Medaglia d'argento al Valore Atletico
Non solo avvocatura
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ha conferito la benemerenza della Medaglia d'Argento al Valore Atletico all'avv. Stefano Pipitone per i meriti conseguiti nello sport della Vela
Il riconoscimento è legato ai risultati sportivi ottenuti come timoniere e skipper a bordo della barca a vela "South Kensington", dell'armatore dott. Alessandro Consiglio.
Con una lettera indirizzata Il Presidente Giovanni Malagò il 1 marzo 2021 ha scritto:
"Caro Stefano
con grande felicità comunico che ti è stata conferita la Medaglia d'Argento al Valore Atletico, quale meritato riconoscimento dei risultati agonistici ottenuti in campo mondiale nel 2013.
Con questa onorificenza il CONI desidera riconoscere le tue eccellenti qualità atletiche ed esprimerti profonda gratitudine per l'impegno generoso con cui ti dedichi all'attività e affronti le competizioni in ambito nazione e internazionale.
Con le mie più vive congratulazioni e con l'augurio che nel prosieguo dell'attività possa conseguire ulteriori traguardi e soddisfazioni, ti invio i miei più affettuosi e saluti...sportivi!"
Intervistato, l'avv. Pipitone ha dichiarato:
"È stato emozionante guidare sul podio di un Campionato del mondo un equipaggio di giovani talenti siciliani, tutti under 30 e tutti non professionisti. La medaglia d’argento al valore atletico è uno dei riconoscimenti per meriti sportivi di più alto profilo. Per questo ringrazio la grande “famiglia sportiva” del CUS Catania, oggi egregiamente guidata da Luigi Mazzone, che negli ultimi vent’anni mi ha dato l'opportunità di crescere come atleta".
"Oggi più di ieri, abbandonate le competizioni sportive per abbracciare la professione forense, ho preso coscienza di quanto mi ha dato lo sport della vela, e per questo ringrazio la mia famiglia e i miei allenatori. Rappresentare la nostra Italia sul podio di una competizione internazionale è stato ed è motivo di grande orgoglio ed emozione. Come italiano, certamente, ma anche come rappresentante della città di Catania, luogo di enorme potenziale, non soltanto sportivo".
"Un ringraziamento va a tutti i componenti dell'equipaggio, con cui ho affrontando le sfide più disparate (agonistiche, meteo..), regatando e vincendo dal 2010 al 2016: Alessandro Consiglio, Ivan Scimonelli, Tito Gangi, Andrea Sorrentino, Vincenzo Puglisi, Giuseppe Marino, Armin Loreno, Giuseppe Consiglio".
“In conclusione lasciatemi due battute sulla mia terra.
Tra i tanti campi di regata sui quali ho l’opportunità di veleggiare in tutto il mondo non ho mai visto uno specchio d’acqua più affascinante del nostro golfo, con l’Etna come sfondo. Viviamo in una terra davvero unica. L’augurio – conclude Pipitone - è che questo riconoscimento possa essere fonte di ispirazione, spronando tutti i ragazzi che vogliono dedicarsi e confrontarsi con il mondo dello sport, da sempre palestra di vita e dei più alti valori".
Di seguito i link dei media
- https://www.cataniatoday.it/sport/stefano-pipitone-medaglia-coni.html
- https://livesicilia.it/2021/03/16/coni-medaglia-dargento-al-valore-atletico-per-pipitone/
- http://www.bollettino.unict.it/articoli/al-“cusino”-stefano-pipitone-la-medaglia-d’argento-al-valore-atletico-del-coni
Professional Partner Sole24ORE Avvocati
aggiornato al 12 febbraio 20021
Inizia il nuovo progetto di partnership con il Sole 24ORE
Stefano Pipitone è stato selezionato dalla redazione del Sole 24ORE come avvocato penalista con competenze accreditate nell'ambito della Compliance e Modelli Organizzativi d.lgs 231/2001.
Ha avuto così inizio la partnership nata dalla visione del Sole 24ORE e di 4cLegal di istituire una rete professionale di eccellenze, con le garanzie e la professionalità del mondo Sole 24ORE.
Di seguito il link di accreditamento.
Mascherine U-mask e Covid-19. Ipotizzato il reato di frode. Scoppia il caso
aggiornato al 20 febbraio 2021
Le mascherine U-mask nell'occhio del ciclone
Il ministero della Salute dispone il divieto di commercio delle
U-Mask Model 2
Richiesto il ritiro del prodotto dal mercato: non sono più dispositivo medico
L'indagine si incentra sulla tesi che le mascherine "dei vip" siano state messe in commercio pubblicizzando un grado di protezione dal virus Covid-19 che, in realtà, parrebbero non avere.
La Procura della Repubblica di Milano ha aperto una indagine sull'ipotesi di reato di frode nell'esercizio del commercio ed a finire iscritto sul registro degli indagati è direttamente l'amministratore della filiale italiana della Società. Ad aggravare il quadro, il reato rientra nell'elenco dei reati che - ove accertati - potrebbero trascinare la stessa società dietro al banco degli imputati, per la responsabilità ex d.lgs. 231/2001 (art. 25 bis.1).
Il Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri (NAS) di Trento ha comunicato al Ministero della Salute che la certificazione delle u-mask è stata rilasciata da un laboratorio privo di autorizzazione. Pare la certificazione sia stata rilasciata da una persona priva di laurea. Il campo delle indagini preliminari si estende dalla frode in commercio ad altri reati, come l'esercizio abusivo della professione.
