Whistleblowing in Italia: cos'è. Obblighi e impatto sulla trasparenza

Nato come faro per Trasparenza e Integrità negli ambienti di lavoro.
I nuovi obblighi per le aziende

aggiornato al 20 maggio 2023

Introduzione
Il whistleblowing è un sistema di segnalazione degli illeciti interni che si sta diffondendo sempre più in Italia e nel mondo. In questo articolo esploreremo cos'è il whistleblowing, quando è obbligatorio per le aziende e come contribuisce alla trasparenza e all'integrità nei luoghi di lavoro.

Definizione e Tipologie
Il termine whistleblowing deriva dall'inglese "to blow the whistle" e si riferisce alla pratica di segnalare abusi e pratiche illegali all'interno dell'organizzazione in cui si lavora. Esistono due tipologie principali di whistleblowing: interno ed esterno. Nel whistleblowing interno, i dipendenti segnalano gli illeciti utilizzando i canali interni dell'azienda, mentre nel whistleblowing esterno, le segnalazioni vengono fatte alle autorità competenti o divulgate pubblicamente attraverso i social media o la stampa.

Legislazione e Protezione
In Italia, la normativa sul whistleblowing è stata introdotta con la Legge Anticorruzione del 190/2012, che inizialmente si applicava solo ai dipendenti pubblici. Successivamente, la Legge 179/2017 ha esteso la disciplina anche al settore privato. Il recepimento della Direttiva Europea 2019/1937 sulla protezione dei whistleblower ha ulteriormente rafforzato la tutela dei segnalatori. La direttiva impone agli Stati membri di introdurre norme adeguate per proteggere i whistleblower pubblici e privati e armonizzare il trattamento dei segnalanti in tutta Europa.

Il 9 dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri  con il Decreto 24/2023 ha recepito la Direttiva Europea sulla protezione dei whistleblower, approvando lo “Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937", con cui l'UE ha imposto agli Stati membri di introdurre norme adeguate per la protezione dei segnalatori pubblici e privati.
La Direttiva estende il concetto di “persona segnalante” (whistleblower). Oggi vengono infatti considerati non solo i dipendenti pubblici o privati, ma anche collaboratori, consulenti, liberi professionisti, lavoratori in periodo di prova, tirocinanti ecc. -
I whistleblower privati, in aggiunta ai canali di segnalazione interni, devono avere la possibilità di accedere a canali di segnalazione esterni (da istituirsi presso l’ANAC) o di fare una rivelazione pubblica o una denuncia alle autorità giudiziarie.

Infine, al fine di rendere più efficace il sistema, sono previste delle sanzioni amministrative pecuniarie (da 5.000 a 50.000 euro, applicabili direttamente dall’ANAC), qualora venga accertato che siano state commesse ritorsioni, che la segnalazione dell’utente sia stata ostacolata, o nel caso in cui non siano stati istituiti i canali di segnalazione.

L’introduzione dell’obbligo del whistleblowing nel settore privato ha imposto una modifica della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, D.Lgs. 231/2001.
I MOG (Modelli di Organizzazione, gestione e controllo) devono prevedere l’obbligo di uno o più canali che consentono di veicolare segnalazioni di condotte potenzialmente illecite ai sensi del citato decreto.

In Italia sono stati imposti una serie di obblighi che hanno lo scopo di rendere la tutela dei whistleblowers concreta ed efficace.
È stato infatti previso l'obbligo, a partire da Luglio 2023 per tutte le aziende con più di 250 dipendenti, a prescindere dall'adozione o meno di un Modello Organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001, di istituire un canale informatico specifico e riservato all'invio di segnalazioni.
Dal 17 dicembre 2023, anche le aziende dai 50 ai 249 dipendenti dovranno dotarsi di un canale dedicato alle segnalazioni.

Impatto del Whistleblowing
Il whistleblowing svolge un ruolo fondamentale nella promozione della trasparenza, dell'integrità e della responsabilità nelle organizzazioni. Le segnalazioni di abusi contribuiscono a smascherare comportamenti scorretti, proteggono gli interessi pubblici e possono portare a cambiamenti normativi e di policy. Inoltre, il whistleblowing favorisce la responsabilità e l'accountability delle organizzazioni e migliora la cultura organizzativa promuovendo l'integrità e la prevenzione di abusi futuri. Gestire correttamente le segnalazioni di whistleblower permette alle aziende di preservare la propria reputazione e ripristinare la fiducia degli stakeholder.

Esempi famosi di Whistleblowing in Italia e nel mondo
In Italia, sono emersi diversi casi significativi di whistleblowing che hanno sollevato importanti questioni riguardanti la trasparenza e l'integrità nei luoghi di lavoro. Tra i casi più noti vi è quello della Banca Monte dei Paschi di Siena, dove un whistleblower ha denunciato operazioni finanziarie illecite. Un altro caso rilevante riguarda il settore sanitario, con il whistleblowing sulle frodi nel sistema sanitario nazionale. A livello internazionale, l'esempio più famoso è quello di Edward Snowden, che ha rivelato le pratiche di sorveglianza globale della NSA. Un altro caso storico è quello di Mark Felt, noto come "Deep Throat", che ha fornito informazioni chiave durante lo scandalo Watergate negli Stati Uniti.

Conclusioni
Il whistleblowing sta diventando sempre più rilevante sia in Italia che nel mondo, poiché contribuisce alla promozione della trasparenza e dell'integrità nelle organizzazioni. La legislazione italiana e le norme europee stanno migliorando la protezione dei whistleblower e creando un ambiente favorevole per la segnalazione di illeciti. Tuttavia, è importante che le aziende sviluppino procedure efficaci per gestire le segnalazioni di whistleblower e proteggere i segnalatori da ritorsioni. Solo attraverso un sistema robusto e una cultura di apertura e responsabilità, sarà possibile massimizzare l'impatto positivo del whistleblowing e favorire un ambiente lavorativo più etico e trasparente.

Contributo a cura del dott. Alessandro Gazzano del Foro di Catania

Responsabilità 231 e Reati Tributari. Rischi per il CdA senza deleghe

Responsabilità del Consiglio di amministrazione

La Cassazione stringe le maglie sui consiglieri del Cda privi di deleghe.
Anche il consigliere rischia profili di responsabilità per i reati tributari ed il sequestro preventivo dei beni

L’estensione dei reati tributari nell’elenco dei reati presupposto per la responsabilità degli enti ex d.lgs.231/2001 ha moltiplicato (triplicato) la risposta sanzionatoria dello Stato in caso di illecito tributario, (sanzione tributaria per la società, reato per l’amministratore, illecito 231 per la società).
La Cassazione è di recente intervenuta in tema di reati tributari con due severe interpretazioni della disciplina. Tra i principi di diritto introdotti, merita rilievo l’importante distinzione tra le società governate da Cda con o senza deleghe. Il dato è sensibile e influenza direttamente la catena di responsabilità di chiunque sieda all’interno di un consiglio di amministrazione.

1. Secondo una recente pronuncia, (Cass. Sez. 3 Pen. Sent. 28.03.2022 n. 11087087), qualora un determinato atto di gestione non rientri fra le deleghe espressamente conferite, tutti i componenti del consiglio rispondono degli illeciti, gravati da responsabilità solidale per gli illeciti deliberati o posti in essere dal Cda. Unica eccezione: l’eventualità in cui un consigliere dissenziente esprima a verbale la propria opinione in contrasto.
Soltanto nel caso di deleghe espresse ad uno o più consiglieri, la responsabilità rimarrà confinata nella sfera giuridica di questi ultimi.
La Corte ha ancorato la decisione alla interpretazione dell’art. 2392 c.c., secondo cui gli amministratori all’interno delle S.p.A. assumono una posizione di garanzia dalla quale deriva una responsabilità solidale verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto. Unica eccezione sono i casi di attribuzioni proprie, attribuite ad un comitato esecutivo, ovvero ascritte in concreto ad uno o più soggetti, (art. 2381, comma 2, c.c.).
Nel caso di specie, all’interno del Cda di un Consorzio, a nessuno dei consiglieri erano state attribuite deleghe. La S.C. ha prima ribadito l’alleggerimento degli oneri e delle responsabilità dei consiglieri privi di deleghe, (derivante dalla riforma del 2003), i quali non hanno più un generale obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione, sostituito dall’onere di agire informato, di assumere informazioni. Fatta questa premessa, la Corte ha specificato come questo regime operi solo in presenza di materie delegate, o al comitato esecutivo, oppure ad uno o più consiglieri.
In assenza di deleghe ad alcuno dei componenti del consiglio di amministrazione, (in questo caso, agli adempimenti fiscal-tributari), si deve ritenere che grava su tutti i consiglieri una responsabilità solidale per gli illeciti deliberati o posti essere dal consiglio di amministrazione, da riferirsi solidalmente a ciascuno di essi.

