittente e utilizzatore delle fatture, nel rispetto del principio di diritto secondo cui non è possibile punire due volte una persona per lo stesso fatto (cd. divieto di bis in idem), pena una ingiusta duplicazione della sanzione.
La difesa ha anche evidenziato che, non avendo inserito in dichiarazione dei redditi le contestate fatture ,(così desistendo dal reato di dichiarazione infedele previsto dall'art. 2 d.lgs 74/2000), condannare l'imputata per un concorso di persone (ex art. 110 c.p.) nel reato di emissione di fatture false produrrebbe il risultato di aggirare l'impianto normativo del d.lgs., con espressa violazione del richiamato art. 9 d.lgs citato.
Ebbene, la Corte di Cassazione non ha condiviso la linea di difesa.
La S.C. ha infatti chiarito che la ratio con cui il legislatore ha escluso il concorso di chi emette le fatture e di chi le utilizza (art. 9, comma 1 let. b) d.lgs. citato) sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto.
Il motivo è che l'emissione di fatture per operazioni inesistenti trova la sua naturale evoluzione nel conseguente uso. In via speculare, l'utilizzazione delle fatture trova il suo fisiologico antecedente nella loro emissione.
Fatta questa premessa, dopo aver chiarito che l'imputata aveva autorizzato il pagamento delle fatture per operazioni inesistenti, la Cassazione ha affermato che la previsione dell'art. 9 non opera quando il destinatario delle fatture non ne abbia fatto utilizzo.
La conseguenza è che opera la più generale previsione del concorso di persone nel reato, ex art. 110 c.p., nel caso di condotte che abbiano concorso nell'emissione di fatture fittizie, anche se poi questa documentazione non sia stata utilizzata ai fini contabili.
In conclusione, la S.C. con la sentenza n. 41124/2019 ha affermato che il potenziale utilizzatore di documenti o fatture per operazioni inesistenti può concorrere con il soggetto emittente nel reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 secondo la disciplina ordinaria del concorso di persone nel reato dettata dall'art. 110 c.p. , non essendo applicabile il regime derogatorio previsto dall'art. 9 d.lgs. 74/2000.
Sul punto la Corte ha dichiarato il motivo del ricorso inammissibile, perché manifestamente infondato.
Locali e disturbo della quiete. Il gestore risponde per gli schiamazzi
Disturbo della quiete pubblica.
Il gestore del locale risponde anche per il chiasso degli avventori
L’estate ha pregi e difetti.
Tutti cercano il riposo, ma molti lo interpretano in modo diverso.
C’è chi auspica il silenzio e chi ama la vita notturna. Le due cose, si sa, mal si combinano.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 28570 del 2 luglio 2019, ha affermato che il gestore di un locale pubblico risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659, comma 1, codice penale) non soltanto quando i rumori derivano dal locale, ma anche nel caso in cui gli schiamazzi siano arrecati dagli avventori “in sosta” davanti al locale.
Per la III Sezione della Cassazione (Giudice estensore dott. Cerroni), il gestore assume una posizione di garanzia dalla quale deriva l’obbligo di vigilare che la frequentazione della propria attività non si traduca in comportamenti contrai alle norme a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica.
In sintesi, il gestore del locale non è soltanto responsabile per le sorgenti rumorose, (musica), provenienti da dentro l’attività, ma anche del parlato (chiasso) degli avventori e pure di quello proveniente dalle persone presenti (e in sosta) davanti all’uscio dell’esercizio.
La Corte ha precisato altresì come il reato abbia natura eventualmente permanente.
Ciò significa che anche una sola condotta rumorosa o di schiamazzo, in certe circostanze, quando arreca un disturbo alle occupazioni o riposo delle persone può integrare il reato.
Non è necessaria la prova che il rumore abbia disturbato una “platea diffusa di persone”.
È sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui, senza che sia necessario l’effettivo disturbo.