In via precauzionale, le u-mask sono state cancellate dalla banca dati dei dispositivi medici.
Le promesse del prodotto (in breve).
Secondo il produttore la mascherina U-mask (U-mask Model 2), che prima della recente revoca del Ministero era stata registrata come Dispositivo Medico di Classe 1, è stata progettata per "limitare il contagio tra le persone ed è uno scudo durevole di protezione personale, perfetto per ridurre l'esposizione a malattie e contaminanti presenti nell'aria". Online viene altresì indicata una comparazione tra le U-mask Model 2 e le mascherine FFP-2/N95.
La pubblicità promette: i "microbi (tra cui il virus H1N1) vengono distrutti dall'esclusivo Biolayer patent pending all'interno di U-mask. La formula BioLayer™ brevettata dalla società ucciderebbe i patogeni invece di bloccarli semplicemente.
La campagna pubblicitaria ha funzionato: la mascherina è diffusa in Formula 1 (Ferrari, Mercedes e McLaren), molto comune tra i parlamentari italiani, è usata dalla coppia influencer per eccellenza, Ferragni e Fedez, solo per dare due coordinate del fenomeno. Le vendite sono arrivate a coprire ben 121 Paesi.
Il reato ipotizzato?
L'indagine è stata aperta in seguito alla denuncia di una società concorrente, con allegati gli esiti di analisi di laboratorio secondo i quali la capacità di filtraggio della mascherina biotech (con il filtro che durerebbe 150-200 ore) sarebbe del 70-80%, a fronte del 98-99% dichiarato ufficialmente.
I Pubblici Ministeri Tiziana Siciliano ed Eugenio Fusco, hanno delegato le indagini alla Polizia locale e alla polizia giudiziaria del dipartimento Salute, Ambiente e Lavoro. È già stato disposto un sequestro probatorio e nominato un consulente di parte per eseguire gli accertamenti tecnico-scientifici del caso.
Ove le informazioni rappresentate all'Autorità Giudiziaria venissero accertate, i fatti verrebbero sussunti nel delitto di frode in commercio, previsto e punti in Italia dal codice penale all'art. 515.
La tesi al vaglio dell'accusa è che il prodotto, venduto come una mascherina innovativa, capace di distruggere microorganismi invece che "limitarsi" a impedirne il contatto, in realtà riesca a filtrare meno delle mascherine chirurgiche in vendita a 50 centesimi.
Nella nota della società, il difensore dell'azienda ha rilevato che sul sito ufficiale della società non si «equiparano» le mascherine a quelle Ffp2 o Ffp3, ma si parla di filtri che durano da 150 a 200 ore.
Poco male. Sul sito la comparazione è visiva, immediata.
Ove venisse riscontrato il minore filtraggio sarebbe complesso escludere ragionevolmente l'induzione in errore in danno dei consumatori.
In via cautelativa l'azienda ha eliminato ogni espresso riferimento all'equiparazione dei poteri filtranti alle FFP3.
A questo si aggiunge il rischio biologico da contagio cui sono sarebbero esposte migliaia di persone, loro malgrado, credendo invece di essere protette. Più protette.
L’ipotesi accusatoria non è irrealistica, giacché elemento oggettivo del delitto in esame è l'avvenuta consegna di un bene diverso (per qualità, nel caso di specie).
Oltretutto, ai fini dell’art. 515 c.p., la diversità del bene deve emergere non tanto dalla denominazione dei prodotti, quanto all’analisi delle circostanze fattuali relative a qualità, tipologia, etichettatura, alla complessiva denominazione ed alle modalità di messa in vendita delle cose in questione.
In attesa di conoscere l’esito delle indagini e di un eventuale esercizio dell'azione penale contro i responsabili, si sottolinea come in questo caso, più che in altri, l'eventuale reato sarebbe stato commesso certamente nell'interesse ed a vantaggio della società. Ai fini della responsabilità della società per fatto di reato (d. lgs. 231/2001) sarà interessante verificare se ed in che misura l'azienda aveva adotto Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo effettivi ed efficaci.
Non resta che attendere l'evoluzione delle indagini.
A prescindere dagli esiti giudiziari del caso, nell'ottica della protezione del bene salute, l'auspicio è che in queste indagini venga garantita la massima trasparenza circa gli esiti delle consulenze tecniche disposte sulle mascherine.
Articolo redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Laudani
Addio Maestro 2020! Lo Studio vi augura Buone Feste
Siamo stati tutti in un tempo sospeso, surreale.
Nel 2020 abbiamo imparato a non dar nulla per scontato.
Vi vogliamo ringraziare tutti per la fiducia che ci avete dato nella gestione dei vostri problemi più delicati.
E per gli auguri del 2021, non sapendo davvero cosa scrivere, abbiamo scelto di condividere il messaggio di un maestro indiano.
“Se un incendio, un prestito o un nemico continuano ad esistere, per quanto in minima parte, questi continueranno a crescere e crescere ancora. Non lasciate mai che nessuno di questi continui ad esistere, anche in minima parte”, (Swami Ananda Saraswati).
Per il 2021 continueremo a spegnere incendi, dribblare prestiti, vincere sui nemici. Per Voi.
Alimenti Bio. Informazioni corrette e frode in commercio.