Ma la Corte è andata oltre.
Chiamata a decidere sulla legittimità di un sequestro preventivo disposto sulla “prima casa” del componente del Cda, ha affermato come in tema di reati tributari non operano i limiti alla espropriazione immobiliare previsti nei confronti dell’Erario (Agente per la riscossione) per i debiti tributari, (D.P.R. n. 602 del 29.09.1973, art 76, co 1 let. a);  art. 52, co.1, let. g) D.L. 69 del 21.06.2013). Nessun limite, dunque, all’adozione della confisca penale, diretta o per equivalente, né al sequestro preventivo ad essa finalizzato, (Cass. Pen. Sez. 3, n. 8995 del 07.11.2019, Rv. 278275-01; conf.: Cass. Pen. Sez. 3, n. 30342 del 16.06.2021, Rossi, Rv. 282022 - 01; Cass. Pen. Sez. 3, n. 5608 del 20.10.2020, Telesca, non massimata).
Infatti, l'oggetto della confisca è il profitto del reato e non il debito verso il fisco. I due concetti sono distinti.
Il profitto di delitti consistenti nell'evasione dell'imposta, (per omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o omesso versamento), che può essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e non comprende né le sanzioni dovute a seguito dell'accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione, ne' gli interessi maturati in favore dello Stato, (Cass. Pen. Sez. 3, n. 40358 del 05.07.2016, Rv. 268329), mentre il debito verso il fisco è sempre comprensivo dell'originario debito tributario, degli interessi e delle sanzioni, (Cass. Pen. Sez. 3, n. 7359 del 04.02.2014, rv. 261500).

2. Di seguito riportiamo una seconda recente sentenza, intervenuta in tema di reati tributari, (Cass. Sez. 3 Pen. sent. 28.03.2022, n. 11086).
Questa volta destinatario del provvedimento di sequestro preventivo è stato l’amministratore di fatto di una società andata in amministrazione straordinaria.

In breve.
Il PM aveva avanzato richiesto di sequestro preventivo nei confronti di beni dell’amministratore (di fatto) della società.
Nel frattempo, nei confronti della società OMISSIS s.r.l. era stata aperta procedura di amministrazione straordinaria. Dopo la dichiarazione di insolvenza, nelle casse della società la gestione commissariale aveva trovato circa 400.000 euro, provente dell’acconto sul prezzo di acquisto versato dal promissario acquirente di una parte dei beni aziendali. Il commissario della procedura, prima dell’inizio della stessa ed al di fuori di quel primo acconto sul prezzo di vendita, aveva trovato saldi sui conti correnti negativi o risibili. Da questo presupposto si dediceva che quanto rinvenuto nelle casse non era correlato o collegabile al profitto del delitto tributario omissivo oggetto di contestazione. Erano somme di denaro sorte dopo la commissione del reato. Conseguentemente, il Tribunale del riesame ha ritenuto che il profitto del reato tributario non fosse rinvenibile nelle casse della società e che, pertanto, fosse legittimo il sequestro per equivalente nei confronti dell’autore del reato, cioè l’amministratore della società.

Come noto, nei reati tributari il profitto non è costituito da un aumento patrimoniale, bensì da una mancata diminuzione, da un risparmio di spesa (le tasse). Da questo deriva che le somme entrate nelle casse della società dopo la commissione del reato non possono essere oggetto di una confisca diretta.
A questo principio si affianca una ulteriore considerazione, espressa per esteso dalla Corte. La disciplina dell’amministrazione straordinaria, a differenza delle procedure concorsuali “ordinarie”, (fallimento e concordato preventivo), è una “procedura di salvataggio”, ha cioè come obiettivo la tutela dei complessi produttivi, il mantenimento dei livelli occupazionali, il risanamento e la ristrutturazione dell’impresa.
Questo determina, secondo la Corte, che il sequestro preventivo in materia penal-tributaria in tema di amministrazione straordinaria debba essere diverso rispetto alle procedure concorsuali, non operando il principio di prevalenza del sequestro sui beni della gestione commissariale. Nel caso concreto, non operava quindi la prevalenza del sequestro sulla somma di 400.000 euro, rinvenuta nelle casse per atti successivi all’inizio della procedura.

Come ribadito, il denaro affluito nei conti dopo la commissione del reato, (addirittura su un conto aperto dalla gestione commissariale), non può costituire il profitto del reato tributario, rappresentato dal risparmio di imposta conseguente all’omesso versamento, (Sez. 3, n. 8995 del 30/10/2017, P.M. in proc. Barletta e altro, Rv. 272353; Sez.3, n. 6348 del 04/10/2018, dep. 2019, Torelli, Rv. 274859). È stato così ritenuto legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni dell’amministratore.
Sotto altro profilo, la Corte ha ritenuto legittima la misura ablativa (confisca) comminata in danno dei beni della persona fisica, anche per un reato (come quello tributario) commesso a beneficio di un soggetto giuridico diverso, cioè la società. L'impossibilità dell'esecuzione della confisca diretta nei confronti della persona giuridica, infatti, è ritenuto dunque il presupposto per l'operatività della confisca per equivalente nei confronti di chi non ha beneficiato del profitto, ma che ha commesso il reato il quale tale profitto ha generato.
Non è di poco momento ricordare come la ratio, che regge l'aspetto sanzionatorio della confisca di valore, sia finalisticamente orientata a disincentivare, in base al principio che "il crimine non paga", gli illeciti progettati per locupletare profitti economici ingiusti. L'amministratore di una persona giuridica, (sia esso di diritto o, come nella specie, di fatto), sa o deve sapere che, commettendo un reato, in caso di condanna, deve affrontare una pluralità di sanzioni, collegate al suo comportamento illecito ed unitariamente incorporate nella norma incriminatrice, di cui una, (la confisca per equivalente), soltanto eventuale perché subordinata all’impraticabilità della confisca in forma specifica, che costituisce la prima scelta normativa. Ne deriva che, al sussistere di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità individuale, la valutazione, in ordine alla legittimità della sanzione reale adottata, non può essere inquadrata nell'ottica di una sorta di "de-responsabilizzazione" della persona fisica, soltanto perché il profitto del reato sarebbe andato a vantaggio dell'ente societario (non dell'autore del reato) e non sarebbe recuperabile in altro modo.

L'appartenenza (rapporto organico) dell'autore del reato all'ente, costituisce punto di partenza imprescindibile della complessiva vicenda criminosa.
È proprio il fatto di reato, nelle sue componenti oggettive e soggettive, nel quale si sostanzia la condotta realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente, che produce il beneficio a favore della persona giuridica, facendole incamerare il profitto del reato (per taluni delitti tributari sotto forma di risparmio di spesa).
Non essendo quindi aggredibile in forma diretta il patrimonio dell'ente, per incapienza al momento della richiesta di sequestro, ne' essendo aggredibile per equivalente l'ente, residua l'unica possibilità legittima e consentita dall'ordinamento, ossia la sequestrabilità per equivalente dei beni dell'amministratore, (sia esso di diritto o di fatto), rispetto al quale non può porsi un problema di proporzionalità, essendo infatti limitato ex lege il sacrificio patrimoniale al quantum del profitto conseguito dalla commissione dell'illecito, sub specie di mancato esborso patrimoniale necessario all'adempimento dell'obbligazione tributaria, (Cass. Sez. 3 Pen. sent. 28.03.2022, n. 11086).

In conclusione, nessuno scampo per l’amministratore, anche per delitti, come i reati tributari, realizzati a vantaggio dell’ente.


Brasile

Ayahuasca. Droga o culto religioso? La severa disciplina in Italia

Ancestrali culti spirituali legati all'ayahuasca o sballo da cocaina?
Per il legislatore italiano nessuna differenza

- La prima decisione della Corte di Cassazione dopo il D.M. 14.03.2022-

25 maggio 2023

Il Decreto del Ministero della Salute del 23.02.2022 ha inserito l' "Ayahuasca, estratto, macinato, polvere", nella Tabella 1 allegata al Testo Unico stupefacenti (D.P.R. 309/1990).
Dal 14 marzo 2022 nel nostro Paese l'ayahuasca è stata equiparata a droghe come eroina, cocaina o LSD. In tutto il mondo, solo la Francia ha assunto una posizione così severa davanti ad una bevanda le cui origini si perdono indietro nel tempo, tra le tradizioni millenarie dei culti spirituali propri della foresta Amazzonica.

In Italia, dal mese di novembre 2022 sino al marzo 2023 Amelia, (nome di fantasia, ndr), è stata detenuta all'interno di un carcere per l'ipotesi di reato prevista dall'art. 73 D.P.R. 309/90.
Incensurata, le sono stati negati gli arresti domiciliari, equiparandola al più spregiudicato spacciatore di strada. Non pubblicheremo ulteriori dettagli sul caso, il procedimento penale è infatti aperto. E noi lavoriamo secondo il più alto rispetto di valori quali la presunzione di innocenza, il segreto istruttorio e la dignità della persona.
Per quanto riguarda la misura cautelare della custodia in carcere, la Corte di Cassazione con sentenza n. 13528 del 31 marzo 2023 (ud. 9 marzo 2023) ha annullato l'ordinanza cautelare per carenza dei gravi indizi, e, dopo essere entrata nel merito della qualificazione giuridica di ayahuasca, ha disposto la cessazione immediata della misura cautelare, ordinando l'immediata liberazione di Amelia. Che oggi è libera.

Il caso ayahuasca è di grande interesse, non solo giuridico.
Coinvolge infatti temi scientifici, medici, spirituali e religiosi, legati alla libertà di culto, diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione italiana all'art. 19.