I Giudici hanno richiamato sul punto il precedente giurisprudenziale di una condanna comminata in danno del proprietario di cani che, tenuti in un giardino, non ne impediva un continuo abbaiare che disturbava il riposo delle abitazioni vicine (Cass. Pen. - Sez. I - sent. n. 7748 del 24.01.2012, Giacommasso).
In conclusione, il gestore ha l’obbligo giuridico di controllare (anche ricorrendo all’Autorità di Polizia) che la frequenza del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrarie alla tranquillità pubblica.
In questo caso, la Cassazione ha confermato la condanna già pronunciata in primo grado dal Tribunale di Firenze.
Riforma della Legittima Difesa: la castle doctrine entra in Italia?
Chi spara sarà sempre indagato
Il 6 marzo 2019 è stata approvata la riforma della legittima difesa, disciplinata dall’art. 52 codice penale.
La riforma è stata pubblicizzata come un’importante utile innovazione legislativa, introdotta a tutela di coloro che subiscono l’intrusione in casa da parte di malintenzionati.
In particolare, si è propagandata l’idea che, attraverso la "nuova legittima difesa”, verrà tutelato “il sacrosanto diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito a casa, nel bar, nel ristorante”. L’obiettivo pubblicizzato dal Governo era quello di evitare processi “inutili” contro chi si è difeso in casa propria, anche attraverso l’uso di armi.
In altre parole, abbiamo introdotto in Italia la cd. castle doctrine, la dottrina del castello, di origine anglosassone.
Ma è davvero una riforma? È utile?
Partiamo dall'analisi del dato statistico pubblicato dal Senato: in Italia dal 2013 al 2016 il numero dei processi aperti per fatti qualificati come “legittima difesa” o “eccesso colposo di legittima difesa” conta appena 2,5 casi, (due virgola cinque), su un totale di circa 1.500.000 (un milione e mezzo) procedimenti penali aperti per anno.
Il dato mostra la reale portata della “questione legittima difesa" che ha impegnato Governo, Parlamento e mass media. Un media di due procedimenti penali all’anno su oltre un milione e mezzo.
Un dato irrisorio, propagandato come problema sociale, perfino inserito nel programma elettorale da alcuni partiti.
Ulteriore precisazione: il nostro ordinamento penale prevedeva già l’istituto della Legittima Difesa, disciplinato dal codice penale del 1930 e riformato nel 2006.
Ma veniamo al merito della Riforma (?), analizzando in sintesi le principali modifiche normative e gli effetti nella prassi.
La novella dell'art. 52 (legittima difesa) e art. 55 (eccesso colposo) del codice penale prevede che:
- il cittadino è autorizzato a far ricorso ad “un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo” per la difesa della “propria o altrui incolumità”, ovvero di “beni propri o altrui”.
Prima della riforma, l'azione di difesa, per essere legittima, richiedeva il requisito della proporzionalità tra difesa e offesa. È bene precisare come questa valutazione era e rimarrà sempre di competenza della magistratura, (non certo alla stessa persona che ha “sparato”).
Per esemplificare, c’è una grande differenza tra lo sparare ad un ladro che è entrato all’interno di una campagna di 10 ettari, magari rubando delle arance da un albero, e lo sparare ad un ladro che, nonostante l’intimazione a desistere, continua ad minacciare o violare l’incolumità personale di una persona.
Ebbene, la riforma aveva come obiettivo l'azzeramento di questa differenza.
Oggi la Legge presume vi sia sempre e comunque un rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa.
- La Riforma introduce una presunzione di legittima difesa quando l’azione è commessa da colui che si trova all’interno del proprio o altrui domicilio, (casa o luogo di lavoro), al fine di respingere l’intrusione all’interno del domicilio. Si noti bene che qui l’oggetto dell’azione non è il furto, ma la mera intrusione all’interno del domicilio. Con le conseguenze che ne derivano.
- Si è introdotta una causa di non punibilità rispetto all’eccesso colposo (art. 55 c.p.), quando l’azione è commessa in condizione di “minorata difesa” o in “stato di grade turbamento” derivante dal pericolo.