Dati scorretti o falsi sui prodotti possono integrare il reato di frode in commercio
Il reato può dar luogo alla responsabilità penale dell'impresa ex d.lgs. 231/2001
L’ascesa del biologico in Italia accelera senza sosta. I dati Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) fotografano un trend positivo che ha, ormai, consolidato le abitudini alimentari delle famiglie italiane, sempre più attente alla qualità del cibo.
Come in qualsiasi contesto merceologico, la crescita della domanda si affianca all’incremento di frodi in danno dei consumatori e distorsioni della concorrenza. Gli alimenti Bio sono infatti più cari dei prodotti convenzionali.
- Ma quando un cibo può dirsi biologico?
- E in quali responsabilità incorre chi vende prodotti indicati come bio che si rivelano non tali?
La risposta non così immediata, e dobbiamo ricorrere all'aiuto della normativa europea.
La materia dal 01 gennaio 2021 è regolamentata dal Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 848 del 30 maggio 2018, cornice normativa della produzione ed etichettatura dei prodotti biologici (1).
Il nuovo regolamento – nato dall'idea di rafforzare la fiducia del consumatore sul prodotto di qualità bio – istituisce una vera e propria identità tra produzione biologica e gestione sostenibile.
In breve: il biologico non è più (soltanto) un prodotto, ma un “modo di essere” dell’impresa stessa, che dovrà operare seguendo i principi di:
- tutela dell’ambiente,
- protezione della biodiversità,
- benessere degli animali,
- conservazione delle specie autoctone ed in via di estinzione,
- riproduzione degli animali con metodi naturali,
- promozione della filiera corta,
- sviluppo ed il miglioramento del materiale genetico (2).
Ergo il «prodotto biologico» è quello in linea con i metodi di produzione e trasformazione conformi ai principi contenuti nella normativa europea.
La materia è vasta. Tra gli altri requisiti, ad esempio, ci sono il divieto di uso OGM, divieto di radiazioni ionizzanti per alimenti o mangimi, rotazione pluriennale delle colutre, concimazione naturale, tecniche di prevenzione naturale contro i parassiti.
Per un elenco dettagliato vi rinviamo al Testo unificato sulla produzione agricola con metodo biologico.
Ma non è tutto.
Perché in tema di Bio dobbiamo introdurre un ulteriore dato: la filiera bio è l’unica, attualmente, ad essere regolamentata in tutte le sue fasi: produzione, preparazione e persino distribuzione.
Il risultato è che anche la vendita, (all’ingrosso e al dettaglio), è soggetta a precise regole di certificazione.
A tutela dei consumatori.
Secondo il sistema del Reg. CE n. 834/2007, gli operatori - prima di immettere prodotti sul mercato come biologici – hanno l’obbligo di assoggettare la loro impresa al sistema di controllo di cui all’art. 27.
Il successivo articolo 28, comma 2 lascia tuttavia agli Stati UE la facoltà di esentare dal sistema di controllo “gli operatori che vendono prodotti direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale, a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi”.
E in Italia?
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ne ha specificato l’adozione, con la Nota n. 14017 del 20.06.2012.
Dal 1 gennaio 2021, secondo il nuovo Reg. UE 848/2018, l’esenzione del sistema di controllo dell’impresa è direttamente prevista all’art. 34 – Sistema di certificazione - ”Gli operatori che vendono prodotti biologici preimballati direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale sono esentati dall’obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e dall’obbligo di essere in possesso del certificato di cui all’articolo 35, paragrafo 2, a condizione che non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi”.
Cosa significa tutto questo?
In sintesi: i venditori al dettaglio sono esentati dall’obbligo di certificazione del sistema di controllo.
Ma cosa accade e che responsabilità si concretizza per chi vende come biologici prodotti che in realtà, secondo la definizione data dalla legislazione europea, non possono qualificarsi tali?
Ove il fatto venga accertato, la responsabilità è certamente di tipo amministrativo, (ai sensi del d. Lgs. 23 febbraio 2018, n. 20 - Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica (…).
Tuttavia, il fatto potrebbe integrare il reato di frode in commercio di cui all’art. 515 c.p., aggravato ai sensi dell’art. 517 bis c.p..
La norma penale dispone, “chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto (440 – 445), con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065”.
In altre parole, è sanzionata penalmente la consegna c.d. aliud pro alio, (qualcosa per qualcos'altro), cioè la consegna di un prodotto diverso rispetto a quello concordato o dichiarato.
Nel nostro sistema penale italiano, il reato di frode in commercio è posto fra i delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e tutela il leale esercizio dell’attività commerciale.
Elemento oggettivo del reato è la consegna del bene diverso.
La mera esposizione in vendita presso l’attività commerciale, (offerta di vendita), di prodotti convenzionali falsamente contrassegnati come biologici, è un fatto che giuridicamente si arresta sulla soglia del reato tentato.
Infatti, secondo la Corte di Cassazione, tenuto conto che l’offerta di vendita comporta solo la possibile consegna all’acquirente, il reato di frode in commercio sarà integrato, al più, nella forma tentata, (ex multis Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 44340 del 30.09.2015).
Coerentemente, non sussiste il reato di frode commerciale, neppure in forma tentata, se il prodotto non è destinato alla vendita, (Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 24989 del 20.05.2015).
Oltretutto, ai fini dell’art. 515 c.p., la diversità del bene deve emergere non tanto dalla denominazione dei prodotti, quanto all’analisi delle circostanze fattuali relative a qualità, tipologia, etichettatura, alla complessiva denominazione ed alle modalità di messa in vendita delle cose in questione.
