Decreto Sicurezza 2026. Cos’è il nuovo Fermo di Prevenzione di Polizia e limiti costituzionali
Decreto Sicurezza: evoluzione normativa o stretta sui diritti?
Il 24 aprile 2026 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il secondo “Decreto Sicurezza” varato dal Governo Meloni (d.l. 24 febbraio 2026, n. 23). Il provvedimento, passato con 203 voti favorevoli, 117 contrari, 3 astenuti, ha sollevato diffuse perplessità e critiche, sia nell’avvocatura che in ambito istituzionale.
Il decreto, 33 articoli articolati in quattro capi, si prefigge l’obiettivo di rafforzare la sicurezza pubblica. Allo stesso tempo incide in modo diretto sul delicato equilibrio tra ordine pubblico e diritti fondamentali del cittadino.
La novità. Il fermo di prevenzione di polizia. Presupposti
Tra gli interventi più rilevanti spicca la modifica all’art. 11-bis della Legge 59/1978.
La nuova formulazione ha ampliato i poteri di perquisizione sul posto nel corso delle manifestazioni. Ma la vera novità è il c.d. “fermo di prevenzione di polizia”, una nuova forma di accompagnamento coattivo presso gli uffici di polizia.
È un nuovo strumento di attività investigativa preventiva che consente agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza, in occasione di manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di accompagnare presso gli uffici di polizia alcuni soggetti.
Questa misura eccezionale scatta solo a condizione che:
- sussista un attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica;
- vi sia un motivo fondato – basato su specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, con elementi di fatto – per ritenere che il soggetto possa realizzare condotte idonee a compromettere l’ordine.
Il soggetti può essere trattenuto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento degli accertamenti di polizia, per un massimo non superiore a dodici ore.
Garanzie previste o garanzie violate?
L’art. 13 della Costituzione italiana sancisce la sacralità e l’inviolabilità della libertà personale. In Italia qualsiasi forma di restrizione, (detenzione, ispezione o perquisizione personale) è ammessa solo in forza di un atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Esiste una deroga solo in presenza di “casi eccezionali di necessità ed urgenza”, tassativamente indicati dalla legge, nei quali l’autorità di pubblica sicurezza, (Carabinieri, Polizia, G.d.F. ad esempio), può adottare provvedimenti provvisori.
Tali misure sono sottoposte a un rigoroso controllo di garanzia: devono essere comunicate entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e convalidate nelle successive quarantotto ore. In caso contrario si intendono revocate e prive di ogni effetto.
A fronte di una previsione così netta e garantista, non sembrerebbero ammissibili interpretazioni estensive o derogatorie. Eppure, gli interventi legislativi più recenti, ed in particolare i “decreti sicurezza”, suscitano diffuse perplessità in relazione all’ampliamento degli spazi di intervento degli organi di polizia.
L’esecuzione della nuova misura dell’accompagnamento impone l’ immediata notizia al pubblico ministero, con indicazione dell’ora in cui essa è stata eseguita e delle condizioni che la giustificano. Il pubblico ministero, qualora ritenga i presupposti non validi, deve dispone senza ritardo la liberazione della persona accompagnata.
Tre criticità: i nodi della nuova disciplina. Qualcosa non torna
Sul piano formale, la nuova misura sembra coerente con l’impianto dell’art. 13 Cost..
Tuttavia ci si interroga su tre nodi problematici.
- L’effettività del controllo del pubblico ministero. Il PM interviene solo dopo l’adozione del provvedimento limitativo della libertà personale, con una verifica ex post che rischia di essere eventuale e non sempre tempestiva.
- Carenza di garanzie procedurali per il soggetto accompagnato. La disciplina non sembra garantire un pieno contraddittorio o un’immediata possibilità di difesa. Il rischio è di subire una limitazione della libertà personale senza poter contestarne la legittimità nell’immediatezza del fatto.
- Violazione principio offensività. I decreti- sicurezza anticipano la soglia di tutela della pubblica sicurezza e dell’ordine pubblico, con una ripercussione diretta sul principio di offensività.
Tale principio –fondato sugli artt. 13 e 25, comma 2, Cost. – impone al legislatore di incriminare soltanto condotte che, già a livello tipico, siano idonee a porre in pericolo o a ledere un bene giuridico meritevole di tutela.
Il dettato costituzionale impedisce l’introduzione di presunzioni assolute di pericolosità o su meri sospetti.
Questo è il punto critico: le nuove misure di accompagnamento intervengono prima ancora che vi sia una effettiva lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato.
Il problema non è teorico: queste misure aumentano il rischio di applicazioni arbitrarie.
Conclusioni. Sicurezza vs. Libertà personale
L’intervento normativo si inserisce in un dibattito tra esigenze di sicurezza e tutela delle libertà fondamentali.
Misure pensate per garantire la sicurezza possono comprimere la libertà personale senza un adeguato fondamento offensivo.
Il punto non è negare le esigenze di controllo o la loro utilità, ma capire fino a che punto si può comprimere la libertà personale senza svuotare le garanzie previste dalla Costituzione del nostro Paese.
È su questo crinale - tra sicurezza e libertà, tra prevenzione e garanzia - che si misura la tenuta dello Stato di diritto. Non nella capacità di ampliare i poteri di controllo, ma nella coerenza con cui riesce a preservare, anche nei momenti di maggiore pressione, il nucleo essenziale dei diritti fondamentali.
contributo redatto a cura della dott.ssa Elena Stracquadaini
Infortunio grave in azienda: dal primo sopralluogo all'iscrizione nel registro degli indagati
Cosa succede, davvero, quando un datore di lavoro apprende di un infortunio sul cantiere o in stabilimento. Le prime 72 ore tra D.Lgs. 81/2008, art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 e scelte difensive immediate.
