DASPO a Stefano Puzzer. Significato, origine e conseguenze del D.A.SPO

DASPO a Stefano Puzzer. Significato, origine e conseguenze del D.A.SPO
Studio Legale Pipitone

D.A.SPO.

Divieto di Accesso alle manifestazioni SPOrtive

Articolo aggiornato al 08.11.2021

La recente cronaca italiana ha portato alla ribalta mediatica il D.A.SPO, recentemente comminato al sig. Stefano Puzzer nell’ambito delle manifestazioni di protesta avverso il decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 istitutivo dell’obbligo di green pass anche per i luoghi di lavoro. Il sig. Puzzer, reo di essersi seduto da solo su un banchetto a Roma, in un angolo di piazza del Popolo, in attesa di risposte dal Governo italiano, è stato denunciato per “manifestazione non preavvisata” ed è stato così destinatario di un Daspo, o, più in particolare, di un foglio di via obbligatorio, con divieto di soggiorno per un anno, da Roma.

L’eco mediatica ha portato in evidenza il misura del D.A.SPO e del foglio di via, misura di prevenzione personale destinata alle persone inquadrate nella categoria della cd. pericolosità comune.
L’indeterminatezza della “pericolosità” ai fini del D.A.SPO  è una delle note più controverse della misura, perché prescinde da precedenti condanne penali e dalla pendenza di procedimenti penali. La pericolosità può essere riferita a coloro che, ai sensi dell’ art. 1, let. c), T.U. Antimafia, “per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica“.
La pericolosità sociale è una categoria risalente nel tempo. Basti pensare alla Legge n. 40 del 1904 su manicomi, al cui art. 1 si disponeva il ricovero obbligatorio al soggetto che risultasse “pericoloso a sé o altri”. L’indeterminatezza del concetto di pericolosità sociale fu abusata sino al punto in cui era sufficiente che un soggetto andasse in escandescenza perché venisse ricoverato in un manicomio, rimanendovi, se necessario, tutta la vita. Nei periodi più buoi dell’Italia si è arrivati a comminare misure restrittive sulla base della cd. pericolosità presunta, in cui lo iato tra il libero convincimento del giudice e l’arbitrio è sostanzialmente impercettibile.

In breve, si tratta di una misura singolare, annoverata tra le misure di prevenzione personali [1].
L’origine del DASPO in senso stretto è maturata dall’esigenza di contrastare il fenomeno delle violenze commesse durante le manifestazioni sportive. Lo strumento giuridico nasce infatti in risposta alla sanguinosa tragedia che segnò la finale di Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool, disputata a Bruxelles il 29 maggio 1985, dove persero la vita 39 tifosi. Per lo più italiani.

Nata con la L. 401/1989, la  misura di prevenzione atipica del DASPO è stata nel tempo estesa anche ad altri ambiti applicativi, dando vita alle figure del Daspo urbano e Daspo per corruzione.
Come anticipato, i destinatari della misura di prevenzione sono soggetti considerati pericolosi, per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Nella sua versione originaria, vieta al soggetto “pericoloso” di accedere ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive e può avere una durata che si estende da 1 a 5 anni.
Talvolta, ai divieti di accesso viene affiancato anche l’obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia in concomitanza con la manifestazione sportiva oggetto del divieto.

Il provvedimento è emesso dal Questore e notificato all’interessato. Qualora nel provvedimento venga previsto anche l’obbligo di presentazione alla Polizia, questo deve essere notificato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, entro 48 ore ne chiede la convalida al Giudice per le Indagini Preliminari, che ha l’obbligo di provvedere entro le successive 48 ore, pena perdita di efficacia del provvedimento.
Tale provvedimento può essere comminato anche a soggetti minorenni, purché abbiano compiuto almeno il quattordicesimo anno di età; in tal caso deve essere notificato a coloro che esercitano la patria potestà.