Il delitto è un reato comune, non un reato proprio.
Autore materiale della frode in commercio non è, ex se, il legale rappresentante dell'attività commerciale, ma possono esserlo anche i dipendenti, (in concorso o meno) (3), che materialmente hanno posto in essere la condotta di commercializzazione del prodotto.
In conclusione.
Mettere in vendita un alimento convenzionale spacciandolo falsamente per Bio costituisce certamente un illecito amministrativo.
A talune condizioni, la condotta può integrare la più grave fattispecie penale di "frode in commercio", con le inevitabili conseguenze.
Su tutte, ove il fatto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, (si pensi all'abbattimento dei costi di produzione o di acquisto), è possibile venga contestata la responsabilità penale dell'impresa, attraverso l'art. 25bis.1 d.lgs. 231/2001.
Ove venisse accertata la responsabilità dell'Ente, la conseguenza è una sanzione pecuniaria sino a 500 quote, (quantificabili in un massimo pari a € 750.000,00).
Articolo redatto a cura della dott.ssa Elena Laudani
__________________________________
Note:
(1) In estrema sintesi, le novità introdotte dal Reg. UE n. 848/2018 sono:
- Estensione dell’applicabilità della normativa ai prodotti elencati all’allegato I del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea (es. sale marino e altri sali, bozzoli di bachi da seta, cera d’api, cotone, etc.). È facoltà degli Stati membri riconoscere standard nazionali applicabili anche al settore della ristorazione;
-Previsione di cc.dd. misure preventive e precauzionali da attuare nella produzione bio; viene, altresì, introdotta la nozione di “nanomateriali” ai fini del divieto di loro utilizzazione;
- Viene consentito agli Stati membri la previsione di regole più rigide con riferimento all’etichettatura “bio” in relazione alle soglie di sostanze non ammesse che possono contenere i prodotti;
- Con riferimento all’attività degli Organismi di certificazione, sono individuate 7 categorie di prodotti certificabili, vengono precisati elementi di esonero degli operatori, nonché introdotta la certificazione per “gruppi di operatori” al ricorrere di determinati requisiti;
- Viene anche regolamentato l’import: i prodotti bio esteri potranno circolare esclusivamente per il canale degli accordi commerciali bilaterali tra l’Unione Europea e i singoli Paesi richiedenti e previa certificazione conforme al nuovo regolamento.
(2) Articolo 5 – Reg. Ue
Principi generali – “La produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile che si basa sui seguenti principi generali:
a) rispettare i sistemi e i cicli naturali e mantenere e migliorare lo stato dei suoli, delle acque e dell’aria, la salute dei vegetali e degli animali e l’equilibrio tra di essi;
b) preservare elementi del paesaggio naturale, come i siti del patrimonio naturale;
c) assicurare un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali come l’acqua, il suolo, la sostanza organica e l’aria;
d) produrre un’ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli e dell’acquacoltura di elevata qualità che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l’ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali;
e) garantire l’integrità della produzione biologica in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti e mangimi;
f) progettare e gestire in modo appropriato processi biologici basati su sistemi ecologici e impiegando risorse naturali interne al sistema di gestione, con metodi che: i) utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici; ii) praticano la coltura di vegetali nel suolo e la produzione animale legata alla terra, o l’acquacoltura nel rispetto del principio dello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche; iii) escludono l’uso di OGM, dei prodotti derivati da OGM e dei prodotti ottenuti da OGM che non siano medicinali veterinari; iv) si basano sulla valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure precauzionali e di misure preventive;
g) limitare l’uso di fattori di produzione esterni; qualora siano necessari fattori di produzione esterni ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera f), i fattori di produzione esterni si limitano a: i) fattori di produzione provenienti da produzione biologica; per quanto concerne il materiale riproduttivo vegetale, si dà priorità alle varietà selezionate per la loro capacità di rispondere alle esigenze e agli obiettivi specifici dell’agricoltura biologica; ii) sostanze naturali o derivate da sostanze naturali; iii) concimi minerali a bassa solubilità; h) adattare il processo di produzione, ove necessario e nel quadro del presente regolamento, per tenere conto delle condizioni sanitarie, delle diversità regionali in materia di equilibrio ecologico, climatico e delle condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche; i) escludere dall’intera catena dell’alimentazione biologica la clonazione animale, l’allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti e le radiazioni ionizzanti; j) mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie.
(3) Fermi gli obblighi di formazione e vigilanza del legale rappresentante dell’attività.
Il Market Abuse e responsabilità penale d’impresa: la centralità del Modello 231
Il termine Abusi di Mercato è riferito a tutte quelle ipotesi in cui i risparmiatori-investitori subiscono, direttamente o indirettamente, le conseguenze della condotta di chi abbia illecitamente usato, a vantaggio proprio o di altri, informazioni non accessibili al pubblico, ovvero divulgato informazioni false/ingannevoli o, ancora, manipolato il meccanismo di determinazione del prezzo degli strumenti finanziari.
La disciplina è contenuta nel d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, c.d. Testo Unico Finanziario (T.U.F.), Titolo I bis, Parte V, e mira alla repressione delle cc.dd. asimmetrie informative del mercato finanziario, da cui originano i cc.dd. fenomeni di Market Abuse.