- In caso di condanna per il delitto di furto in appartamento e furto con strappo, la sospensione condizionale della pena è subordinata al risarcimento del danno.
- Si inaspriscono le pene per la violazione di domicilio.
- È riconosciuto il Patrocinio a Spese dello Stato in favore di colui che sia stato assolto o prosciolto per fatti commessi in condizione di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa.
Chi spara sarà sempre indagato
L’uso di un’arma contro un essere umano richiede sempre un accertamento da parte dell’Autorità Giudiziaria. Questo è un principio elementare di uno Stato di Diritto.
Per usare un linguaggio diretto, qui intendiamo ribadire la necessità di un accertamento volto a comprendere se i fatti riguardano nell’ambito di una rapina, piuttosto che di un “regolamento di conti” tra persone che si sono sfidate, ovvero di un omicidio premeditato.
Le indagini ed il processo sono strumenti indispensabili per accertare la verità processuale di quanto accaduto. Che la riforma della legittima eviterà “processi inutili contro chi si è solo difeso” è mera propaganda, scollata dalla realtà.
Nessuno pensi che la nuova disciplina consentirà di utilizzare armi in modo indiscriminato contro chiunque entri all’interno di una proprietà privata.
Sotto il profilo di diritto penale sostanziale, alla luce dei costanti principi di diritto affermati della Suprema Corte di Cassazione, riteniamo che la “riforma” non produrrà in realtà alcun effetto nuovo rispetto alle norma precedentemente in vigore. Ove infatti la nuova disciplina venisse interpretata in modo letterale, finirebbe con lo snaturare l’istituto stesso della legittima difesa, ponendolo in contrasto con alcuni principi elementari del nostro ordinamento.
Per tali ragioni l’Unione Camere Penali Italiane, (associazione di riferimento degli avvocati penalisti) e l’ANM, (Associazione Nazionale Magistrati), hanno avanzato dubbi di incostituzionalità sulle norme introdotte.
Nella giornata di oggi il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la Legge dichiarando: "L'art.2 della legge, modificando l'art.55 del codice penale, attribuisce rilievo decisivo 'allo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto': è evidente che la nuova normativa presuppone, in senso conforme alla costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta".
Purtroppo duole constatare che le istanze di tutto il mondo dei giuristi, (accademici, magistrati e avvocati), sono rimaste inascoltate. Così come accaduto in precedenza per l'abolizione della prescrizione.
Alcune considerazioni conclusive: la castle doctrine
La riforma della Legittima Difesa neo-introdotta è mutuata dalla cd. Castle doctrine, la teoria del Castello, di matrice americana, dove i cittadini vengono equiparati a Re di quel Feudo chiamato proprietà privata.
Purtroppo il dibattito parlamentare e la risonanza dei mass media ha taciuto le conseguenze che ha portato l’applicazione della Castle doctrine negli Usa, specie quando applicata in relazione a quella peculiare causa di non punibilità della “minorata difesa o dallo stato di grave turbamento”.
Le cronache giudiziarie statunitensi vanno studiate con attenzione.
Le banche dati giurisprudenziali americane sono piene di storie di padri che, forti della loro posizione di Re del Feudo, hanno scambiato il proprio figlio per un ladro, sparando solo perché questi era rientrato tardi a casa dal giardino, di notte, così da evitare un rimprovero di più.
Ha commosso l’America il caso di una persona che una bella mattina ha legittimamente ucciso un ragazzo ventenne che aveva cercato rifugio nella sua veranda, fuggendo da una retata della polizia in un party del vicino di casa, in cui si faceva uso di bevande alcoliche fra ragazzi sotto i 21 anni.
Yoshihiro Hattori, studente giapponese da poco in US, il giorno di Halloween ha cercato il luogo di una festa, ma ha suonato il campanello della casa sbagliata. Il proprietario, dopo avergli intimato di andare via, ha sparato. Lui, vestito da John Travolta semplicemente non aveva capito quella frase pronunciata in un americano stretto e veloce ed è stato freddato.