Il telefono squilla alle 7:40 del mattino. Dall'altra parte, il caposquadra: un operaio è caduto dal ponteggio, sta partendo l'ambulanza. In quel momento, il datore di lavoro non lo sa ancora, ma è già iniziato un procedimento con due binari paralleli — penale individuale, a suo carico personale per lesioni colpose o omicidio colposo, e amministrativo da reato nei confronti dell'azienda, ai sensi dell'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001.
Le scelte compiute nelle prime 72 ore pesano sul processo molto più di quelle fatte in mesi successivi di difesa tecnica.
Questo articolo ricostruisce quella sequenza — cosa fa l'ASL, cosa documentano i Carabinieri del NIL, quando scatta l'iscrizione nel registro degli indagati — e spiega perché il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231) non è solo un documento da archiviare in un cassetto, ma un fatto processuale che il pubblico ministero valuta concretamente per decidere se contestare o meno la responsabilità dell'ente.
Il duplice binario: responsabilità penale personale e responsabilità dell'ente
La normativa italiana sulla sicurezza sul lavoro si muove, dopo il 2007, su due piani distinti che operano contestualmente. Sul primo piano, il D.Lgs. 81/2008 individua i soggetti garanti — datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, medico competente — e fissa gli obblighi di tutela; la loro violazione, quando causa l'evento lesivo, integra reati colposi comuni (art. 589 e 590 c.p.) aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
Sul secondo piano, l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 inserisce proprio l'omicidio colposo e le lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla sicurezza tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente. Significa che, se l'evento è stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società — ad esempio perché si risparmiavano costi o tempi di produzione omettendo controlli — alla sanzione penale per la persona fisica si somma quella amministrativa per l'azienda, con conseguenze che possono arrivare all'interdizione dall'esercizio dell'attività e alla confisca del profitto.
La conseguenza operativa è che, fin dal primo minuto dopo l'infortunio, due fascicoli si aprono in procura: uno per le persone fisiche e uno per la società. E le strategie difensive vanno coordinate, ma restano distinte.
Il sopralluogo dell'ASL e dei Carabinieri NIL: cosa cercano davvero
Entro poche ore dall'evento, sul luogo dell'infortunio arrivano gli ispettori del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) dell'ASL territorialmente competente, spesso accompagnati dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL).
Il loro ingresso avviene in qualità di ufficiali di Polizia Giudiziaria: ogni documento richiesto, ogni dichiarazione raccolta, ogni fotografia scattata confluirà in un verbale (annotazione di servizio) destinato al pubblico ministero.
In concreto, gli ispettori svolgono tre attività in parallelo:
1. Ricostruzione della dinamica — sopralluogo, rilievi fotografici, misurazioni, sequestro delle attrezzature coinvolte (scale, ponteggi, macchine, DPI). Quando le attrezzature sono sequestrate, vengono spesso mantenute sotto sigilli per settimane, bloccando la produzione.
2. Acquisizione documentale — DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), POS, PSC, attestati formativi, registri di manutenzione, nomine di RSPP e preposti, verbali di sopralluogo del medico competente. Gli ispettori chiedono questi documenti immediatamente, e qualsiasi lacuna verrà annotata.
3. Dichiarazioni — del datore di lavoro, del preposto, dei colleghi del lavoratore infortunato, del RSPP. Queste dichiarazioni, se rese senza la presenza del difensore, non sono utilizzabili contro i soggetti che le hanno rese.
È in questa fase che si compiono gli errori più gravi. Il datore di lavoro, colto di sorpresa, spesso rilascia dichiarazioni spontanee nel tentativo di collaborare o di sminuire l'evento; consegna documenti senza averne prima verificato la completezza; ammette circostanze (ad esempio sulla formazione del lavoratore) che poi risulteranno inesatte. Ogni dichiarazione è verbalizzata e diventa oggetto di valuzione.
Le prime 48 ore: sei decisioni da prendere subito
Sgombrato il campo dalle reazioni istintive, le decisioni davvero cruciali nelle prime 48 ore sono poche, ma precise. Al netto della prima azioni da intraprendere, che è la richiesta di intervento del 118, ecco di seguito un canovaccio delle principali azioni:
1. Contattare immediatamente un avvocato penalista esperto in sicurezza del lavoro, prima ancora dell'arrivo degli ispettori se possibile. Il difensore può assistere il datore nel momento dell'acquisizione documentale e delle dichiarazioni.
2. Preservare la scena senza alterarla. Qualsiasi intervento di modifica o pulizia sul luogo dell'infortunio — anche con la migliore delle intenzioni — può essere contestato come alterazione di prove.
3. Gestire le comunicazioni interne ai dipendenti: evitare di diffondere ricostruzioni premature dell'accaduto, che verrebbero riportate agli ispettori.
4. Attivare la catena assicurativa (INAIL, polizza responsabilità civile) e medica di supporto al lavoratore e alla famiglia: sono doveri autonomi rispetto al procedimento penale, ma la loro gestione diligente rileva in termini di attenuanti.
5. Verificare lo stato di attuazione del MOG 231 — se esistente — e identificare subito se l'infortunio è riconducibile a una carenza del Modello o, al contrario, a un'elusione fraudolenta da parte di chi era tenuto a rispettarlo.
6. Non rilasciare dichiarazioni alla stampa. Nelle prime ore, ogni affermazione pubblica del datore di lavoro sarà letta come ricostruzione ufficiale dell'azienda e allegata al fascicolo.