Le condotte di uso illecito di informazioni non accessibili al pubblico o di divulgazione di informazioni false o ingannevoli, oggi costituenti reato ai sensi degli artt. 184 e 185. T.U.F., vengono rispettivamente rubricate come abusodi informazioni privilegiate (c.d. insider trading) e manipolazione del mercato (c.d. market manipulation).
Ai reati si affiancano due (ulteriori) fattispecie, ma di natura amministrativa, recanti il medesimo nomen iuris, disciplinate dagli artt. 187 bis e ter dello stesso T.U.F..
L’impianto sanzionatorio vigente in Italia è draconiano.
L'intento è la responsabilizzazione non soltanto degli autori materiali delle condotte, persone fisiche, ma anche delle società, attraverso l'introduzione della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche - art. 25 sexies d. lgs. 231/2001 - e della responsabilità di cui all’art. 187 quinquies del T.U.F., rubricato Responsabilità dell’ente.
La seconda delle due responsabilità sopra indicate prevede, dopo le modifiche introdotte dal d. lgs. 107/18 - Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 - che l’ente sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila fino ad oltre quindici milioni di euro,(per le ipotesi di reato aggravato dal conseguimento di un profitto di rilevante entità), ovvero fino al quindici per cento del fatturato, nel caso in cui la violazione sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti c.d. apicali, anche di fatto, o da c.d. soggetti sottoposti, (artt. 14 e 15 del Reg. UE 596/2014, c.d. MAR – Market Abuse Regulation).
È importante evidenziare che l’art. 187 quinquies T.U.F. disciplina una responsabilità amministrativa dell’ente certamente altra e diversa rispetto a quella di cui al d.lgs. n. 231/2001.
La prima deriva dalla commissione degli illeciti amministrativi di abuso di mercato.
La seconda trae origine dalle fattispecie di reato.
In realtà i due sistemi risultano in larga parte sovrapponibili: invero, oltre alla comunanza testuale tra il comma 1 dell’art. 187 quinquies T.U.F. e l’art. 25 del decreto 231, il Testo Unico Finanziario richiama espressamente e "in quanto compatibili" gli artt. 6, 7, 8 e 12 del d. lgs. 231/01 determinando, in sintesi, una piena identità dei criteri di imputazione soggettiva ed oggettiva delle due responsabilità.
Il risultato, quindi, è che per uno stesso fatto di abuso di mercato, l’ente può essere chiamato a rispondere due volte: dinanzi l’Autorità Giudiziaria in sede penale ex art. 25 sexies D.lgs. 231/2001, nonché di fronte alla Consob in forza dell’art. 187 quinquies T.U.F. (1).
Ciò, oltre alle autonome responsabilità personali degli autori del fatto di reato.
È chiaro, pertanto, che ci si trova di fronte ad un sistema sanzionatorio molto severo, c.d. a doppio binario sanzionatorio cumulativo, la cui adozione pare irragionevole vista la natura (formalmente) amministrativa della responsabilità degli enti.
Eppure è proprio sulla natura sostanzialmente penale della responsabilità di cui al d.lgs. 231/2001 che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, (Cass. civ., SS.UU., 30 settembre 2009, n. 20936), hanno escluso l’illegittimità del cumulo, affermando che la persona giuridica non risponde due volte del medesimo illecito amministrativo, posto che la sua responsabilità, per come è configurata nel D. Lgs. n. 231/2001, "ricalca […] nella sostanza, mutatis mutandis, la falsariga della responsabilità penale".
Più di recente, la Suprema Corte ha statuito che il fatto oggettivo per il quale l’ente può essere chiamato a rispondere deve identificarsi con la stessa condotta ascritta all’autore dell’illecito presupposto, in tutte le sue componenti costitutive.
Pertanto, la differenza soggettiva tra l'autore del reato (persona fisica) ed il responsabile dell’illecito amministrativo (persona giuridica) comporta “la diversità del fatto materiale ricondotto alla sfera di responsabilità del suddetto ente nei due casi, con la conseguenza che dall’esito degli stessi non può derivare alcuna violazione del principio (del ne bis in idem)in danno dell’ente medesimo” (2).
Sin qui l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in Italia.
Nonostante la chiara premessa, non ci si può esimere dall’evidenziare come i richiamati orientamenti siano in contrasto con l’evoluzione della giurisprudenza delle Corti sovranazionali. Probabilmente, in un'ottica di armonizzazione "europea" sarebbe il caso di riflettere più a fondo sui termini della recente riforma di cui al d. lgs. 107/2018.
Ad oggi il compito di presidiare il divieto di bis in idem (cioè di essere giudicato due volte per lo stesso fatto), è affidato al meccanismo di cui all’art. 187 terdecies T.U.F., così come modificato dalla riforma appena citata.
Ma come difendere la società dal rischio che venga coinvolta in un fatto di market abuse?
In attesa degli auspicabili prossimi sviluppi normativi e giurisprudenziali, vale la pena evidenziare che dal coordinamento delle norme di cui alla legge 231 e dell’art. 187 quinquies T.U.F., il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo assume una importanza fondamentale.
È infatti la pietra di volta per la declinazione della responsabilità dell'ente, sia essa derivante da reato ovvero da illecito amministrativo in tema di market abuse.
L'assunto è confermato anche dalla giurisprudenza, che mutua volutamente gli schemi e la terminologia in materia di responsabilità da reato, affermando che: “In tema di sanzioni amministrative a carico degli enti per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, per andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 187 quinquies del d.lgs. n. 58 del 1998 l'ente è tenuto a provare di avere adottato adeguati modelli organizzativi e gestionali, idonei a prevenire illeciti della specie di quello verificatosi, e che gli stessi siano stati fraudolentemente elusi da parte degli autori materiali del cd. "illecito presupposto” (Cass. civ. Sez. II Sent., 06/12/2018, n. 31635).