Cos'è l'ayahuasca?

La Polizia di Stato italiana la menziona da tempo all'interno del Glossario enciclopedico delle sostanze d'abuso e delle piante di impiego allucinogene. La definizione inizia così: "Ayahuasca, in lingua Quechua significa liana degli spiriti, chiamata anche yagé, o soga del alma (capio dell'anima) in spagnolo, chiamata dai nativi in molti altri modi: caapi, chacrina, daime. È un infusione psicotropa di tradizione millenaria considerata sacra dagli indigeni di tutto il bacino della foresta amazzonica. Da sempre usata dalla popolazione locale per curare varie forme di malessere e malattie...".
Si tratta di un preparato effettuato usando la corteccia del fusto della liana Banisteriopsis caapi, cui viene aggiunta una seconda pianta, generalmente Psychotria viridis. Le due piante vengono bollite per molte ore, fino a che si ottiene un liquido denso, di color castagno, estremamente aspro, repulsivo e nauseante, che spesso provoca vomito e diarrea.
Non esattamente qualcosa di gradevole, ricreativo, da gustare ad un'apericena o prima di un appuntamento galante. Tutt'altro.

Le proprietà curative della ayahuasca o Santo Daime, considerata nella farmacopea amazzonica come la più importante e potente delle medicine, sono state oggetto di innumerevoli studi che hanno coinvolto sociologi, antropologi, medici, chimici, psicologi.
Chi è curioso può dare un'occhiata al sito PubMed.gov, (National Library of Medicine; punto di riferimento internazionale della letteratura biomedica), nel quale è possibile prendere visione di 520 studi scientifici sulla bevanda.
L'ayahuasca è stata usata, tra gli altri, per la cura della depressione e nella riabilitazione nei casi di dipendenze da sostanze. Dal punto di vista degli effetti fisici, la bevanda produce una sensibile azione purgante, agendo da potente disintossicante.
Dal punto di vista chimico, sotto il profilo dei principi attivi, l'ayahuasca è formata da DMT , (in natura presente in mimose, pomodori, fagioli), in combinazione con armina e/o armalina, (due alcaloidi con proprietà anticancerose e anti-degenerative, con potenziali terapeutici nel trattamento di Parkinsonismo, demenza di Alzheimer, demenza a corpi di Lewy).
Secondo la tradizione propria del Sud America, l'ayahuasca viene assunta esclusivamente durante riti cerimoniali, ai quali partecipano persone di qualunque appartenenza sociale ed età, dai bambini alle donne in gravidanza.
In Perù il rituale seguito dalle comunità native è addirittura considerato patrimonio culturale nazionale. L'assunzione è oggetto di espressa disciplina, oltre che in Brasile, in USA (dove è importata dalla DEA) e Canada. Secondo la tradizione, l'uso antico, primordiale, del preparato era ed è strumentale ad ottenere una conoscenza superiore sul mondo degli uomini e su quello degli spiriti. Sulla scorta di un inscindibile legame con lo sciamanesimo.

Il tempo moderno conosce l'ayahuasca attraverso la religione del Santo Daime, diffusa in tutto il mondo e in Italia rappresentata dalla ICEFLU.

Perché viene considerata una sostanza stupecafente?

In Italia la legislazione ha rinunciato ad una definizione di stupefacente. Viene infatti adottato un sistema cd. tabellare, secondo cui l'elenco delle "droghe" è stabilito dal Ministero della Salute attraverso delle tabelle, in costante aggiornamento.
Il delitto di spaccio, previsto dall'art. 73 D.P.R. 309/90, è punito con la reclusione da 6 a 20 anni. Si tratta di quella che tecnicamente viene definita "norma penale in bianco". In sintesi, la condotta di "produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope" è sanzionata solo in funzione della definizione di "sostanza stupefacente" stabilita dalle tabelle ministeriali disciplinate dall'art. 13 D.P.R. 309/90.

Ad oggi l'ayahuasca non è oggetto di convenzioni o accordi internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’Organo internazionale per il controllo degli stupefacenti (Incb) ha più volte dichiarato che l’ayahuasca non è sotto controllo internazionale.
Non esistono nemmeno "nuove acquisizioni scientifiche" che dimostrino la pericolosità della bevanda per la salute.
In oltre 30 anni di assunzione controllata e registrata, infatti, non si è registrato alcun caso di intossicazione, rischio per la salute o l'ordine pubblico. Gli unici dati di segno opposto sono due segnalazioni al centro antiveleni di Pavia nel 2011 e 2018, i cui dati medici non sono stati pubblicati.

In più, l'inserimento della ayahuasca all'interno della Tabella 1 determina la limitazione del culto religioso del Santo Daime, con una indebita compromissione della libertà religiosa non sorretta da fondamenti medico-scientifici o ragioni di ordine pubblico o buon costume.
Per queste ragioni, è stato presentato un ricorso davanti al TAR Lazio contro l'illegittimità del Decreto ministeriale del 23.2.2022 con cui l'ayahuasca è stata definita normativamente sostanza stupefacente. Il TAR ha rigettato il ricorso (sentenza n. 6031/2023 TAR Lazio, Sez. 3 quater).

Nel frattempo, come accennato in apertura, Amelia, dopo 104 giorni di custodia cautelare in carcere è stata rimessa in libertà.

La Corte di Cassazione il 9 marzo 2023, accogliendo il ricorso presentato dalla Difesa, ha annullato senza rinvio l'ordinanza con cui un Tribunale del Riesame aveva confermato l'ordinanza cautelare pronunciata dal GIP.
In questo articolo il link con le motivazioni della sentenza.

Su Amelia è tuttavia ancora aperta un'ipotesi di reato che potrebbe costarle da 6 a 20 anni di reclusione. Il processo vedrà la prima udienza in ottobre 2023.

Amelia, oggi, è tornata libera.


Assolto dall'accusa di tentato omicidio e stalking. Majdi è innocente

ASSOLTO DALL’ACCUSA DI STALKING E TENTATO OMICIDIO
PROVATA L’INNOCENZA DI MAJDI ABDERRAZZAK

Il 4 luglio 2022 il Tribunale di Siracusa ha stabilito l’innocenza del Sig. Majdi Aberrazzak, assistito di fiducia dall’avv. Stefano Francesco Pipitone.

Dopo 6 anni di complesso iter giudiziario, è finito l’incubo per Majdi, assolto con formula “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di atti persecutori e tentato omicidio.
Nel luglio del 2016, la presunta persona offesa, Mounia Ouassa, è stata trovata dai militari dell’Arma dei Carabinieri all’interno dell’abitazione del Majdi, suo ex fidanzato, priva di sensi e con una ferita da taglio al collo.
Ouassa, una volta ripresi i sensi,  ha accusato l’ex di averla perseguitata per mesi e di aver provato ad ucciderla, tagliandole la gola con un frammento di vetro.
Sin dal primo istante Majdi ha invece rappresentato alla Polizia Giudiziaria ed alla Autorità procedente una storia diversa, secondo la quale quella ragazza si sarebbe inventata tutto, ferendosi il collo da sola al fine di rovinare la vita al proprio ex.
Una difesa assurda, inverosimilie, che è costata all’indagato l’arresto immediato e diversi mesi di custodia cautelare, trascorsi nella Casa Circondariale di Siracusa, (cd. Carcere Cavadonna).
A distanza di 6 anni, dopo oltre 12 udienze ed una dialettica processuale a tratti tesa, caratterizzata da colpi di scena e insanabili contraddizioni, le prove hanno dimostrato la verosimiglianza della versione dei fatti raccontata sin dal primo momento dall’imputato. Majdi è stato assolto percheè il fatto non sussiste.

In attesa delle motivazioni della sentenza, allo stato possiamo solo condividere le principali tesi difensive, incentrate su tre argomentazioni.

Le prove logiche.
Monia Ouassa ha lamentato d’esser stata vittima di stalking, di aver subito con minacce di morte tali da farla vivere in uno stato di perenne terrore, così intenso da indurla a non uscire più da casa se non scortata.
Eppure, il 7 luglio del 2016 quella stessa ragazza si è presentata a casa del Majdi da sola, nascondendo a tutti dove stesse andando. Quel giorno Ouassa era infatti consapevole di trovare il suo ex fidanzato all’interno della propria abitazione senza la presenza dell’abituale coinquilino, rientrato nel proprio paese.
La seconda circostanza illogica emersa nel processo riguarda il comportamento tenuto dal Majdi. L’imputato, extracomunitario irregolare sul territorio italiano, il giorno in cui si sono verificati i fatti, in presenza della ex fidanzata svenuta a terra, sanguinante alla gola, all’arrivo dei militari dell’Arma non soltanto non è scappato. Ma è addirittura andato loro incontro, consegnando con le proprie mani l’ “arma del delitto” (un frammento di vetro).