L'iscrizione nel registro degli indagati: quando è inevitabile
Non tutti gli infortuni generano immediatamente un'iscrizione nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p. La prassi delle procure italiane, dopo la riforma Cartabia, si è fatta più rigorosa nel distinguere le mere ipotesi di reato dai casi in cui esistono già elementi concreti a carico di un soggetto identificato. Tuttavia, negli infortuni gravi o mortali, l'iscrizione del datore di lavoro — e spesso del preposto, del RSPP e, se l'ente ha MOG, della società stessa — avviene quasi sempre entro pochi giorni.
L'iscrizione non è una condanna, né un'accusa formale: è un atto che apre i termini delle indagini preliminari e attribuisce alla persona iscritta i diritti dell'indagato, compreso quello di nominare un difensore di fiducia, consultare gli atti a determinate condizioni e presentare memorie difensive. Conoscere di essere iscritti — la conoscibilità dell'iscrizione è oggi rafforzata dalla riforma Cartabia — consente di attivare da subito una strategia difensiva strutturata, invece di attendere il deposito dell'avviso di conclusione delle indagini.
Il MOG 231 come fatto processuale: cosa cerca davvero il pubblico ministero
Questa è la parte su cui le aziende con Modello 231 in vigore spesso si illudono. Avere un MOG non è sufficiente: il pubblico ministero valuta se, al momento del fatto, il Modello fosse efficacemente attuato. In concreto, vengono esaminati:
• La valutazione del rischio specifico per l'area in cui è avvenuto l'infortunio (ad esempio, lavori in quota, manutenzione elettrica, movimentazione carichi). Se il Modello non aveva mappato quel rischio, è carta straccia.
• La documentazione delle attività dell'Organismo di Vigilanza: verbali di riunione, flussi informativi ricevuti, audit svolti, segnalazioni gestite. Un ODV silente per mesi è un indice fortissimo di inefficacia del Modello.
• I flussi informativi verso l'ODV relativi a near miss, infortuni minori, segnalazioni di preposti. La loro assenza o inadeguatezza suggerisce che il Modello esisteva solo sulla carta.
• L'adeguatezza delle procedure operative rispetto al processo aziendale reale. Procedure generiche, copiate da template, vengono smontate in pochi minuti in sede di interrogatorio dei dirigenti.
Un Modello vivo e documentato non garantisce l'esclusione della responsabilità dell'ente, ma la rende giuridicamente argomentabile ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001. Un Modello formale e ignorato, al contrario, è spesso peggio dell'assenza di Modello, perché dimostra consapevolezza del rischio senza conseguente azione.
Quando chiamare il penalista (spoiler: prima dell'ASL)
La domanda ricorrente dei clienti è: quando è il momento giusto per contattare l'avvocato? La risposta tecnica coincide con quella operativa: subito, prima ancora che gli ispettori si presentino in azienda. Il difensore può assistere il datore di lavoro nelle fasi iniziali dell'accertamento, contribuire a preservare la documentazione rilevante senza incorrere in contestazioni di occultamento, e — soprattutto — evitare che dichiarazioni avventate compromettano irrimediabilmente la posizione processuale dell'azienda e delle persone fisiche coinvolte.
In oltre quindici anni di assistenza a società in settori a elevato rischio — trasporti, sanità, edilizia — l'esperienza dello Studio conferma un pattern ricorrente: le archiviazioni rapide e le sentenze di assoluzione sono quasi sempre il risultato di una difesa effettiva ed efficace nelle prime 72 ore, non di un miracolo procurato in udienza tre anni dopo.
In sintesi
Un infortunio grave non è solo un dramma, prima di tutto, umano. Ma è anche un problema organizzativo: è infatti l'innesco di un procedimento penale a doppio binario che può compromettere la continuità dell'impresa.
La qualità della risposta nelle prime 48–72 ore, (presidio della scena, gestione documentale, assistenza difensiva tempestiva, verifica dello stato del MOG 231), determina in larga parte l'esito del procedimento.
Investire in prevenzione e in un Modello 231 realmente attuato non è conformità formale: è, letteralmente, una polizza sul futuro dell'azienda.
Avv. Stefano Francesco Pipitone
Studio Legale Pipitone — Roma · Catania
Responsabilità Medica d'Équipe: se l'Errore in Sala Operatoria è del Collega?
La moderna pratica chirurgica e ospedaliera non è quasi mai un'attività individuale. Gli interventi si svolgono all'interno di un'équipe multidisciplinare complessa, dove chirurghi, anestesisti, aiuti e infermieri strumentisti operano in stretta sinergia.
Ma cosa accade, sotto il profilo penale, quando un paziente subisce lesioni gravi o muore a causa di un errore in sala operatoria? Di chi è la colpa? Del primo operatore, di chi ha commesso materialmente l'errore o dell'intera équipe?
Il Principio di Affidamento e i suoi limiti
La giurisprudenza penale si basa sul principio di affidamento: ogni membro dell'équipe medica deve potersi fidare della correttezza dell'operato degli altri specialisti, concentrandosi sulle proprie mansioni. In linea teorica, un chirurgo non dovrebbe rispondere dell'errore esclusivo dell'anestesista.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito come non si possa "configurare aprioristicamente una responsabilità di gruppo, in particolare quando i ruoli ed i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti tra loro, non potendosi trasformare l'onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione degli spazi di competenza altrui", Cass. Pen. Sez. IV 21.11.2019 n. 49774.
Tuttavia, questo principio non è assoluto. Il Codice Penale (Art. 41 sul concorso di cause) stabilisce che l'affidamento viene meno (e scatta la responsabilità penale concorrente) quando l'errore del collega è evidente e percepibile, e l'altro medico, pur potendolo rilevare e correggere, non interviene.