Andrew de Vries, studente scozzese, smarrito per strada, reo di aver bussato al retro di una casa per chiedere informazioni e, al posto dell’indicazione, ottiene riceve una pallottola sparata dall’interno.
L’elemento comune di tutti questi casi è che il proprietario di casa si ritiene “giustificato” da un soggettivo stato di paura, (grave turbamento), che il sistema tutela e alimenta, dichiarando ragionevole la sua reazione “difensiva”.
Gli effetti della castle doctrine, (così come della ancor più estrema "stay your ground"), in America hanno prodotto un incremento degli omicidi e degli incidenti di arma da fuoco, così come scientificamente evidenziato da uno studio pubblicato nel 2016 dalla rivista Epidemiologic Review.
In Italia cosa accadrà?
Ad oggi non resta che attendere e riporre fiducia in quella porzione di avvocatura e magistratura attente e preparate, cui è affidato il compito di interpretare le norme del codice penale nel rispetto della Carta Costituzionale.
Gelosia. Spyware nello smartphone della moglie. Condannato
Il cellulare della moglie infettato con uno spy software. È reato.
(Corte di Cassazione-Sez. V Penale-sent. n.15071 5.04.2019)
Un tempo erano i diari.
Oggi il tema è evoluto sino ai software spia. Ed è di grande attualità.
Il codice penale italiano punisce, con il reato previsto dall’art. 617bis c.p., la condotta di colui che installa apparati al fine di intercettare/interrompere comunicazioni e conversazioni.
La pena prevista oscilla in una forbice tra uno e quattro anni di reclusione, a seconda della gravità dei fatti accertati.
Questo reato è stato introdotto nel nostro sistema penale nel lontano 1974, in occasione dell'approvazione della Legge n. 98/1974 sulla riservatezza, libertà e segretezza delle comunicazioni.
Com'è facile intuire, nel 1974 le forme di intercettazione di cui si discuteva in Parlamento erano ben diverse e lontane dagli strumenti attuali.
Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha risposto alla seguente domanda: gli attuali spy-software possono rientrare nel concetto giuridico di “intercettazioni” prese in considerazione dall’art. 617bis c.p.?
La risposta è Si.
La questione giuridica trae spunto dalla condotta di un marito particolarmente geloso, il quale aveva installato un malware nel tablet e nello smartphone della moglie.
Ebbene, la Corte di Cassazione - Sez. V Penale- con l’ultima sentenza pronunciata sul tema, la n. 15071 del 5 aprile 2019, ha riposto al quesito, risolvendo ogni dubbio.
Dopo un breve richiamo ai precedenti giurisprudenziali sull’argomento, (per un quadro ampio e completo si consiglia di leggere la pronuncia a Sezioni Unite -Scurato- n. 26889, del 28.04.2016, Rv 266905), la Cassazione ha ribadito come il nostro Codice Penale tuteli con severità il bene della libertà di comunicazione, di rango costituzionale, sanzionando duramente tutte quelle attività preparatorie all’intercettazione.
Con il reato ex art. 617 bis c.p. infatti, la soglia di punizione è anticipata rispetto alla intercettazione di comunicazione vera e propria.
In altri termini, configura reato già la semplice installazione del software spia.
Ed a nulla vale se poi il programma non dovesse mai essere attivato o non viene intercettato nulla.
Ciò perché l'intercettazione, in quanto, tale viene considerata dalla giurisprudenza un post factum rispetto al reato di cui all'art. 617 bis c.p., cioè un fatto successivo ed ulteriore rispetto alla installazione fraudolenta degli strumenti di intercettazione, (cd. captatori informatici).
Per completezza, è bene ricordare che, a fortiori, l'azione di intercettazione in senso stretto configura un reato autonomo.
La Corte di Cassazione, dopo aver chiarito l'indirizzo interpretativo in tema di installazione illecita di sistemi di captazione informatica, ha così rigettato il ricorso proposto, confermando la condanna ai danni del marito geloso, cui si aggiunge il conseguente risarcimento dei danni in favore della moglie.










