Infortunio grave in azienda: dal primo sopralluogo all’iscrizione nel registro degli indagati

Infortunio grave in azienda: dal primo sopralluogo all’iscrizione nel registro degli indagati
Stefano Pipitone

Cosa succede, davvero, quando un datore di lavoro apprende di un infortunio sul cantiere o in stabilimento. Le prime 72 ore tra D.Lgs. 81/2008, art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 e scelte difensive immediate.

Il telefono squilla alle 7:40 del mattino. Dall’altra parte, il caposquadra: un operaio è caduto dal ponteggio, sta partendo l’ambulanza. In quel momento, il datore di lavoro non lo sa ancora, ma è già iniziato un procedimento con due binari paralleli — penale individuale, a suo carico personale per lesioni colpose o omicidio colposo, e amministrativo da reato nei confronti dell’azienda, ai sensi dell’art. 25-septies del d.lgs. 231/2001.
Le scelte compiute nelle prime 72 ore pesano sul processo molto più di quelle fatte in mesi successivi di difesa tecnica.
Questo articolo ricostruisce quella sequenza — cosa fa l’ASL, cosa documentano i Carabinieri del NIL, quando scatta l’iscrizione nel registro degli indagati — e spiega perché il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231) non è solo un documento da archiviare in un cassetto, ma un fatto processuale che il pubblico ministero valuta concretamente per decidere se contestare o meno la responsabilità dell’ente.

Il duplice binario: responsabilità penale personale e responsabilità dell’ente

La normativa italiana sulla sicurezza sul lavoro si muove, dopo il 2007, su due piani distinti che operano contestualmente. Sul primo piano, il D.Lgs. 81/2008 individua i soggetti garanti — datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, medico competente — e fissa gli obblighi di tutela; la loro violazione, quando causa l’evento lesivo, integra reati colposi comuni (art. 589 e 590 c.p.) aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
Sul secondo piano, l’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 inserisce proprio l’omicidio colposo e le lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla sicurezza tra i reati presupposto della responsabilità dell’ente. Significa che, se l’evento è stato commesso nell’interesse o a vantaggio della società — ad esempio perché si risparmiavano costi o tempi di produzione omettendo controlli — alla sanzione penale per la persona fisica si somma quella amministrativa per l’azienda, con conseguenze che possono arrivare all’interdizione dall’esercizio dell’attività e alla confisca del profitto.
La conseguenza operativa è che, fin dal primo minuto dopo l’infortunio, due fascicoli si aprono in procura: uno per le persone fisiche e uno per la società. E le strategie difensive vanno coordinate, ma restano distinte.

Il sopralluogo dell’ASL e dei Carabinieri NIL: cosa cercano davvero

Entro poche ore dall’evento, sul luogo dell’infortunio arrivano gli ispettori del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) dell’ASL territorialmente competente, spesso accompagnati dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL).
Il loro ingresso avviene in qualità di ufficiali di Polizia Giudiziaria: ogni documento richiesto, ogni dichiarazione raccolta, ogni fotografia scattata confluirà in un verbale (annotazione di servizio) destinato al pubblico ministero.
In concreto, gli ispettori svolgono tre attività in parallelo:
1. Ricostruzione della dinamica — sopralluogo, rilievi fotografici, misurazioni, sequestro delle attrezzature coinvolte (scale, ponteggi, macchine, DPI). Quando le attrezzature sono sequestrate, vengono spesso mantenute sotto sigilli per settimane, bloccando la produzione.
2. Acquisizione documentale — DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), POS, PSC, attestati formativi, registri di manutenzione, nomine di RSPP e preposti, verbali di sopralluogo del medico competente. Gli ispettori chiedono questi documenti immediatamente, e qualsiasi lacuna verrà annotata.
3. Dichiarazioni — del datore di lavoro, del preposto, dei colleghi del lavoratore infortunato, del RSPP. Queste dichiarazioni, se rese senza la presenza del difensore, non sono utilizzabili contro i soggetti che le hanno rese.

È in questa fase che si compiono gli errori più gravi. Il datore di lavoro, colto di sorpresa, spesso rilascia dichiarazioni spontanee nel tentativo di collaborare o di sminuire l’evento; consegna documenti senza averne prima verificato la completezza; ammette circostanze (ad esempio sulla formazione del lavoratore) che poi risulteranno inesatte. Ogni dichiarazione è verbalizzata e diventa oggetto di valuzione.