La posizione del "Capo Équipe" (Primo Operatore)
Il primo chirurgo (o capo équipe) ha una posizione di garanzia rafforzata. Oltre a eseguire l'intervento, ha l'obbligo di dirigere e coordinare i collaboratori. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il capo équipe risponde penalmente se:
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Non vigila sull'operato degli assistenti o degli specializzandi a lui affidati.
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Sceglie un collaboratore palesemente inidoneo per una specifica procedura.
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Non si accorge di un macroscopico errore commesso da un altro membro del team, seppur di diversa specializzazione (es. un errato posizionamento del paziente sul tavolo operatorio visibile a tutti).
L'Autonomia dell'Anestesista
Una figura peculiare è quella dell'anestesista rianimatore. Avendo una competenza altamente specialistica e distinta da quella del chirurgo, gode di un'autonomia decisionale quasi totale nella sua sfera di competenza (es. dosaggio farmaci, gestione delle vie aeree). In caso di complicanze prettamente anestesiologiche imprevedibili per il chirurgo, la responsabilità penale tenderà a isolarsi sulla figura dell'anestesista. Al contrario, il chirurgo è tenuto a fermarsi se l'anestesista segnala criticità nei parametri vitali.
L'importanza vitale del Verbale Operatorio
Per stabilire le esatte responsabilità e chiudere le maglie del principio di affidamento, i magistrati si basano sui documenti. Il registro di sala operatoria e la cartella clinica diventano l'unica "fotografia" dell'evento. Redigere un verbale operatorio accurato, tempificato e dettagliato, che indichi esattamente chi ha fatto cosa e a che ora, è il primo e più potente strumento di difesa preventiva per evitare di essere coinvolti in un rinvio a giudizio per colpe altrui.
Nelle indagini per colpa d'équipe, affidarsi a un difensore esperto è cruciale, anche, per stralciare la propria posizione da quella degli altri indagati e dimostrare la correttezza della propria condotta settoriale.
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Casellario Giudiziale degli Enti e Implicazioni Penali del D.lgs. 231/2001
L’introduzione del D.lgs. n. 231/2001 ha segnato un cambio di paradigma, riconoscendo una forma autonoma di responsabilità in capo agli enti (società di capitali, di persone, fondazioni, enti no profit) per reati compiuti nel loro interesse o vantaggio. Sebbene qualificata come "amministrativa", tale responsabilità presenta caratteristiche sostanzialmente penali, specialmente per la natura delle sanzioni previste.
Natura e Funzione del Casellario
Il Casellario Giudiziale degli Enti (o "Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato") è una sezione autonoma disciplinata dal D.P.R. 313/2002. La sua funzione è duplice:
- Informativa: consente alle autorità pubbliche di verificare i precedenti dell’ente.
- Selettiva e Preventiva: incide sull'accesso della società a rapporti con la Pubblica Amministrazione e a procedure di evidenza pubblica
Le Iscrizioni e i Rischi Operativi
Nel casellario confluiscono i provvedimenti giudiziari definitivi che applicano le sanzioni del decreto 231/2001. L’iscrizione può avvenire anche senza una condanna definitiva della persona fisica, sottolineando l'autonomia del giudizio verso l'ente per il reato commesso durante l'attività. L’iscrizione nel casellario produce effetti che si proiettano nel tempo, tra cui un pesante pregiudizio reputazionale e limitazioni nei rapporti con la P.A. (ex D.lgs. 36/2023) .
Le sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/2001), una volta iscritte, possono compromettere strutturalmente l’operatività dell’ente, portando all'esclusione dalle gare pubbliche o alla perdita di autorizzazioni essenziali. Si rischia, di fatto, una vera “espulsione economica” dal mercato
Le conseguenze includono:
- Pregiudizio reputazionale verso partner e investitori.
- Limitazioni nei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023).
- Rischio di "espulsione economica" a causa delle sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/2001).
La Prevenzione: Il Modello 231
L'adozione e l'efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) ex art. 6, insieme alla nomina di un Organismo di Vigilanza (ODV) rappresenta il principale strumento per escludere la responsabilità dell'azienda e prevenire l’iscrizione nel casellario. La compliance penale d’impresa diventa così una necessità strutturale per garantire una governance sostenibile.
Per una consulenza in tema 231, La invitiamo a scrivere a info@stefanopipitone.eu
Contributo redatto dalla dott.ssa Elena Stracquadaini
Concorrenza Sleale tra Imprese: profili di Reato e come Tutelarsi
La Concorrenza Sleale Minaccia le PMI
La libera concorrenza è il cuore dell’economia di mercato.
In Italia è garantita dall’art. 41 della Costituzione, ma questa libertà ha dei limiti. Le imprese, infatti, devono rispettare le norme che assicurano una competizione corretta, evitando pratiche scorrette che possono danneggiare i concorrenti, soprattutto le piccole e medie imprese (PMI).
Cos’è la Concorrenza Sleale?
La concorrenza sleale si manifesta quando:
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Due o più imprese operano nello stesso mercato, (stessi prodotti/servizi, stesso territorio).
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Un’azienda utilizza pratiche scorrette per sviare la clientela di un concorrente, anche solo potenzialmente.
Il Ruolo dell’AGCM: Il Guardiano della Concorrenza
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), istituita con la legge n. 287/1990, è il baluardo della competizione leale in Italia. Indipendente dal potere esecutivo, opera per:
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Indagare su pratiche scorrette: da accordi anticoncorrenziali ad abusi di posizione dominante, l’AGCM può ispezionare sedi aziendali, raccogliere prove e interrogare i vertici.
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Sanzionare le violazioni: multe fino al 10% del fatturato annuo, ordini di cessazione delle pratiche e pubblicazione dei provvedimenti.
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Promuovere la cultura della concorrenza: attraverso campagne di sensibilizzazione.
Concorrenza Sleale: Quando Diventa un Reato?