Il D.A.SPO, in quanto misura di prevenzione,  è caratterizzato dal sistema del cosiddetto “doppio binario”, contraddistinto dalla sostanziale indipendenza rispetto all’esistenza ed all’esito di un procedimento penale. La peculiarità sta proprio nel fatto che, per poterlo disporre, non è necessaria una condanna definitiva, è sufficiente una denuncia o una segnalazione di pericolosità per la sicurezza pubblica, cd. D.A.SPO preventivo.

Questa ultima caratteristica è stata oggetto di numerosi dubbi di costituzionalità, poi risolti con la sentenza della Corte costituzionale n. 512 del 2002 che ha valutato tale misura di prevenzione non in contrasto con la nostra Costituzione.

Accanto al Daspo c.d. preventivo vi è il Daspo penale, provvedimento emesso dal giudice a seguito di una condanna per reati commessi durante manifestazioni sportive. In tal caso la durata va dai 2 agli 8 anni.

Nel 2017, con il decreto Minniti, fu introdotta nel nostro ordinamento anche la figura del Daspo urbano, poi modificato con i successivi decreti Sicurezza del 2018 e 2020.
Tale provvedimento può essere disposto nei confronti di soggetti che, con la loro condotta, pregiudicano la salute dei cittadini e il decoro urbano.

La conseguenza in questo caso è l’allontanamento del trasgressore dal luogo in cui si è svolta l’infrazione e l’irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa il cui importo varia da 100 a 300 euro.
Originariamente, il Decreto Minniti includeva nell’alveo di tali luoghi le stazioni di trasporto pubblico, le autostazioni, le stazioni ferroviarie, le infrastrutture marittime e gli aeroporti, demandando altresì alla potestà regolamentare di Polizia Urbana di ampliare l’ambito di applicazione del provvedimento.
In seguito, ai sopra indicati luoghi, stati aggiunti istituti scolastici e universitari, aree museali, siti archeologici, complessi monumentali, aree adibite a verde pubblico e, in generale, i luoghi di particolare afflusso turistico.
L’elenco dei luoghi pubblici interessati dal Daspo Urbano è stato, poi, ulteriormente allargato dal c.d. Decreto sicurezza o Salvini (D.L. n. 113/2018), ove vengono aggiunti i presidi sanitari e le zone che ospitano fiere, mercati e spettacoli.

L’ordine di allontanamento è eseguito dall’agente che accerta la condotta irregolare. Pertanto non soltanto dal Questore, come previsto nel D.A.SPO Sportivo, ma anche da altri soggetti, quali per esempio il Sindaco o il Prefetto.
Il destinatario del provvedimento non potrà fare accesso al luogo in cui si trovava al momento dell’infrazione, per le quarantotto ore successive. Tale termine è aumentato (fino a sei mesi) nel caso in cui l’organo accertatore, verificata la reiterazione delle condotte, ravvisi un pericolo per la sicurezza pubblica; il periodo è altresì ampliato (da 6 mesi a 2 anni) nel caso in cui il soggetto “recidivo” sia stato condannato con sentenza definitiva nei cinque anni precedenti, per un delitto contro il patrimonio o contro la persona.

Da ultimo, il c.d. Daspo per corruzione, recentemente introdotto dalla Legge cd. Spazzacorrotti, con cui si prevede la possibilità di comminare ai soggetti condannati in via definitiva per corruzione l’interdizione dai pubblici uffici e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. La durata del DASPO in questo caso è graduata: se la condanna è inferiore a 2 anni, il DASPO va dai 5 ai 7 anni, nel caso invece di condanna superiore a due anni, scatta l’interdizione e il divieto a vita.

Articolo elaborato con la collaborazione della dott.ssa Roberta Mangano

[1] Le misure di prevenzione si distinguono in misure di prevenzione tipiche (disciplinate dal d.lgs. 59/2011, quali per esempio la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o i sequestri e le confische) e le misure di prevenzione atipiche, come nel caso del Daspo, in tutte le sue varie declinazioni.