Infine, per completezza, è d'obbligo segnalare che la persona giuridica è destinataria anche delle sanzioni amministrative, ex art. 187 ter.1 T.U.F., ove agisca in violazione degli obblighi di prevenzione, individuazione e segnalazione degli abusi di mercato previsti dal MAR (market abuse regulation). In questo caso, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a due milioni cinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, in caso di importo superiore al massimo edittale e fatturato determinabile.
In conclusione, alla luce della complessa disciplina sin qui brevemente accennata e dei correlati rischi per l’Ente, emerge con chiarezza la fondamentale importanza di dotare la società di un valido sistema di governance e controllo, ovverosia di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme al d.lgs 231/2001.
Articolo a cura della dott.ssa Elena Laudani
----
Note
-
In definitiva, allo stato attuale, per i reati di market abuse l’autorità Giudiziaria può applicare la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, il che significa – tenuto conto del valore massimo che ciascuna quota può avere – una sanzione pecuniaria fino a 1.549.370,00 euro e la Consob, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 187 terdeciesU.F. può irrogare sanzioni amministrative per un importo fino a dieci volte superiore.
-
civ. Sez. II Sent., 06/12/2018, n. 31635, nella specie, la Suprema Corte ha escluso ogni violazione del principio del "ne bis in idem" poiché la sentenza penale di assoluzione invocata, peraltro non ancora definitiva, non concerneva le stesse persone fisiche imputate degli illeciti per i quali era stata emessa la sanzione in esame e, comunque, la specifica statuizione che aveva riguardato l'ente "de quo" in un ulteriore giudizio, avendolo interessato quale responsabile civile, non aveva natura sanzionatoria e, perciò, non era idonea a costituire il presupposto per l'applicazione del menzionato principio.
Il Premier Conte e la compagna indagati per l’uso della scorta. Reato di peculato?
30.11.2020
È di oggi la notizia per la quale la Procura di Roma avrebbe aperto un fascicolo sull’uso della scorta assegnata al Premier in carica da parte della sua compagna.
In Italia il Presidente del Consiglio dei Ministri è sottoposto ad uno dei gradi più alti di protezione e tutela, anche da parte dei servizi, AISI (Agenzia informazioni e sicurezza interna).
I fatti al vaglio della magistratura è l’uso improprio (a fini privati) della scorta in favore della compagna del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. L’ipotesi di reato è il delitto di peculato.
Il reato, previsto in Italia dall’art. 314 c.p., punisce con la pena della reclusione (da 4 fino a 10 anni e 6 mesi), il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui (rectius di pubblica proprietà), se ne appropria.
La norma è stata introdotta per tutelare il bene giuridico del regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione, (art. 97 Cost.), ma anche, e soprattutto, per proteggere gli interessi patrimoniali della P.A. (è un reato cd. plurioffensivo).
Per semplificarne la comprensione: è una particolare forma di appropriazione indebita, commessa da parte del pubblico funzionario.
L’applicazione più comune della norma riguarda la censurabile prassi del pubblico agente che fa uso dell’autovettura di servizio per finalità attinenti alla vita privata.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo un orientamento più severo, ha ritenuto che questa condotta integra gli estremi dell’elemento oggettivo del reato di peculato, di cui al primo comma dell’art. 314 c.p. e già non quello di cd. peculato d’uso (art. 314, 2 comma, c.p.)[1], tenuto conto dell’assoluta cogenza del divieto di distrazione dei beni a uso pubblico dalla loro destinazione, in assenza di provvedimenti che consentano puntuali e documentate deroghe a tale impiego [2].
Tuttavia, ad un’attenta lettura delle più recenti pronunce della Suprema Corte, ai fini della configurabilità del peculato (di cui al richiamato primo comma) si richiede che l’uso improprio di un “bene pubblico”, come l’autovettura, debba presentare i caratteri della continuatività e sistematicità.
Ne deriva che nelle ipotesi di uso meramente episodico ed occasionale, la condotta dovrà essere interpretata e sussunta nell’alveo del delitto di cd. peculato d’uso, di cui al secondo comma dell’art. 314 c.p..
Questa seconda previsione non costituisce “attenuante” alla più grave forma di peculato di cui al primo comma, bensì delitto autonomo, che si verifica ove il reato proprio venga commesso al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, restituendola immediatamente.
È appena il caso di specificare che, ai fini della punibilità della condotta, è indispensabile che l’autore materiale abbia agito con il dolo specifico di usare solo temporaneamente la cosa sottratta. Senza cioè la volontà di appropriarsene.
In aggiunta a quanto sopra, ai fini dell’accertamento della responsabilità penale, deve sempre essere passato al vaglio un ulteriore requisito: la condotta abusiva integra il reato solo quando è idonea a ledere la funzionalità della pubblica amministrazione, ovvero quando ha causato un danno patrimoniale apprezzabile. In difetto, il reato di peculato d’uso non può considerarsi integrato per la carenza di una concreta offensività al bene giuridico protetto dalla norma.
Con le brevi premesse descritte, ove venga confermato quanto rappresentato dai quotidiani, a prescindere dall’interesse mediatico della vicenda e dagli appetiti giornalistici, è ragionevole ritenere che i fatti rimangano al di fuori della soglia di rilevanza penale.