Non tutte le pratiche sleali sono solo illeciti civili. Alcune possono configurare reati penali, tra cui:
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Diffamazione (art. 595 c.p.): diffusione di notizie false per screditare un concorrente.
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Violazione di segreti industriali (art. 623 c.p.): furto di informazioni riservate.
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Minacce o violenza (artt. 610, 612 c.p.): pressioni illecite contro rivali.
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Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): se le pratiche scorrette sono organizzate in gruppo.
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Manipolazione del mercato: reati specifici, variabili per settore.
D.lgs. 231/2001: La Responsabilità delle Imprese
La concorrenza sleale può anche ricadere nell’ambito del D.lgs. 231/2001, che prevede la responsabilità amministrativa delle imprese per reati come:
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Frode e falsità in titoli di credito.
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Pubblicità ingannevole.
Casi Pratici di Concorrenza Sleale
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Il Caso Uber: Innovazione o Slealtà?
Uber ha scosso il mercato dei trasporti, ma in Italia è stata accusata di concorrenza sleale dai tassisti. Perché?-
Operava senza licenze taxi, offrendo prezzi più bassi.
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Non rispettava gli obblighi fiscali e normativi dei tassisti.
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Sfruttava lacune normative con il servizio UberPop.
Tribunali come quelli di Roma e Milano hanno bloccato la piattaforma, giudicandola distorsiva del mercato. Questo caso insegna alle startup e PMI l’importanza di rispettare le regole di settore, anche in contesti innovativi. -
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Accordi Collusivi nel Settore Sanitario
L’AGCM ha sanzionato con oltre 5,5 milioni di euro quattro aziende per un accordo illecito in una gara per apparecchiature di risonanza magnetica. Le società hanno coordinato le offerte, alterando la competizione. Questo caso evidenzia come anche lo scambio di informazioni sensibili possa compromettere la lealtà del mercato.
Come Proteggersi dalla Concorrenza Sleale?
Per evitare guai legali e proteggere la tua impresa:
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Conosci le norme: informati sulle pratiche vietate.
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Collabora con l’AGCM: segnala violazioni e partecipa a programmi di compliance.
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Adotta un Modello 231: efficenta l'organizzazione aziendale per prevenire i rischi penali.
- Nomina un Organismo di Vigilanza (ODV) 231
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Monitora il mercato: identifica tempestivamente condotte sleali dei concorrenti.
Conclusioni: un Mercato Leale per un Futuro Solido
Scopri di più su come tutelare la Tua impresa, scrivi a info@stefanopipitone.eu e visita il sito della Shri Vidya S.r.l.
Articolo elaborato dall'Avv. Alessandro Gazzano
Deepfake e Diffusione di Fake News: Verso un Nuovo Reato in Italia?
La Minaccia dei Deepfake nell’Era Digitale
Cos’è un Deepfake?
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Disinformazione: diffusione di notizie false per influenzare elezioni o mercati.
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Danno reputazionale: creazione di video diffamatori o imbarazzanti.
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Frode: utilizzo di audio falsi per estorcere denaro.
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Violazioni della privacy: produzione di contenuti intimi non consensuali.
Il Quadro Normativo in Italia
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Diffamazione aggravata (art. 595 c.p.).
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Frode informatica (art. 640-ter c.p.).
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Interferenza illecita nella vita privata (art. 615-bis c.p.).
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Sostituzione di persona (art. 494 c.p.).
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Reclusione da 2 a 7 anni
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Multa da 6.000 a 16.000 euro
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Pene più severe se l’autore è un ex coniuge o una persona legata affettivamente alla vittima.
Sfide e Prospettive Future
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Normativa aggiornata: il legislatore deve bilanciare la tutela dei diritti individuali con la libertà di espressione, introducendo regole chiare e specifiche.
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Tecnologie di rilevamento: lo sviluppo di strumenti per identificare i deepfake è essenziale per smascherare contenuti manipolati.
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Sensibilizzazione: educare il pubblico a riconoscere i rischi dei deepfake è cruciale per sviluppare un approccio critico ai contenuti digitali.
Conclusioni: Proteggersi dai Deepfake
Hai bisogno di assistenza legale per un caso di deepfake o disinformazione digitale? Contatta il nostro studio all’indirizzo info@stefanopipitone.eu per una valutazione personalizzata. Siamo qui per proteggere i tuoi diritti nell’era digitale.
Articolo realizzato con la collaborazione della studentessa di Legge Elena Stracquadaini
Condanna per maltrattamenti, lesioni, violenza sessuale: accolta la tesi della parte civile
COMUNICATO STAMPA
CONDANNA PER MALTRATTAMENTI, LESIONI, VIOLENZA SESSUALE E RAPINA: ACCOLTA LA TESI DELLA PARTE CIVILE
D.P. condannato a 9 anni e 6 mesi di reclusione per gravi abusi protratti nel tempo
Catania, 13 settembre 2024 – Dopo oltre dieci anni di abusi e sofferenze, giustizia è stata finalmente fatta per D.C., vittima di maltrattamenti, lesioni, violenza sessuale e rapina da parte del suo compagno, D.P. Giovedì 12 settembre il Tribunale di Catania, Sezione IV Penale, ha riconosciuto come provati i reati denunciati dalla donna nel dicembre 2021, condannando l’imputato a 9 anni e 6 mesi di reclusione e al risarcimento danni in favore della vittima.
Rappresentata dall’Avv. Stefano Francesco Pipitone, la signora D.C. ha ricostruito in aula il decennio di violenze subito dal cosiddetto “compagno-padrone”, descrivendo dettagliatamente gli episodi di maltrattamenti e violenza. La denuncia ha avuto origine dall'ultimo grave episodio di violenza, avvenuto il 26 dicembre 2021, durante il quale, a seguito di una lite scaturita per futili motivi e alla presenza del figlio minorenne, D.P. ha immobilizzato e aggredito la donna, colpendola ripetutamente alla testa con un cellulare, provocandole gravi ferite e un copioso sanguinamento.