La prova dichiarativa.
Per una strana combinazione di eventi, contrariamente a quanto immaginato dalla Ouassa, il 7 luglio del 2016 Majdi non si trovava in casa da solo. Era accaduto infatti che poco prima avesse ricevuto la visita di un connazionale, andato a trovarlo per qualche giorno.
L’ospite, testimone diretto, presente al momento dei fatti, ha sempre raccontato ciò che ha visto con i propri occhi: Mounia Ouassa, dopo essere entrata in quella casa, si è ferita da sola, tagliandosi il lato sinistro del collo, poco sotto l’orecchio, con un piccolo pezzo di vetro.
A ben guardare, si tratta della stessa versione resa dal Majdi ai Carabinieri nell’immediatezza dei fatti. L’intervento tempestivo della Polizia Giudiziaria e l’immediato arresto del Majdi consentono di escludere qualunque rischio di contaminazione della testimonianza. Tuttavia, quella testimonianza è rimasta in un cassetto per anni. Sino al processo.

La prova scientifica.
La chiave di volta del processo è stata la consulenza tecnico-scientifica redatta dal dott. Cataldo Raffino, medico legale.
Il lungo e complesso esame del consulente ha introdotto nel processo la prova scientifica della non compatibilità delle caratteristiche di quello specifico taglio alla gola con l’azione (aggressione) di un soggetto terzo. La morfologia del taglio, la posizione, le tracce di sangue convergono tutte verso un’unica conclusione: quella ferita è stata autoprodotta dalla stessa persona offesa.
La sintesi di questo comunicato stampa non potrà mai rendere giustizia alle sofferenze patite da un innocente ingiustamente accusato, trascinato suo malgrado in una vicenda giudiziaria lunga 6 anni attraverso un complesso di accadimenti degni della sceneggiatura di un film o della pubblicazione di un libro.

Una cosa è certa. Il 4 luglio è stata ristabilita la Giustizia.

Abderrazzak Majdi è innocente.


Deposito di Rifiuti. Responsabilità di imprenditore e proprietario del terreno

Rifiuti e Impresa
Quando scatta la responsabilità del rappresentante legale per il reato di deposito incontrollato di rifiuti

Ogni imprenditore si trova davanti a continue sfide, non solo nell’ambito economico commerciale dell’attività.
Orientarsi nel labirinto normativo italiano è un’attività complessa, in grado di drenare una quota sensibile di energie e di provare più di un mal di testa.
Il dedalo di norme amministrative, giuslavoristiche e tributarie, dal 2006 si arricchisce delle norme in tema di ambiente.  Il Testo Unico Ambientale (c.d. TUA), introdotto con il d.lgs. 152/2006, ha l’obiettivo di promuovere più alti livelli di qualità della vita umana «attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali», (art. 2, TUA). In altri termini, la normativa prevede che l’ambiente sia tutelato in via strumentale rispetto all’interesse finale della tutela della qualità della vita umana.

Il Testo Unico sanziona le  violazioni della normativa ambientale attraverso la previsione di reati, principalmente di reati contravvenzionali di pericolo astratto. Senza entrare nel dettaglio della categoria di reati di pericolo astratto, in questa sede è sufficiente ricordare che, ai fini della configurazione del reato e della conseguente punibilità, sarà sufficiente il superamento di un valore soglia o l’inosservanza di una procedura, a prescindere dal danno effettivo recato all’ambiente.

Il presente contributo ha ad oggetto il reato previsto dall’art. 256, comma 2, del TUA[1].
Tale norma, che si colloca nel più ampio ambito dell' attività di gestione di rifiuti non autorizzata, sanziona le condotte del titolare di impresa o del responsabile di un ente che abbandona, deposita in maniera incontrollata, immette nelle acque (superficiali o sotterrane), dei rifiuti[2] prodotti dall’impresa, in violazione dell’art. 192, primo e secondo comma[3], (che dispone, per l’appunto, il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul/nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee).

Soggetti attivi

I soggetti ai quali può essere imputato il reato di abbandono illecito di rifiuti sono – come già anticipato – il titolare di impresao il responsabile di un ente.
Tali soggetti, in caso di commissione dell’illecito in discorso, saranno sanzionati con la pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno se si tratta di rifiuti non pericolosi, o con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni se si tratta di rifiuti pericolosi.
In entrambi i casi si applicherà l'ammenda da 2.600,00 euro a 26.000,00 euro.
In aggiunta alle sopra indicate responsabilità personali dell'amministratore, l'impresa è esposta ad una propria responsabilità penale (amministrativa) ai sensi del d.lgs. 231/2001 (art. 25 undecies).

Inoltre, si applicherà l’art. 3, comma 32, della l. n. 549 del 1995, che assoggetta alla c.d. ecotassa e ad una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare di tale tributo l'effettuazione di deposito incontrollato di rifiuti, (Cassazione civile, sez. trib., 31/07/2019, n. 20614). La responsabilità per il titolare d’impresa non è oggettiva (cioè attribuita “in automatico”).
La giurisprudenza di merito ha mostrato aperture in tal senso e, spezzando una lancia in favore del responsabile d’azienda, ha affermato che  “la gestione illecita di rifiuti posta in essere da altri, non comporta una responsabilità oggettiva – di mera posizione – per il responsabile d’azienda: è necessaria la sussistenza di elementi che dimostrino la violazione dei doveri di vigilanza su chi abbia materialmente posto in essere l'attività illecita”, (Corte appello, Taranto, 25/02/2021, n. 155).
L’articolo 256 del TUA indica quali soggetti attivi del reato il titolare d’impresa o il responsabile di un ente. È utile ricoardare come la giurisprudenza abbia precisato che la responsabilità possa essere estesa anche al proprietario del terreno.
La Cassazione, con una sentenza del 2019[4], si è espressa aprendo alla possibile responsabilità, in concorso con il titolare d’impresa, del proprietario di un terreno sul quale venga svolta un’illecita gestione di rifiuti da parte di altri. Per affermare la responsabilità del proprietario, tuttavia, la S.C. ha stabilito il principio secondo cui non basta la colpevole inerzia del proprietario a fronte della collocazione dei rifiuti nel suo terreno da parte di terzi: è necessario che il proprietario apporti – consapevolmente – un contributo causale all’attività altrui.

Le condotte rilevanti per il reato

  1. La condotta di abbandono

L’abbandono di rifiuti, dal punto di vista dell’elemento oggettivo del reato, si configura in presenza di condotte incompatibili con forme di legittima gestione dei rifiuti, quali:

  • lo stoccaggio[5] o deposito preliminare (che richiede l'autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata, quando non sono rispettate le condizioni previste dall' articolo 6, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 22/1997 per il deposito temporaneo di rifiuti (Tribunale, Nola, 15/01/2020, n. 106);
  • la messa in riserva in attesa di recupero;
  • la realizzazione di discarica autorizzata.

Perché si integri la condotta di abbandono di rifiuti si deve trattare di condotte occasionali ed episodiche, relative a modesti quantitativi di rifiuto. In caso contrario, fuori da questi limiti, il fatto può essere qualificato nella più grave fattispecie di reato di discarica abusiva di cui al comma 3 dell’art. 256, TUA, (purché sia accertato anche il degrado dell'area alterata nella sua destinazione e funzione a causa del ripetuto scarico di rifiuti).

  1. La condotta di deposito incontrollato di rifiuti

Il deposito di rifiuti è temporaneo quando consiste in un raggruppamento/deposito dei rifiuti nel luogo della loro produzione, (o presso il sito della cooperativa agricola, per gli imprenditori agricoli ex 2135 c.c.), preliminare alla raccolta degli stessi affinché vengano portati in un impianto di trattamento. Il deposito temporaneo assume le caratteristiche del deposito incontrollato (sanzionabile ex art. 256, comma 2, TUA) quando non sono rispettati alcuni limiti previsti dall’art. 183 lett. bb), TUA, ovvero [6]:

  • limiti quantitativi: i rifiuti devono essere raccolti per essere recuperati o smaltiti secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
  • almeno ogni 3 mesi, indipendentemente dalle quantità di rifiuti in deposito;
  • quando i rifiuti in deposito raggiungono complessivamente i 30 metri cubi, (di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi);
  • limiti temporali: in ogni caso il deposito temporaneo non può durare più di 1 anno;
  • limiti modali: raggruppamento per categorie omogenee di rifiuti e rispetto delle norme tecniche, in particolare per i rifiuti pericolosi.

Il rispetto dei requisiti descritti è necessario per delineare la legittimità giuridica del deposito e, pertanto, devono essere rispettati in ogni caso. A nulla rileva che l’eventuale superamento dei richiamati limiti  non abbia determinato alcun genere di danno all’ambiente o che siano sotto sorveglianza da parte del detentore.
Anche in tale ipotesi vale quanto detto in precedenza: deve trattarsi di una condotta occasionale, relativa ad un determinato e circoscritto quantitativo di rifiuti, (in caso contrario, ove l'impresa ponga in essere un'attività di "ammasso provvisorio" con i caratteri della sistematicità e continuatività si profila lo "stoccaggio", come deposito preliminare o messa in riserva).
Il reato di deposito incontrollato ha natura di reato permanente. In sintesi, si tratta della deriva patologica di un deposito "controllabile", per il quale tuttavia non sono stati rispettati i parametri previsti dal citato art. 183 (omessa rimozione).
La natura del reato (permanente o istantaneo ad effetti permanenti) è stata oggetto di interpretazioni giurisprudenziali contrastanti. La permanenza del reato cessa con lo smaltimento (seguito dall'eventuale bonifica del sito, ), recupero ovvero dall'eventuale sequestro.
Ricordiamo che dal reato derivano precisi obblighi di bonifica, in accordo a quanto disposto dall'art. 192 TUA, al cui comma 2 viene introdotto l'obbligo di procedere alla rimozione, recupero o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.
L'art. 192 TUA, inoltre, al comma 4 introduce la responsabilità in solido della persona giuridica per i fatti commessi da amministratori o rappresentati legali, in accordo alle previsioni del d.lgs. 231/2001.