I doveri degli uomini di scorta sono noti a tutti. Come è facile intuire, quando si tratta di un Primo Ministro la soglia di attenzione è molto più alta.
Secondo le ricostruzioni giornalistiche, al momento dei fatti, il Premier pare si trovasse all’interno dell’appartamento della compagna.
Con queste premesse, considerato il ruolo rivestito dalla donna, l'attualità di un’aggressione (verbale o meno) nelle vicinanze dell'appartamento dove si trovava il Primo Ministro e la conseguente confusione ingenerata, sotto il profilo della percezione soggettiva avuta dagli uomini della scorta, è un fatto che oltre ogni ragionevole dubbio sembra legittimare l’intervento del servizio di protezione preposto alla tutela dell’integrità psico-fisica del Premier e dei propri congiunti.
Articolo redatto a cura della dott.ssa Elena Laudani
Truffa al Cimitero di Catania. Rinviato l'inizio del processo
COMUNICATO STAMPA
Catania, 23.11.2020
TRUFFA AL CIMITERO DI CATANIA. IMPUTATO IRREPERIBILE, RINVIATO L’INIZIO DEL PROCESSO.
Si è celebrata oggi la prima udienza del processo per la presunta truffa al Cimitero di Catania, che vede imputati in concorso per il reato di truffa aggravata, S.G. ex dipendente del Comune di Catania –Servizi Cimiteriali e Funebri- e S.A.G. titolare di una impresa edile. Per l’ex dipendente è contestato anche il reato di falso materiale commesso da pubblico ufficiale.
Il Tribunale di Catania – sez. I Penale - ha rinviato l’inizio del processo a causa dell’irreperibilità di S.G., (nei confronti del quale sono state disposte nuove ricerche), e per il difetto di notifica nei confronti di S.A.G.
I fatti traggono origine dalla denuncia presentata dalla persona offesa B.P., assistita dallo Studio Legale Pipitone.
La ricostruzione della vicenda in breve.
B.P., con l’avanzare dell’età, aveva deciso di assolvere a tutti gli adempimenti necessari a garantire alla propria famiglia una dignitosa sepoltura all’interno del Cimitero di Catania.
Dopo aver preso contatti con S.G., all’epoca dipendente comunale addetto al Servizio Cimiteriale e Funebre, quest’ultimo – abusando dell’ingenuità e dello stato di necessità dell’ignaro B.P. - gli ha prospettato la possibilità di “acquistare” una tomba ad otto posti, rilevando una concessione scaduta. Riponendo piena fiducia nel pubblico ufficiale, B.P. ha dato fondo ai risparmi di una vita per “comprare” la concessione e pagare i lavori di realizzazione della nuova tomba familiare. Nell’operazione ha infatti corrisposto oltre 12.000 euro, in contanti.
Purtroppo, all’atto di richiedere al Comune l’“estumulazione”, ultimo atto prima di trasferire la moglie nella nuova tomba, ha appreso di essere stato vittima di un raggiro. La determina dirigenziale di concessione che gli era stata consegnata dal dipendente comunale, con tanto di timbri e firme, infatti, era falsa.
Oggi, a distanza di 5 anni dall’accaduto, si è celebrata la prima udienza del processo penale, rinviata a causa della mancata notifica dell’inizio del processo a S.G., nel frattempo licenziato dal Comune e resosi irreperibile.
La prosecuzione del processo è stata fissata al 5 maggio 2021 ed al 22 novembre 2021.
Purtroppo, è con grande rammarico che si comunica come nel 2019 B.P. sia morto.
Ancora in attesa di sapere se mai potrà ususfruire di quello spazio.
Oltre al danno, la beffa.
Osteopatia e violenza sessuale. Se il professionista allunga le mani?
Un osteopata è stato condannato per violenza sessuale per
palpeggiamenti in zone erogene eseguiti in assenza di previo consenso.
Con la sentenza n. 15219/20 la Corte di Cassazione - Sez. III Penale - ha confermato la sentenza con cui è stato ritenuto responsabile di violenza sessuale un osteopata che, durante l'esecuzione di tecniche finalizzate alla cura della cervicale della paziente, aveva palpeggiato la zona del seno e la zona pubica della donna, abusando dell'autorità derivante dal rapporto fiduciario medico-paziente. Le azioni sono state eseguite senza aver preventivamente avvertito e informato la paziente delle manipolazioni che stavano per esser eseguite e senza aver recepito il suo consenso espresso e libero.
Prima di entrare nel dettaglio di quanto accaduto tra l'osteopata e la paziente è bene inquadrare la cornice del reato di violenza sessuale.
Il reato è previsto in Italia dall'art. 609 bis c.p. e punisce con la pena della reclusione da sei a dodici anni chiunque mediante violenza o abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Alla medesima pena è sottoposto chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
- abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Il reato di violenza sessuale tutela il bene giuridico della libertà sessuale, da intendersi quale libertà di chi deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l'inganno.
La libertà sessuale trova copertura costituzionale nei precetti di cui agli arti. 2, 3 e 13 Costituzione, il quale proclama l'inviolabilità della libertà personale.
L'interpretazione che ne deriva è che qualunque atto, anche solo potenzialmente pericoloso della libertà sessuale della vittima, è idoneo ad integrare l’elemento oggettivo del reato in esame, a prescindere dallo scopo avuto di mira dall’agente.