Quel drammatico episodio ha segnato il punto di svolta per la vittima, che, dopo essere fuggita al pronto soccorso, ha trovato il coraggio di denunciare anni di abusi, umiliazioni e vessazioni subite, presentando una denuncia ai Carabinieri di San Gregorio di Catania (CT).
Dopo un lungo e complesso iter processuale, articolato in 20 udienze, il Tribunale ha raccolto prove documentali e testimonianze che hanno confermato il racconto della vittima. Alla luce di tali evidenze, la corte ha dichiarato D.P. colpevole oltre ogni ragionevole dubbio per tutti e quattro i capi d’imputazione.
Oltre alla pena detentiva, l’imputato è stato condannato all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, dall’assunzione di qualsiasi ruolo in ambito di tutela, curatela o amministrazione di sostegno, nonché dall'esercizio di funzioni in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate da minori. Gli è stato inoltre imposto il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori per un anno e l’obbligo di informare costantemente le autorità riguardo alla sua residenza e agli eventuali spostamenti.
La sentenza rappresenta un importante segnale per tutte le vittime di violenza domestica, confermando che, nonostante la lunghezza dei procedimenti, la Giustizia può essere raggiunta.
https://www.cataniatoday.it/cronaca/maltrattamenti-violenze-sessuali-condanna-sentenza.html
Reati Societari e 231
Reati Societari: una finestra sulla normativa italiana
Il mondo degli affari è sempre più complesso, regolamentato e intriso di rischi legali.
La gestione di una società di capitali comporta responsabilità giuridiche importanti, soprattutto quando si parla di reati societari. Questi reati, disciplinati dal codice civile e dal Decreto Legislativo 231/2001, si configurano in situazioni in cui gli amministratori, i sindaci, i revisori o altri soggetti interni alla società adottano comportamenti illeciti, mettendo a rischio l'integrità della società, dei soci e dei mercati.
In questo articolo, accenniamo ad alcune delle principali tipologie di reato societario alla luce della normativa italiana vigente.
Perché è importante conoscere i reati societari?
Conoscere i reati societari è fondamentale, qui alcune delle principali ragioni:
- Prevenire il rischio penale: comprendendo le condotte penalmente rilevanti è possibile adottare misure preventive per evitare di incorrere in sanzioni penali. Sanzioni che possono affliggere anche la società per gli effetti del d.lgs. 231/2001.
- Tutelare il patrimonio sociale: la conoscenza dei reati societari consente di tutelare il patrimonio della società e gli interessi dei soci.
- Evitare responsabilità civili del C.d.A./Amministratore: la prevenzione dei reati societari contribuisce a rafforzare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti all'interno delle imprese. L'organo amministrativo ha l'onere, ai sensi dell'art. 2086 c.c. di valutare l'organizzazione aziendale ed il rischio di commissione reati all'interno della società. Se è il caso, la normativa impone l'adozione di adeguati assetti organizzativi, ovvero la adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231, (d.lgs.231/2001), con la conseguente nomina di un Organismo di Vigilanza 231.
La responsabilità penale degli amministratori
Gli amministratori sono chiamati a rispondere personalmente dei reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
Alla responsabilità penale degli amministratori, a determinate condizioni, si aggiunge la responsabilità cd. amministrativa della società, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (in realtà è una forma di responsabilità penale).
Responsabilità amministrativa degli enti - La responsabilità "penale" delle aziende
In aggiunta alla responsabilità personale dell'autore del reato, in Italia il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto il concetto di responsabilità cd. amministrativa per le società. Il decreto consente alla Procura della Repubblica competente di contestare il reato commesso da amministratori, dirigenti, dipendenti o stakeholder anche all'ente (società di persone, capitali, associazioni).
Le aziende possono quindi essere sanzionate per i reati commessi dai propri amministratori, dirigenti o dipendenti.
Tra i reati rilevanti per il Decreto 231, con l'art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 coinvolgono la responsabilità degli enti le false comunicazioni sociali e altri reati societari.
Le sanzioni pecuniarie per le società possono arrivare ad oltre € 750.000,00.
Non è una responsabilità automatica. Esistono infatti strumenti per difendere le società.
Per evitare le sanzioni, l'ente deve dimostrare di aver adottato un valido Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 e nominato un Organismo di Vigilanza.
False comunicazioni sociali -art. 2621 c.c.
Il reato di false comunicazioni sociali riguarda la redazione di bilanci o altri documenti contabili con informazioni false o ingannevoli, con l’intenzione di influenzare i soci o il pubblico. Secondo l’art. 2621 c.c., chi commette questo reato rischia una pena detentiva da uno a cinque anni. Si tratta di un reato di pericolo, il che significa che non è necessario provare un danno concreto per la sua configurazione.
La Corte di Cassazione ha chiarito che per questo reato è sufficiente la volontà di rappresentare falsamente la situazione economico-finanziaria della società. In una sentenza recente, la Corte ha sottolineato che l’intenzionalità di alterare i bilanci costituisce già di per sé un reato, anche se non si dimostra un danno economico concreto.
Illecita ripartizione degli utili e delle riserve -art. 2627 c.c.
Ai sensi dell'art. 2627 c.c., la ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o di riserve non distribuibili è vietata. Questo reato è finalizzato a tutelare il capitale sociale e i creditori della società. La sanzione prevede fino a tre anni di reclusione per gli amministratori che effettuano tali distribuzioni illecite.