3.    Immissione nelle acque superficiali o sotterranee dei rifiuti

Le condotte sopra descritte di abbaondono di rifiuti in acque, superficiali o sotterranee, (la nozione di rifiuti allo stato liquido deve essere tenuta distinta rispetto alla nozione di acque di scarico), sono espressamente vietate dall'art 192 TUA e sanzionate dall'art. 256.

In conclusione, attese le responsabilità in cui possono incorrere amministratore e impresa, è opportuno che l'azienda si doti una attenta policy in tema di ambiente e rifiuti, mappando le attività a rischio, predisponendo adeguati protocolli e, se opportuno, dotandosi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, così da neutralizzare o quantomeno ridurre sensibilmente il rischio di commissione di ecodelitti.

Contributo redatto con la collaborazione della dott.ssa Ludovica Marano

 

[1] Cfr. art. 256, TUA: «1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
  1. a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  2. b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
  3. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2».
[2] Ex art. 183, lett. a) TUA: «“rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi».
[3] Cfr. art. 192, TUA rubricato “Divieto di abbandono”: «1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
  1. è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee».
[4] V. Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 13606 dell’8 febbraio 2019.
[5] Ex art. 183, lett. aa) TUA: «“stoccaggio”: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
[6] Art. 183 lett. bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

DASPO a Stefano Puzzer. Significato, origine e conseguenze del D.A.SPO

D.A.SPO.

Divieto di Accesso alle manifestazioni SPOrtive

Articolo aggiornato al 08.11.2021

La recente cronaca italiana ha portato alla ribalta mediatica il D.A.SPO, recentemente comminato al sig. Stefano Puzzer nell'ambito delle manifestazioni di protesta avverso il decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 istitutivo dell'obbligo di green pass anche per i luoghi di lavoro. Il sig. Puzzer, reo di essersi seduto da solo su un banchetto a Roma, in un angolo di piazza del Popolo, in attesa di risposte dal Governo italiano, è stato denunciato per "manifestazione non preavvisata" ed è stato così destinatario di un Daspo, o, più in particolare, di un foglio di via obbligatorio, con divieto di soggiorno per un anno, da Roma.

L'eco mediatica ha portato in evidenza il misura del D.A.SPO e del foglio di via, misura di prevenzione personale destinata alle persone inquadrate nella categoria della cd. pericolosità comune.
L'indeterminatezza della “pericolosità” ai fini del D.A.SPO  è una delle note più controverse della misura, perché prescinde da precedenti condanne penali e dalla pendenza di procedimenti penali. La pericolosità può essere riferita a coloro che, ai sensi dell' art. 1, let. c), T.U. Antimafia, "per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica".
La pericolosità sociale è una categoria risalente nel tempo. Basti pensare alla Legge n. 40 del 1904 su manicomi, al cui art. 1 si disponeva il ricovero obbligatorio al soggetto che risultasse "pericoloso a sé o altri". L'indeterminatezza del concetto di pericolosità sociale fu abusata sino al punto in cui era sufficiente che un soggetto andasse in escandescenza perché venisse ricoverato in un manicomio, rimanendovi, se necessario, tutta la vita. Nei periodi più buoi dell'Italia si è arrivati a comminare misure restrittive sulla base della cd. pericolosità presunta, in cui lo iato tra il libero convincimento del giudice e l’arbitrio è sostanzialmente impercettibile.

In breve, si tratta di una misura singolare, annoverata tra le misure di prevenzione personali [1].
L’origine del DASPO in senso stretto è maturata dall’esigenza di contrastare il fenomeno delle violenze commesse durante le manifestazioni sportive. Lo strumento giuridico nasce infatti in risposta alla sanguinosa tragedia che segnò la finale di Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool, disputata a Bruxelles il 29 maggio 1985, dove persero la vita 39 tifosi. Per lo più italiani.

Nata con la L. 401/1989, la  misura di prevenzione atipica del DASPO è stata nel tempo estesa anche ad altri ambiti applicativi, dando vita alle figure del Daspo urbano e Daspo per corruzione.
Come anticipato, i destinatari della misura di prevenzione sono soggetti considerati pericolosi, per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Nella sua versione originaria, vieta al soggetto “pericoloso” di accedere ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive e può avere una durata che si estende da 1 a 5 anni.
Talvolta, ai divieti di accesso viene affiancato anche l’obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia in concomitanza con la manifestazione sportiva oggetto del divieto.

Il provvedimento è emesso dal Questore e notificato all’interessato. Qualora nel provvedimento venga previsto anche l’obbligo di presentazione alla Polizia, questo deve essere notificato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, entro 48 ore ne chiede la convalida al Giudice per le Indagini Preliminari, che ha l’obbligo di provvedere entro le successive 48 ore, pena perdita di efficacia del provvedimento.
Tale provvedimento può essere comminato anche a soggetti minorenni, purché abbiano compiuto almeno il quattordicesimo anno di età; in tal caso deve essere notificato a coloro che esercitano la patria potestà.

Il D.A.SPO, in quanto misura di prevenzione,  è caratterizzato dal sistema del cosiddetto “doppio binario”, contraddistinto dalla sostanziale indipendenza rispetto all’esistenza ed all’esito di un procedimento penale. La peculiarità sta proprio nel fatto che, per poterlo disporre, non è necessaria una condanna definitiva, è sufficiente una denuncia o una segnalazione di pericolosità per la sicurezza pubblica, cd. D.A.SPO preventivo.

Questa ultima caratteristica è stata oggetto di numerosi dubbi di costituzionalità, poi risolti con la sentenza della Corte costituzionale n. 512 del 2002 che ha valutato tale misura di prevenzione non in contrasto con la nostra Costituzione.

Accanto al Daspo c.d. preventivo vi è il Daspo penale, provvedimento emesso dal giudice a seguito di una condanna per reati commessi durante manifestazioni sportive. In tal caso la durata va dai 2 agli 8 anni.

Nel 2017, con il decreto Minniti, fu introdotta nel nostro ordinamento anche la figura del Daspo urbano, poi modificato con i successivi decreti Sicurezza del 2018 e 2020.
Tale provvedimento può essere disposto nei confronti di soggetti che, con la loro condotta, pregiudicano la salute dei cittadini e il decoro urbano.

La conseguenza in questo caso è l’allontanamento del trasgressore dal luogo in cui si è svolta l’infrazione e l’irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa il cui importo varia da 100 a 300 euro.
Originariamente, il Decreto Minniti includeva nell’alveo di tali luoghi le stazioni di trasporto pubblico, le autostazioni, le stazioni ferroviarie, le infrastrutture marittime e gli aeroporti, demandando altresì alla potestà regolamentare di Polizia Urbana di ampliare l’ambito di applicazione del provvedimento.
In seguito, ai sopra indicati luoghi, stati aggiunti istituti scolastici e universitari, aree museali, siti archeologici, complessi monumentali, aree adibite a verde pubblico e, in generale, i luoghi di particolare afflusso turistico.
L’elenco dei luoghi pubblici interessati dal Daspo Urbano è stato, poi, ulteriormente allargato dal c.d. Decreto sicurezza o Salvini (D.L. n. 113/2018), ove vengono aggiunti i presidi sanitari e le zone che ospitano fiere, mercati e spettacoli.

L’ordine di allontanamento è eseguito dall’agente che accerta la condotta irregolare. Pertanto non soltanto dal Questore, come previsto nel D.A.SPO Sportivo, ma anche da altri soggetti, quali per esempio il Sindaco o il Prefetto.
Il destinatario del provvedimento non potrà fare accesso al luogo in cui si trovava al momento dell’infrazione, per le quarantotto ore successive. Tale termine è aumentato (fino a sei mesi) nel caso in cui l’organo accertatore, verificata la reiterazione delle condotte, ravvisi un pericolo per la sicurezza pubblica; il periodo è altresì ampliato (da 6 mesi a 2 anni) nel caso in cui il soggetto “recidivo” sia stato condannato con sentenza definitiva nei cinque anni precedenti, per un delitto contro il patrimonio o contro la persona.

Da ultimo, il c.d. Daspo per corruzione, recentemente introdotto dalla Legge cd. Spazzacorrotti, con cui si prevede la possibilità di comminare ai soggetti condannati in via definitiva per corruzione l’interdizione dai pubblici uffici e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. La durata del DASPO in questo caso è graduata: se la condanna è inferiore a 2 anni, il DASPO va dai 5 ai 7 anni, nel caso invece di condanna superiore a due anni, scatta l’interdizione e il divieto a vita.