Una precisazione va posta circa l'elemento psicologico del soggetto agente.
La giurisprudenza di legittimità è uniforme nel ritenere che a nulla rileva la finalità libidinosa o meno del soggetto agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell’atto posto in essere e della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito (così, tra le tante: Cass. Pen., Sez. III, n. 3648/17).
Cosa si debba intendere "carattere oggettivamente sessuale dell’atto" la Cassazione lo precisa affermando di dovervi ricomprendere non soltanto ogni forma di congiunzione carnale, ma altresì qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgente la corporeità sessuale di quest’ultimo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale.
Torniamo al caso del processo celebrato contro l'osteopata.
La difesa dell'imputato è stata basata sulla «correttezza tecnica delle manipolazioni adottate» sulla persona di Francesca (nome di fantasia) e sull'avvenuta preventiva informazione della paziente delle pratiche mediche che sarebbero state effettuate, come da routine.
Nel caso in esame, l'osteopata si è difeso asserendo l’assenza del carattere sessuale della condotta tenuta, trattandosi di atto terapeutico, che, per definizione, non può avere finalità di carattere sessuale. In secondo luogo, era stato dimostrato che dette manovre erano state correttamente praticate secondo quanto era risultato dalla documentazione scientifica prodotta al processo.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non ha accolto la tesi difensiva.
I giudici della Cassazione infatti hanno fatto proprie le considerazioni della Corte d'Appello, allorché era stato precisato come le tecniche di massaggio indicate dall’imputato, (denominate "manico di secchio" e "braccio di pompa"), in ogni caso non spiegherebbero né i contatti con i capezzoli della paziente e nemmeno il palpeggiamento della zona pubica.
In ogni caso, anche a voler ritenere corrette le manovre eseguite, sia dal punto di vista di esecuzione tecnica che dal punto di vista terapeutico, il processo celebrato in I e II grado aveva dimostrato un elemento dirimente ai fini del reato: la persona offesa non era stata preventivamente informata che i massaggi (o le manovre) avrebbero interessa il seno ed il pube. Conseguentemente, la paziente non aveva espresso il proprio consenso a subire trattamenti invasivi della propria sfera sessuale.
La Cassazione ha quindi richiamato il principio secondo cui "il medico, nell'esercizio di attività diagnostica o terapeutica, può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale di un paziente solo se abbia acquisito il suo consenso, esplicito e informato, o se sussistono i presupposti dello stato di necessità e deve, inoltre, immediatamente fermarsi in caso di dissenso del predetto, (Cass. Pen. Sez. 3, n. 18864 del 22/02/2019 - dep. 06/05/2019, P, Rv. 275743). Ciò vale, a fortiori, nell'ambito dell'attività di osteopata, terapia medica alternativa e dunque ordinariamente non conosciuta, ove il paziente deve essere previamente informato nel caso in cui il trattamento praticato sia invasivo della sfera sessuale al fine di prestarvi consenso, mancando il quale e' ravvisabile il delitto di violenza sessuale".
La Corte di Cassazione ha così dichiarato il ricorso inammissibile e confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia.
contributo redatto dall'Avv. Elisa Tempesta del Foro di Roma
Comunicato stampa – depositata denuncia contro autorità di Wuhan
aggiornato al 16 febbraio 2021
Il 6 aprile 2020 l’Avv. Stefano Francesco Pipitone, fondatore dell’omonimo Studio Legale, ha depositato a suo nome una denuncia contro il Sindaco di Wuhan, il responsabile del Dipartimento “Infectious disease control” presso lo Wuhan’s Jianghan district Disease Control Center, contro il Direttore Generale del Central Hospital di Wuhan ed i reponsabili del Wuhan Municipal Health Commission, della Hubei Provincial Health Commission, della China’s National Heatlh Commission (NHC), del Wuhan Institute of Virology (WIN), il Dirigente della Polizia di Wuhan, per diverse ipotesi di reato, tra le quali, il delitto di epidemia ex art. 438 c.p., attentato alla sicurezza dei trasporti ex art. 432 c.p., manovre speculative su merci ex art. 501bis c.p., chiedendo espressamente che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania apra delle indagini per far luce sulla catena di consapevoli omesse tempestive comunicazioni relative all’outbreak del coronavirus SARS-COV-2, verificatosi in Cina, nella città di Wuhan.
Nella denuncia sono stati rappresentati i risultati di diverse inchieste giornalistiche indipendenti, le cui conclusioni consentono ragionevolmente di ritenere che già nei mesi di novembre e dicembre diverse Autorità cinesi avessero la disponibilità di sensibili dati clinici ed epidemiologici, relativi alla natura del virus, al grado e modalità di trasmissione, alla aggressività dell’agente patogeno.
Ove tali dati fossero stati tempestivamente condivisi con il WHO (OMS) e la comunità internazionale, anche alla luce delle recenti ricerche effettuate dalla University of Southampton e riportate dal The Wall Street Journal, con alto grado di probabilità logica sarebbe stato possibile evitare oltre il 90% dei decessi.
La pandemia è considerata dal WHO (OMS) e dal Piano Pandemico italiano come “una minaccia per la sicurezza dello Stato”.
La gravità dei fatti, unità alle informazioni riscontrate in questi mesi dai più importanti quotidiani internazionali, meritano risposte.
Ad oggi sono ancora in corso indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica.