Impedito controllo - Omessa comunicazione al collegio sindacale -art. 2625 c.c.
Il reato è collegato alla trasparenza nella gestione societaria. L'omessa comunicazione al collegio sindacale si verifica quando gli amministratori o i direttori generali ostacolano o impediscono il controllo dei sindaci o dei revisori contabili, negando l'accesso a informazioni o documenti rilevanti. Questo reato, punito con la reclusione fino a un anno, è spesso trascurato, ma ha un ruolo fondamentale nel garantire la trasparenza e l’integrità dei processi di controllo societari.
Abuso di informazioni privilegiate - Insider Trading
L’insider trading, regolato dal D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), è il reato che si configura quando soggetti con accesso a informazioni privilegiate le utilizzano per ottenere vantaggi nelle operazioni di compravendita di azioni. Chi è colpevole di tale condotta può essere soggetto a pene severe, che includono sia la reclusione, sia sanzioni amministrative.
Corruzione tra privati -art. 2635 c.c.
Un reato di crescente importanza nel panorama italiano è la corruzione tra privati. Secondo l’art. 2635 c.c., questo reato si configura quando un amministratore, un sindaco o un revisore accetta denaro o altri benefici per compiere o omettere atti in violazione dei propri doveri. La norma punisce anche chi offre tali benefici. La pena può arrivare fino a tre anni di reclusione, estendendosi anche a coloro che agiscono nell'interesse di terzi.
La Corte di Cassazione ha sottolineato che tale reato, diversamente dalla corruzione pubblica, si basa sul danno per la società o il suo patrimonio e non sulla violazione di interessi pubblici. Anche se non comporta un danno economico immediato, la corruzione tra privati mina la fiducia dei soci e degli stakeholder nel corretto funzionamento della società.
Infedeltà patrimoniale -art. 2634 c.c.
L’infedeltà patrimoniale si configura quando l’amministratore o il direttore generale, in conflitto di interessi con la società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale.
Questo reato, disciplinato dall’art. 2634 c.c., è punito con la reclusione fino a tre anni. La particolarità di questo reato è che non si richiede una condotta fraudolenta, ma basta un conflitto di interessi con la società che provochi un danno patrimoniale.
Omissione di denunce e false attestazioni -art. 2626 c.c.
L'omissione di denunce o la presentazione di false attestazioni da parte degli amministratori o sindaci nei confronti dei soci o del pubblico sono ulteriori reati che compromettono la trasparenza della gestione societaria. Questi illeciti, disciplinati dagli articoli 2626 e 2627 c.c., possono portare a severe sanzioni sia sul piano civile che penale.
Conclusioni
Il mondo degli affari è sempre più complesso e regolamentato.
La conoscenza dei reati societari è oggi più di ieri essenziale per imprenditori, amministratori, sindaci, top manager e per tutti coloro che operano all'interno di una società. La varietà dei reati societari previsti dalla normativa italiana riflette la necessità di garantire un sistema di gestione societaria che sia trasparente, corretto e tutelato da comportamenti illeciti.
Per i vertici delle aziende è fondamentale conoscere le fattispecie di reato e adottare Modelli Organizzativi 231 che ne prevengano la commissione.
I professionisti del settore legale possono fornire un supporto indispensabile nella redazione o aggiornamento del Modelli Organizzativi conformi al D.Lgs. 231/2001 e nell'adozione di misure preventive idonee a garantire che le società operino con un basso livello di rischio commissione reati. Così da evitare sanzioni penali (pecuniarie) e amministrative (interdizioni o revoca delle autorizzazioni).
Una gestione responsabile non solo evita rischi legali e reputazionali, ma tutela anche la solidità patrimoniale della società.
articolo aggiornato al settembre 2024
Green Economy e Diritto Penale. I rischi per le imprese
Norme ambientali. Rischiano il processo penale le imprese. La Green economy impatta sul sistema di diritto penale italiano
La transizione verso un'economia sostenibile è una sfida globale, ma anche un'opportunità per le imprese. Allo stesso tempo, nasconde un lato oscuro, a cui bisogna prestare grande attenzione.
Le aziende che non rispettano le norme ambientali rischiano di incorrere in gravi conseguenze penali. Da dieci anni in Italia la normativa in tema di ambiente ha registrato una progressiva stretta contro gli autori dei reati ambientali.
Quando i reati vengono commessi nell'ambio di una attività aziendale i rischi si estendono all'impresa, con sanzioni pecuniarie salate e misure interdittive che possono mettere in ginocchio l'operatività dell'azienda.
Quali sono i principali reati ambientali?
- Gestione dei rifiuti non autorizzata e Discariche abusive: lo smaltimento illecito di rifiuti è uno dei reati ambientali più comuni, (art. 256 T.U.A.)
- Inquinamento ambientale: la compromissione o il deterioramento significativi e misurabili delle acque, aria, suolo e sottosuolo ovvero di un ecosistema o biodiversità sono reati puniti dal codice penale, (art. 452bis c.p.)
- Traffico illecito di rifiuti: il commercio illegale di rifiuti speciali è un reato grave che può avere ripercussioni sull'ambiente e sulla salute umana, (art. 259 T.U.A.)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: chiunque alleste mezzi, attività coordinate finalizzate alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti realizza una condotta punita dal codice penale all'art. 453 quaterdecies c.p.
Il reato ha conseguenze anche in termini di richiesta di iscrizione in White List. Il reato in esame è stato infatti considerato un "reato-spia", a fronte del quale il Prefetto deve emettere interdittiva antimafia, (Consiglio di Stato, sent. n. 491 del 2023) - Disastro ambientale: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto configura il reato previsto dall'art. 452 quater c.p.
Quali sono le conseguenze penali?