Articolo elaborato con la collaborazione della dott.ssa Roberta Mangano

[1] Le misure di prevenzione si distinguono in misure di prevenzione tipiche (disciplinate dal d.lgs. 59/2011, quali per esempio la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o i sequestri e le confische) e le misure di prevenzione atipiche, come nel caso del Daspo, in tutte le sue varie declinazioni.


Cybercrimes. Furto di identità digitale

Cybercrimes, parte II

Sostituzione di Persona e Furto di identità digitale

Aggiornato al 27.09.2021

Oggi l’identità personale è uno dei beni più preziosi.
Il nostro ordinamento prevede precise forme di tutela, per lo più affidate al codice penale.
La protezione dell’identità personale ha l’obiettivo di tutelare non solo i segni distintivi principali della persona, (nome, immagine, pseudonimo; in breve l'esistenza materiale), ma anche la cd. esistenza morale di un soggetto nella visione del mondo esterno: patrimonio professionale, intellettuale, ideologico, etico, politico, religioso, reputazionale.
In parallelo, con il progresso tecnologico negli ultimi anni si è affermata l’esigenza di tutela dell’identità digitale, che trova principale protezione in sede penale con il delitto di sostituzione di persona, previsto e punito dall’art. 494 c.p.

Il delitto sanziona due forme di falsificazione alternative:
- la sostituzione di persona;
- l’attribuzione di un falso nome, un falso stato o delle qualità inesistenti.

Il furto di identità digitale può prendere forma attraverso molteplici condotte illecite.
Il cybercriminale può ad esempio commettere il furto di identità attraverso l’apertura di conti correnti, la duplicazione di carte di credito o l’utilizzo illecito di documenti di identità per i fini più disparati.
Gli studi condotti e pubblicati dal CRIF– Centrale Rischi Finanziari - hanno evidenziato che in Italia il settore maggiormente colpito dalle frodi commesse con furto di identità digitale è quello del credito al consumo, (si parla di fenomeno di cd. Finanziamento fraudolento). Basti pensare che nel primo semestre del 2020 in Italia i casi di finanziamento fraudolento sono stati oltre 11.200 per un danno stimato che supera i 65 milioni di euro, in aumento del 24,2% rispetto al 2019.
Le tecniche più utilizzate dai cyber criminali sono:

  1. la clonazione della carta di credito durante l’operazione di prelievo (cd. Skimming)
  2. l’invio di sms o messaggio whatsapp con l’inserimento di un link (cd. Smishing)
  3. l’acquisizione fraudolenta di preziose informazioni fiscali, estratti conto, bollette o altri documenti con informazioni personali.

Un caso pratico seguito dal Nostro Studio Legale
Il sig. Mario Rossi (nome di fantasia) ha richiesto il nostro intervento a seguito di un grave e pericoloso caso di furto di identità. Al fine di ricevere alcuni preventivi per valutare un noleggio a lungo termine, il sig. Rossi aveva inoltrato ad un broker i propri documenti fiscali, reddituali e bancari, con tanto di documento di identità, codice fiscale, email, numero di telefono. Esattamente tutto quello che è richiesto per una analisi comparativa di preventivi.
Purtroppo quei documenti sono stati intercettati e, attraverso questi, alcuni cyber criminali hanno posto in essere una articolata attività delittuosa.
In breve:

  1. hanno aperto una nuova email a nome del malcapitato;
  2. richiesto ed ottenuto con i documenti di identità un nuovo numero di telefono presso un operatore telefonico;
  3. richiesto ed ottenuto un certificato di firma digitale;
  4. richiesto una carta di credito American Express con addebito sul conto corrente che avevano ottenuto;
  5. richiesto diversi prestiti a società di finanziamento.

Il danno potenziale di questo evento era enorme. Fortunatamente il peggio è stato evitato grazie ad una tempestiva reattività della persona offesa e con l’attivazione di tutti i canali di segnalazione, (denuncia depositata presso gli Uffici della Polizia di Stato – Sez. Polizia Postale; segnalazione al Servizio antifrode di Amex; segnalazione alle società di finanziamento).
I fatti sopra descritti integrano molteplici ipotesi di delitto, tutti severamente puniti dal nostro codice penale.

Su tutti, certamente i cyber criminali hanno commesso il reato di Frode informatica aggravato dal furto di identità.
L’articolo 640 ter, comma 3, codice penale, prevede come conseguenza della frode informatica con furto o indebito utilizzo di identità digitale, la severa pena della reclusione da due a sei anni, oltre alla multa da 600 a 3.000 euro.
La risposta sanzionatoria del ramo penale del nostro ordinamento, si aggiunge ad ulteriori profili di richieste risarcitorie per i danni eventualmente patiti.
Nella maggior parte dei casi, purtroppo, il diritto penale arriva solo dopo che il fatto si è verificato.
Per questa ragione è importante tenere a mente come oggi sia imperativo prestare una particolare attenzione ogni qual volta si forniscono a terzi i propri dati o si cliccano i link contenuti in email, sms o messaggi WhatsApp.
Dalle più semplici generalità abbinate ad un indirizzo di posta elettronica, sino ai sensibili dati bancari e fiscali.

Come prassi prudenziale, prima di condividere informazioni e "click", consigliamo sempre di accertare l’attendibilità del destinatario con cui si stanno condividendo i dati, le modalità di trattamento e di accertare che chi tratterà i dati abbia previsto precise ed efficaci procedure di protezione del cliente.

Contributo redatto con la collaborazione della dott.ssa Roberta Mangano

 

 


Cybercrimes: frode informatica e accesso abusivo al sistema informatico

Cybercrimes: attenzione alla rete!

Lo sviluppo della Tecnologia ha aumentato il comfort quotidiano.
Oggi, dopo oltre un anno di lockdown causa Covid-19, la maggior parte delle attività sociali, lavorative e di passatempo passano attraverso le reti telematiche.

Il centro degli interessi si è spostato in quel mondo virtuale che è l’universo internet: shopping, home banking, scuola, riunioni lavorative, sport, cinema, games e persino le amicizie. Tutto ciò che non siamo riusciti a fare fisicamente, lo abbiamo fatto grazie al web.
In parallelo, come spesso accade, la diffusione dell’uso del web ha incrementato la capillarità del suo lato oscuro: il cybercrime.
Con Cybercrime (o reato informatico) si descrivono una ampia gamma di illeciti. La categoria ricomprende sia i reati commessi tramite tecnologie informatiche (che diventano così lo strumento per commettere il reato, l’arma del delitto), sia gli illeciti che sono diretti verso un sistema informatico.
La nuova categoria di illeciti abbraccia un numero di comportamenti vasto.
Purtroppo la legislazione non è di immediata e facile lettura. Infatti le nuove norme incriminatrici non sono concentrate in un unico testo.

Vediamo di fare un po’ di ordine. I reati informatici possono essere suddivisi in due macro-categorie:

  • cybercrimes propri: sono tutti gli illeciti che non potrebbero essere commessi in assenza di strumenti informatici. L’elemento tecnologico è quindi parte della struttura del reato. Pensate ad esempio al reato di “accesso abusivo ad un sistema informatico” (art. 615 terp.) o di “revenge porn” (art. 612 ter c.p.);
  • cybercrimes impropri: comprendono quei reati che sono commessi usando il web, ma che potrebbero essere commessi anche al di fuori del cyberspazio, (truffa, stalking, diffamazione o minacce).

L’accordo internazionale noto come Trattato di Lisbona ha inserito la “criminalità informatica” nell’art. 83 TFUE. Oggi in Unione Europea la criminalità informatica è così riconosciuta fra i fenomeni criminosi di natura grave e transnazionale.
La disciplina centrale sui reati informatici in Italia la si trova nella Legge n. 547 del 1993, che ha integrato le norme del codice penale e del codice di procedura penale.
Con la Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, sono state previste delle regole uniformi applicabili a tutti gli stati ratificanti. In Italia la Convenzione è stata ratificata con la Legge 48/2008.

I reati informatici sono molteplici.
Il nostro proposito è di fornire una sintesi sui principali.
Oggi iniziamo con i primi due:

  • La frode informatica;
  • L’accesso abusivo ad un sistema informatico;
  1. FRODE INFORMATICA - PHISHING

La frode informatica viene definita dall’articolo 640 ter del Codice Penale come l’alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico in grado di procurare a sé o ad altri “un ingiusto profitto con altrui danno”. Si tratta di una specificazione del più generale reato di truffa, disciplinato dall’art. 640 c.p.
La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da euro 309 a 1.032.

Tra i comportamenti più comuni che integrano questo reato troviamo le cd. pratiche di phishing.
Il fenomeno criminale è tristemente noto:  è un’attività finalizzata ad sottrarre dati personali (generalmente carte di credito o conti bancari) attraverso una richiesta “camuffata”, inoltrata al legittimo possessore dei dati.
Le pratiche più comuni di phishing si servono dell’invio di una e-mail da contenuto e grafica molto simile a quello usato da importanti Enti, (Banche, Posta, Paypal, Corrieri, Gestori di servizi hosting, come Aruba).
Nella email generalmente il destinatario viene avvisato di un qualche “problema tecnico” o di una “scadenza”, (aggiornamento software, scadenza account email). Quindi, per risolvere il “problema”, l’utente viene invitato a cliccare su un link contenuto nella email.
Ebbene, quel link è il ponte di collegamento tra la vittima ed il cybercriminale. Un semplice click ed il danno è fatto.

