Dipendente non restituisce bonifici ricevuti per errore dal datore. Assolto

Dipendente non restituisce bonifici ricevuti per errore dal datore. Assolto
Stefano Pipitone
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Corte di Cassazione Sez II Penale sent. 29 gennaio – 26 febbraio 2019, n. 8459

Il caso riguarda un datore di lavoro che ha continuato a pagare – per errore- un ex dipendente, nonostante la cessazione del rapporto.
Ricevuti i bonifici sul proprio conto corrente, l’ex lavoratore non si è mai attivato per restituirli.

I fatti hanno dato vita ad un lungo e complesso processo per il reato di appropriazione indebita, all’esito del quale la Corte di Cassazione ha affermato che il comportamento tenuto dall’ex dipendente che non restituisce stipendi ricevuti per errore non ha rilevanza penale.
Assolto perché il fatto non sussiste.

I fatti

Il rapporto di lavoro tra il dipendente e l’Ente pubblico era cessato nel 2010.
Tuttavia, a causa di un difetto di coordinamento tra la Direzione Generale del Lavoro e la Ragioneria territoriale dello Stato, dal gennaio 2010 sino al dicembre 2012 il dipendente aveva continuato a ricevere tutti gli stipendi, a mezzo bonifico. Senza mai restituirli.

Accusato del delitto di appropriazione indebita ex art. 646 c.p., aggravata dall’art. 61 n. 11 c.p. (per il rapporto lavorativo sottostante alla presunta condotta appropriativa), il dipendente era stato condannato sia dal Tribunale in primo grado che dalla Corte di Appello in secondo grado.

Il caso è stato portato davanti alla Corte di Cassazione, dove i supremi Giudici di legittimità hanno censurato le precedenti condanne, affermando che la condotta dell’ex dipendente non poteva essere qualificata come appropriazione indebita.

Il ragionamento seguito dalla Corte ha evidenziato l’assenza di una condotta tipica ai fini del reato di appropriazione indebita.
Il principale argomento utilizzato dalla S.C. nella sentenza riguarda la natura del denaro.
Il denaro è, prima di tutto, un bene fungibile. Pertanto quando una somma di denaro viene versata su un conto corrente, questa perde la propria identità e funzione, confondendosi nel “tutto”.
Ai fini della configurabilità del reato di appropriazione indebita, la fattispecie incriminatrice richiede che l’agente violi e modifichi la destinazione specifica propria del bene ricevuto in consegna. Il presupposto oggetto del reato è infatti una condotta che tecnicamente viene definita “interversio possessionis“.

Ebbene, nel caso specifico, nel denaro non è possibile ravvisare quella necessaria e specifica “destinazione di scopo impressa dal proprietario al momento della consegna del bene”.
La destinazione di scopo è un requisito essenziale per valutare la condotta tenuta dal soggetto che ha ricevuto il bene, per comprendere cioè se si configura o meno una vera e propria “appropriazione” tipica ai fini della fattispecie incriminatrice di appropriazione indebita.

Per intenderci, a titolo di esempio, commette il reato di appropriazione indebita il soggetto che, ricevuta un’automobile per un determinato periodo, (per esempio in noleggio), alla scadenza non riconsegna la vettura; in quel caso, la violazione della specifica destinazione temporale e l’inosservanza dell’obbligo di restituzione rappresentano -nel complesso- una condotta tipica ai fini dell’elemento oggettivo del reato di appropriazione indebita.

Sul tema, per chi vuole confrontarsi con il costante orientamento giurisprudenziale:
– Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 15815/2017, in Rv. 269462
– Cass. Pen. Sez. II sent. n. 50672/2017, in Rv. 271385
– Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 24857/2017, in Rv. 270092

Tornando al caso di specie, il bonifico erroneamente inviato all’ex dipendente aveva comportato un trasferimento di denaro senza alcuna destinazione di scopo all’interno del conto corrente del destinatario.
Conseguentemente, sul destinatario gravava soltanto un (ovvio) obbligo di restituzione, ma nessun profilo di responsabilità penale può essere fondatamente contestato. 

In conclusione, venuto meno il rapporto lavorativo, in caso di ricezione di stipendi o comunque di denaro non dovuto, sull’ex lavoratore matura solo un obbligo di restituzione che, ove non rispettato, integra un mero inadempimento di natura civilistica.

Imputato assolto con formula piena: il fatto non sussiste.