Le pene per i reati ambientali possono essere molto severe e includere:
- Arresto e Reclusione: per le persone fisiche
- Sanzioni pecuniarie da € 250,00 a € 1.500.000,00: per le persone giuridiche
- Revoca delle autorizzazioni ambientali e/o interdizione dalla contrattazione con la P.A.
- Confisca dei beni: dei beni utilizzati per commettere il reato e del profitto o prodotto del reato
- Pubblicazione della sentenza: a spese del condannato
Come prevenire i reati ambientali?
- Conoscere la normativa: è fondamentale conoscere le leggi e i regolamenti in materia ambientale, in continua evoluzione.
- Adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo d.lgs. 231/01 e nominare un Organismo di Vigilanza 231: l'adozione efficace di un MOG 231 e l'istituzione di un ODV servono ad escludere la responsabilità dell'impresa in caso di commissione di reati ad opera di dipendenti o apicali.
- Adottare sistemi di gestione ambientale: Implementare sistemi di gestione ambientale certificati, come la ISO 14001, può aiutare a prevenire i reati ed migliorare l'organizzazione aziendale.
- Formare il personale: è importante formare il personale sulle tematiche ambientali e sulle procedure da seguire.
In conclusione, il rispetto delle norme ambientali è non solo un obbligo legale, ma anche una scelta strategica per le imprese.
Prevenire i reati ambientali significa tutelare l'ambiente, la propria reputazione e il futuro dell'azienda, mettendola al riparo da pericolosi procedimenti penali e relative sanzioni/interdizioni o commissariamenti.
Per maggiori chiarimenti è possibile scrivere una email all'indirizzo info@stefanopipitone.eu
Hate Speech. Odio in rete e libertà di manifestazione del pensiero
I limiti della libertà di espressione del pensiero
Libertà di espressione o totale irriverenza verbale?
L’art 21 della Costituzione riconosce quale diritto fondamentale e inviolabile la libertà di manifestazione del pensiero e garantisce il suo esercizio attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione.
La tutela della libera manifestazione del pensiero non riguarda soltanto il profilo della divulgazione delle proprie opinioni, ma include anche il diritto alla informazione e alla critica.
Davvero possiamo ritenerci autorizzati a dire tutto quello che vogliamo e che pensiamo sul web e sui social media?
La risposta è negativa.
La libertà di espressione del pensiero non deve, in alcun modo, sfociare in sfoghi ostili, discriminatori e basati sull'intolleranza.
Purtroppo, nell'era di internet e dei "leoni da tastiera" questo è quello che accade sempre più frequentemente, minando i valori fondamentali della società.
Bisogna prestare attenzione.
È sbagliato pensare che non esistano responsabilità connesse alle parole postate sul web.
Uno sfogo su internet può costare molto caro.
COSA È L’HATE SPEECH?
Lo hate speech – in italiano “discorsi d’odio”– consiste in una specifica forma di comunicazione che si estrinseca mediante ingiuriose modalità di manifestazione del pensiero. Diffuse e reiterate attraverso Internet, tali forme espressive hanno l’effetto di:
- alimentare i pregiudizi;
- diffondere e consolidare gli stereotipi;
- rafforzare l’ostilità di taluni gruppi di persone nei confronti di altri gruppi con diverse caratteristiche. In genere le vittime sono i gruppi minoritari. Ma stiamo assistendo oggi ad un fenomeno di segno inverso.
QUALI FORME DI TUTELA RICONOSCE L’ORDINAMENTO?
Il fenomeno dell’hate speech è aumentato negli anni in modo esponenziale.
Sebbene non esista ancora una norma specifica sul tema, l'hate speech può integrare diversi reati in Italia.
In attesa di una normazione specifica, sulla quale sta lavorando l'UE, il fenomeno dell’hate speech, quando lede la reputazione e l'onore della persona, configura il reato di diffamazione, punito in Italia dall’art. 595 del Codice Penale con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.
Qualora la diffamazione abbia ad oggetto un fatto determinato, si applica una specifica aggravante, che porta la pena della reclusione fino a due anni di carcere.
Ma attenti, se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualiasi altro mezzo di pubblicità, come per i siti web o i social, allora, la pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Più grave del semplice odio online è il reato di minaccia, punito ex art 612 c.p. con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è aggravata la pena è più severa, prevedendo la reclusione fino a un anno. Questo anche se la minaccia avviene attraverso un qualsiasi canale digitale.
Comportamenti opprimenti e continuativi come telefonate, sms, e-mail, commenti sui social network o lettere possono invece essere ricondotte nel reato di stalking, punito dalla legge italiana all’art. 612 bis del Codice Penale, con pene dai sei mesi a cinque anni di reclusione.
Infine, condotte quali delle semplici molestie sono comunque punite dall’art. 660 del Codice Penale, con l’arresto fino a sei mesi o con una multa fino a 516 euro.
Conclusioni
Il web, pur essendo strumenti di conoscenza e dibatito, può trasformarsi con estrema facilità in una trappola di pericoli, se non utilizzato responsabilmente.
Libertà di manifestazione di pensiero non equivale infatti a libertà di denigrazione, seppure talvolta il confine tra le due sia sottile.
Bisogna tenere ben presente che anche la realtà virtuale è una dimensione effettiva e, in quanto tale, è possibile incorrere in forme di responsabilità penale. Ciascuna azione può ingenerare conseguenze giuridiche ed incidere sulla vita personale e privata delle altre persone.
In che modo è possibile contribuire al ridimensionamento di questo fenomeno? È fondamentale educare e sensibilizzare gli utenti al rispetto, alla dignitià, alla diversità ed al dialogo costruttivo improntato alla cultura dei valori universali.
L'hate speech si combatte soltanto con la consapevolezza.