Ma questo non è l’unico strumento di truffa. Altro esempio nella categoria delle frodi è l’uso del cosiddetto dialer.
Il dialer è un programma creato per dirottare la connessione internet dell’ignaro utente verso un altro numero telefonico, spesso di tariffazione internazionale, molto più caro rispetto alla comune chiamata telefonica al numero POP del proprio provider.

  1. ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO

L’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, nonché il mantenimento in esso contro la volontà espressa o tacita di chi ne ha diritto è un reato disciplinato dall’art. 615 ter del Codice Penale.
In Italia, entrare abusivamente dentro un sistema informatico equivale a violare il domicilio privato. Solo che in questo caso il bene protetto è il cd. domicilio informatico, cioè quello spazio ideale in cui sono contenuti dati informatici di pertinenza della persona. I sistemi informatici, infatti, vengono considerati come un’espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantito dall’art. 14 Costituzione e tutelato nei suoi aspetti più essenziali anche da altre norme del nostro Codice Penale, gli artt. 614 e 615 c.p.
L’art. 615-ter offre una tutela ampia, che ricomprende anche lo ius excludendi alios: in breve, si tratta della possibilità che ha il titolare di un diritto di escludere chiunque.

La distinzione tra “accesso abusivo” ed il “mantenimento contro la volontà del titolare del diritto” assume rilevanza con riguardo al tempus commissi delicti.

L’accesso abusivo tout court rientra nella categoria dei reati a consumazione istantanea, si perfeziona infatti nel momento in cui si accede abusivamente al sistema.

In caso di mantenimento, invece, va fatta una distinzione.
a.    Nell’eventualità in cui il soggetto agente (autorizzato ad entrare nel sistema) lo utilizzi il sistema per finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle per cui era stato inizialmente autorizzato, allora avremo un reato a consumazione istantanea. L’utilizzo diverso consuma, perfezione il reato.
b.    Al contrario, nel caso in cui una persona prima autorizzata si trattenga all’interno del sistema oltre i termini della autorizzazione, allora avremo un reato permanente, (pensate all’esempio del dipendente che, dopo aver dato le dimissioni od essere stato licenziato, continua ad accedere ai sistemi informatici del proprio ex datore di lavoro).

Nella categoria del reato previsto dall’art. 615 ter c.p. rientrano gli accessi abusivi ai social network o agli account di e-banking mediante le credenziali del proprietario dell’account.

Il solo ingresso nel sistema informatico configura e perfezione già di per se il reato. Ciò a prescindere dalle azioni compiute una volta entrati..
Sul punto, è interessante rilevare come la Corte di Cassazione, con una pronuncia del 2018, ha stabilito che per dimostrare la sussistenza del reato può bastare l’identificazione dell’indirizzo IP di chi ha eseguito l’accesso abusivo.

L’argomento è vasto ed in continua espansione.

Alcuni consigli di cyber igiene.

Su tutti: non comunicare mai e per nessuna ragione i nostri dati sensibili via email, di evitare di cliccare sui link di email che non provengano da mittenti a noi noti.
Inoltre, personalizzate sempre le password di predefinite di default con codici alfanumerici di almeno 8 cifre, (per un approfondimento vi consigliamo le “raccomandazioni del National Institute of Standards and Technology” agenzia federale americana nota come NIST, o leggere un articolo come questo).
Oggi le password sono le nostre vere e proprie chiavi di casa.
Cambiatele almeno una volta l’anno e, soprattutto, verificate se le vostre credenziali sono state oggetto di furti (data breach) e siano disponibili sul dark web.

...continua...
articolo scritto con la collaborazione della dott.ssa Roberta Mangano

Reati tributari e Responsabilità d’Impresa. La new entry del d.lgs 231/2001 (Parte II - schema)

La commissione di un reato tributario oggi può trascinare l’impresa al banco degli imputati davanti ad un Tribunale Penale.

Uno schema di sintesi dei reati

aggiornato al 30 maggio 2021

Dopo l’introduzione generale introdotta con il precedente articolo, di seguito vogliamo offrire uno schema sintetico dei reati tributari e delle relative sanzioni per l’impresa.
Il seguente sunto è aggiornato con le modifiche al d.lgs. 74/2000 apportate dalla L. n. 157 del 2019.

a) Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

L’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 punisce la condotta di chi indica elementi passivi fittizi in una dichiarazione relativa all’IVA o all’imposta sui redditi, adducendo a giustificazione fatture o documenti per operazioni inesistenti con cui vengono artificiosamente gonfiate le componenti negative di reddito, al fine di abbattere l’imponibile e quindi diminuire l’imposta dovuta all’Erario.

  1. Nuova cornice edittale: reclusione da 4 a 8 anni.
  2. Ipotesi attenuata: art 2, comma 2-bis: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni, (quando l’ammontare degli elementi passivi indicati sia inferiore a 100.000 euro).
  3. Confisca «allargata» ex 240-bis c.p.: applicabile quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi sia superiore a 200.000 euro.
  4. Causa di non punibilità di cui all’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000: applicabile (integrale pagamento del debito tributario prima che l’autore del reato venga a conoscenza di attività di accertamento amministrativo o dell’inizio di un procedimento penale): applicabile.
  5. Responsabilità Enti: art. 25-quinquiesdecies, lgs. 231/2001:
  • sanzione pecuniaria fino a 500 quote (da € 129.000 a € 774.000) per il reato di cui all’art. 2, comma 1;
  • sanzione pecuniaria fino a 400 quote (da € 103.200 a € 619.600), per il reato di cui all’art. 2, comma 2-bis, con un minimo di 100 quote (25.800 euro).

b) Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Il reato, previsto dall’art. 3 del d.lgs. n. 74/2000 sanziona la condotta di chi presenti una dichiarazione infedele impiegando “altri” mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'accertamento quando si verifica il superamento congiunto di una duplice soglia di punibilità:
 - l'imposta effettivamente evasa supera i 30.000 Euro;
 - l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione (anche mediante indicazione di elementi passivi) è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, ad 1.500.000 Euro, ovvero all'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, che deve essere superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o, comunque, a 30.000 Euro.

  1. Nuova cornice edittale: reclusione da 3 ad 8
  2. Confisca allargata ex 240-bis c.p.: applicabile quando l’imposta evasa sia superiore a 100.000 euro.
  3. Causa di non punibilità di cui all’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000: applicabile  (in caso di integrale pagamento del debito, vedi sopra);
  4. Responsabilità Enti: art. 25-quinquiesdecies, lgs. 231/2001: sanzione pecuniaria fino a 500 quote (da € 129.000 a € 774.500), con un minimo di 100 quote (25.800 euro).

c) ART. 4 - Dichiarazione infedele

La responsabilità per l’impresa è limitata ai fatti commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro.
Il reato è previsto all’art. 4 d.lgs. n. 74/2000 e sanziona la condotta di chi, per evadere le imposte sui redditi o l’I.V.A., «indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
   a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
   b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni».

In breve, è la condotta di chi presenti una dichiarazione semplicemente inveritiera, priva di qualsiasi artificio fraudolento.

  1. Nuova cornice edittale: reclusione da 2anni a 4anni e
  2. Abbassate le soglie di punibilità del reato: l’importo dell’imposta evasa rilevante per integrare la fattispecie è stato ridotto  a 000 euro ed il valore degli elementi attivi sottratti a imposizione è sceso a 2 milioni.
  3. Esclusione di punibilità: opera quando le valutazioni complessivamente considerate differiscono da quellecorrette in misura inferiore al 10%.
  4. Responsabilità Enti: art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, d.lgs. 231/2001: sanzione pecuniaria fino a 300 quote (da € 77.400 a € 464.700) con un minimo di 100 quote (25.800 euro).

d) ART. 5 - Omessa dichiarazione

La responsabilità per l’impresa è limitata ai fatti commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro.
Il reato è disciplinato dall’art. 5 d.lgs. n. 74/2000 e punisce la condotta di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’I.V.A., non presenta una delle dichiarazioni obbligatorie in riferimento a queste imposte «quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila».

  1. Nuova cornice edittale: reclusione da 2 a 5 anni.
  2. Comma 1-bis: punisce con la stessa pena (reclusione da 2 a 5 anni) chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 000 euro.

Responsabilità Enti: art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, d.lgs. 231/2001: sanzione pecuniaria fino a 400 quote (da € 103.200 a € 619.600), con un minimo di 100 quote (25.800 euro).

e) ART. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Previsto dall’art. 8 d.lgs. n. 74/2000, punisce la condotta di chiunque emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti con la finalità di consentire a terzi l’evasione dell’imposta sui redditi o sul valore aggiunto.
Questo reato è speculare a quello previsto all’art. 2 di cui supra.
Mentre l’art. 2  punisce chi percepisce ed utilizza il documento, l’art. 8 sanziona la condotta  di colui che emette la fattura o il documento destinato a terzi.