Le prime 48 ore: sei decisioni da prendere subito

Sgombrato il campo dalle reazioni istintive, le decisioni davvero cruciali nelle prime 48 ore sono poche, ma precise. Al netto della prima azioni da intraprendere, che è la richiesta di intervento del 118, ecco di seguito un canovaccio delle principali azioni:
1. Contattare immediatamente un avvocato penalista esperto in sicurezza del lavoro, prima ancora dell’arrivo degli ispettori se possibile. Il difensore può assistere il datore nel momento dell’acquisizione documentale e delle dichiarazioni.
2. Preservare la scena senza alterarla. Qualsiasi intervento di modifica o pulizia sul luogo dell’infortunio — anche con la migliore delle intenzioni — può essere contestato come alterazione di prove.
3. Gestire le comunicazioni interne ai dipendenti: evitare di diffondere ricostruzioni premature dell’accaduto, che verrebbero riportate agli ispettori.
4. Attivare la catena assicurativa (INAIL, polizza responsabilità civile) e medica di supporto al lavoratore e alla famiglia: sono doveri autonomi rispetto al procedimento penale, ma la loro gestione diligente rileva in termini di attenuanti.
5. Verificare lo stato di attuazione del MOG 231 — se esistente — e identificare subito se l’infortunio è riconducibile a una carenza del Modello o, al contrario, a un’elusione fraudolenta da parte di chi era tenuto a rispettarlo.
6. Non rilasciare dichiarazioni alla stampa. Nelle prime ore, ogni affermazione pubblica del datore di lavoro sarà letta come ricostruzione ufficiale dell’azienda e allegata al fascicolo.

L’iscrizione nel registro degli indagati: quando è inevitabile

Non tutti gli infortuni generano immediatamente un’iscrizione nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p. La prassi delle procure italiane, dopo la riforma Cartabia, si è fatta più rigorosa nel distinguere le mere ipotesi di reato dai casi in cui esistono già elementi concreti a carico di un soggetto identificato. Tuttavia, negli infortuni gravi o mortali, l’iscrizione del datore di lavoro — e spesso del preposto, del RSPP e, se l’ente ha MOG, della società stessa — avviene quasi sempre entro pochi giorni.
L’iscrizione non è una condanna, né un’accusa formale: è un atto che apre i termini delle indagini preliminari e attribuisce alla persona iscritta i diritti dell’indagato, compreso quello di nominare un difensore di fiducia, consultare gli atti a determinate condizioni e presentare memorie difensive. Conoscere di essere iscritti — la conoscibilità dell’iscrizione è oggi rafforzata dalla riforma Cartabia — consente di attivare da subito una strategia difensiva strutturata, invece di attendere il deposito dell’avviso di conclusione delle indagini.

Il MOG 231 come fatto processuale: cosa cerca davvero il pubblico ministero

Questa è la parte su cui le aziende con Modello 231 in vigore spesso si illudono. Avere un MOG non è sufficiente: il pubblico ministero valuta se, al momento del fatto, il Modello fosse efficacemente attuato. In concreto, vengono esaminati:
• La valutazione del rischio specifico per l’area in cui è avvenuto l’infortunio (ad esempio, lavori in quota, manutenzione elettrica, movimentazione carichi). Se il Modello non aveva mappato quel rischio, è carta straccia.
• La documentazione delle attività dell’Organismo di Vigilanza: verbali di riunione, flussi informativi ricevuti, audit svolti, segnalazioni gestite. Un ODV silente per mesi è un indice fortissimo di inefficacia del Modello.
• I flussi informativi verso l’ODV relativi a near miss, infortuni minori, segnalazioni di preposti. La loro assenza o inadeguatezza suggerisce che il Modello esisteva solo sulla carta.
• L’adeguatezza delle procedure operative rispetto al processo aziendale reale. Procedure generiche, copiate da template, vengono smontate in pochi minuti in sede di interrogatorio dei dirigenti.

Un Modello vivo e documentato non garantisce l’esclusione della responsabilità dell’ente, ma la rende giuridicamente argomentabile ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001. Un Modello formale e ignorato, al contrario, è spesso peggio dell’assenza di Modello, perché dimostra consapevolezza del rischio senza conseguente azione.

Quando chiamare il penalista (spoiler: prima dell’ASL)

La domanda ricorrente dei clienti è: quando è il momento giusto per contattare l’avvocato? La risposta tecnica coincide con quella operativa: subito, prima ancora che gli ispettori si presentino in azienda. Il difensore può assistere il datore di lavoro nelle fasi iniziali dell’accertamento, contribuire a preservare la documentazione rilevante senza incorrere in contestazioni di occultamento, e — soprattutto — evitare che dichiarazioni avventate compromettano irrimediabilmente la posizione processuale dell’azienda e delle persone fisiche coinvolte.
In oltre quindici anni di assistenza a società in settori a elevato rischio — trasporti, sanità, edilizia — l’esperienza dello Studio conferma un pattern ricorrente: le archiviazioni rapide e le sentenze di assoluzione sono quasi sempre il risultato di una difesa effettiva ed efficace nelle prime 72 ore, non di un miracolo procurato in udienza tre anni dopo.

In sintesi

Un infortunio grave non è solo un dramma, prima di tutto, umano. Ma è anche un problema organizzativo: è infatti l’innesco di un procedimento penale a doppio binario che può compromettere la continuità dell’impresa.
La qualità della risposta nelle prime 48–72 ore, (presidio della scena, gestione documentale, assistenza difensiva tempestiva, verifica dello stato del MOG 231), determina in larga parte l’esito del procedimento.
Investire in prevenzione e in un Modello 231 realmente attuato non è conformità formale: è, letteralmente, una polizza sul futuro dell’azienda.

Avv. Stefano Francesco Pipitone
Studio Legale Pipitone — Roma · Catania