  1. Nuova cornice edittale: reclusione da 4 a 8 anni.
  2. Ipotesi attenuata al comma 2-bis: prevista la reclusione da 1anno e 6 mesi sino a 6 anni quando l’ammontare dell’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti sia inferiore a 000 euro.
  3. Confisca allargata ex 240-bis c.p.: applicabile quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture e nei documenti sia superiore a € 200.000.
  4. Responsabilità Enti: art. 25-quinquiesdecies, lgs. 231/2001: sanzione pecuniaria fino a 400 quote (da € 103.200 a € 619.600) per l’art. 8, comma 2-bis;

fino a 500 quote (da € 129.000 a € 774.500) per l’art. 8, comma 1, con un minimo di 100 quote (25.800 euro).

f) ART. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Previsto all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000, il delitto punisce due condotte alternative: occultamento o distruzione (anche parziale) di scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari.

  1. Nuova cornice edittale: reclusione da 3 a 7 anni.
  2. Responsabilità Enti: art. 25-quinquiesdecies, lgs. 231/2001: sanzione pecuniaria fino a 500 quote (da € 129.000 a € 774.500), con un minimo di 100 quote (25.800 Euro).

g) ART. 10 QUATER - Indebita compensazione

La responsabilità per l’impresa è limitata ai fatti commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro.
Il reato prevede la reclusione da 6mesi a 2anni per «chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro».

Inoltre, ai sensi del secondo comma: «È punito con la reclusione da 1anno e 6mesi a 6 anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro».

  1. Responsabilità Enti: art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, lgs. 231/2001: sanzione pecuniaria fino a 400 quote (da € 103.200 a € 619.600), con un minimo di 100 quote (25.800 euro).

h) ART. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

L’art. 11 del. d.lgs. n. 74/2000, punisce la condotta di chiunque, pone in essere –alternativamente o cumulativamente – due condotte: l’alienazione simulata o il compimento di atti fraudolenti, che siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario, «al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sull’ I.V.A. ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000».
«Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro 200.000 si applica la reclusione da 1 anno a 6 anni.
È punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni».

  1. Applicabilità della confisca allargata ex 240-bis c.p.:
    a) Applicabile al reato di d. sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, art. 11, comma 1, quando l’ammontare delle   imposte, sanzioni e interessi sia superiore a 100.000 euro;
    b) Applicabile al reato di c.d. falso in transazione fiscale, 11, comma 2, quando l’ammontare degli elementi attivi inferiori quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi sia superiore a 200.000 euro.
  2. Responsabilità Enti: art. 25-quinquiesdecies, lgs. 231/2001: sanzione pecuniaria fino a 400 quote (da € 103.200 a € 619.600) con un minimo di 100 quote (25.800 euro).

Sin qui il quadro di sintesi delle sanzioni.
Come se queste sanzioni non fossero sufficienti, il legislatore ha ancora previsto ulteriori sanzioni a carico degli Enti. I commi 2 e 3 dell’art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 prevedono infatti:

  • L’aumento della sanzione di un terzo se l’impresa ha conseguito profitti di rilevante entità in seguito alla commissione di uno dei reati di cui sopra.
  • Sanzioni interdittive, ex 9, comma 2, lett. c), d), e):

1- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
2- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
3 -divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Un quadro punitivo scoraggiante, dentro al quale si trovano sanzioni pecuniarie, sequestri e  sanzioni interdittive.
Senza contare l’aspetto del danno reputazionale. 

Cosa può fare l’impresa che intenda proteggersi dai rischi legati ai reati tributari?

Oggi è divenuto sempre più fondamentale predisporre un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 idoneo a prevenire (anche) i rischi legati ai neo-introdotti reati tributari e dotare l’azienda di un Organismo di Vigilanza che ne vigili l’attuazione ed efficacia.

Infatti, l’impresa non sarà responsabile e non subirà sanzioni se il Modello 231 è idoneo e se l’OdV ha svolto correttamente i propri compiti di vigilanza.
L’adozione di un Modello 231 e la nomina dell’OdV non sono obbligatori. Si tratta di una questione di opportunità in chiave difensiva, a garanzia dell'azienda.

Per ogni richiesta di chiarimento o informazioni è possibile scrivere direttamente a
 info@stefanopipitone.eu

articolo scritto con la collaborazione della dott.ssa Ludovica Marano

reati tributari 231

Reati tributari e Responsabilità d’Impresa. Le new entry del d.lgs 231/2001

La commissione di un reato tributario oggi può trascinare l’impresa al banco degli imputati davanti ad un Tribunale Penale.

aggiornato al 12 maggio 2021
Parte I

All’inizio i reati dai quali derivava una responsabilità per gli Enti (società di capitali, associazioni, società di persone) erano limitati.
Oggi il numero dei reati cd. presupposto che rilevano ai fini della responsabilità degli Enti ex d.lgs. n. 231 del 2001 continua ad aumentare, per quantità e per ambiti di applicazione. Le aziende sono così esposte a rischi sanzionatori e interdittivi sempre più ampi.

Per un approfondimento generale sul tema della responsabilità 231 rimandiamo a questo articolo.

Dall’elenco tassativo dei reati-presupposto per quasi vent’anni sono stati esclusi i reati tributari.
Nel 2017 l’Unione Europea, con la c.d. Direttiva PIF, ha sollecitato tutti gli stati membri ad estendere la responsabilità degli Enti anche ai fatti di evasione fiscale, cioè alla commissione degli illeciti tributari.

L’attuazione nel nostro ordinamento della Direttiva è avvenuta in due step normativi:

Con il d.l. 124/2019, (convertito dalla L. 157/2019) è stato introdotto nel Sistema 231 l’art. 25 quinquiesdecies, attribuendo per la prima volta rilevanza ai ai seguenti delitti tributari, (disciplinati dal d.lgs. 74 del 2000):

  1. art 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
  2. art 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici);
  3. art 8 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
  4. art 10 (Occultamento o distruzione di documenti contabili);
  5. art 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).

A brevissima distanza, un nuovo intervento del legislatore italiano (d.lgs. n. 75 del 2020) ha integrato ed espanso ulteriormente l’elenco, introducendo il nuovo comma 1-bis dell’art 25 quinquiesdecies. Sono stati così aggiunti i reati:

  1. art. 4 (Dichiarazione infedele);
  2. art 5 (Omessa dichiarazione);
  3. art. 10-quater (Indebita compensazione).

Le imprese di piccole e medie dimensioni possono fare un respiro di sollievo: questi tre reati rilevano soltanto se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro.
La ratio dell’innovazione legislativa è quella di implementare la tutela delle entrate tributarie destinate alle casse dell’UE.

Sullo stesso solco, la legislazione italiana ha inasprito la lotta all’evasione, prevedendo la punibilità del “tentativo” nei reati di dichiarazione fraudolenta o dichiarazione infedele (artt. 2, 3, 4 d.lgs. 74 del 2000).
Introdurre la punibilità del tentativo di commettere un reato tributario significa anticipare in modo severo la soglia di punibilità delle condotte.
La punibilità del tentativo si verifica nelle seguenti due ipotesi.

  A) nei casi in cui gli atti diretti in modo non equivoco a commettere tali delitti siano compiuti anche nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea;
  B) al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.
  C) salvo che il fatto contestato non integri il reato di cui all'art. 8 del d.lgs. 74/2000 “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.

Il tema sanzionatorio dei reati tributari è fonte di accesi dibattiti, in dottrina e in giurisprudenza.
Un illecito tributario infatti rischia di essere sanzionato tre volte (come sanzione amministrativa, come reato commesso dall’amministratore/apicale della società, come reato commesso dall’Ente ex d.lgs. 231/2001).
In tema di sistema 231 bisogna chiedersi, ad oggi, cosa accade se un manager (soggetto apicale) di un’impresa commette nell’interesse o a vantaggio dell’ente uno dei reati tributari sopra elencati?
Ebbene, in tal caso in aderenza alle norme oggi in vigore alla responsabilità in capo a colui che ha commesso il reato si sommerebbe un’autonoma responsabilità dell’impresa di cui egli fa parte, con le relative sanzioni.

Cosa può fare allora l’impresa per proteggersi dai rischi di sanzioni ex d.lgs. 231 del 2001?

L’unica “salvezza” per l’impresa sarà:
 l’adozione ed efficace attuazione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGMOGC);
la nomina di un Organismo di Vigilanza (ODV) a presidio del rispetto e aggiornamento del MOGC.

Qualora, invece l’impresa avesse già adottato un MOGC, questo andrà aggiornato. Sarà infatti necessario procedere ad una nuova valutazione dei rischi legati alla probabilità di commettere reati tributari.
Successivamente, l’azienda dovrà adottare nuovi protocolli (se non presenti) e andrà implementata la parte speciale del MOGC con una sezione dedicata ai reati tributari. In questa saranno individuate tutte le azioni necessarie al contenimento del rischio legato ai reati tributari, quali:
- individuazione di ruoli e responsabilità, in base al criterio di segregazione delle funzioni;
- introduzione di sistemi di controllo del rischio;
- monitoraggio sul funzionamento del sistema di controllo;
-  previsione di adeguati flussi informativi da e verso l’OdV.

La materia è complessa.
(Segue)

articolo scritto con la collaborazione della dott.ssa Ludovica Marano