Decreto Sicurezza: evoluzione normativa o stretta sui diritti?
Il 24 aprile 2026 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il secondo “Decreto Sicurezza” varato dal Governo Meloni (d.l. 24 febbraio 2026, n. 23). Il provvedimento, passato con 203 voti favorevoli, 117 contrari, 3 astenuti, ha sollevato diffuse perplessità e critiche, sia nell’avvocatura che in ambito istituzionale.
Il decreto, 33 articoli articolati in quattro capi, si prefigge l’obiettivo di rafforzare la sicurezza pubblica. Allo stesso tempo incide in modo diretto sul delicato equilibrio tra ordine pubblico e diritti fondamentali del cittadino.
La novità. Il fermo di prevenzione di polizia. Presupposti
Tra gli interventi più rilevanti spicca la modifica all’art. 11-bis della Legge 59/1978.
La nuova formulazione ha ampliato i poteri di perquisizione sul posto nel corso delle manifestazioni. Ma la vera novità è il c.d. “fermo di prevenzione di polizia”, una nuova forma di accompagnamento coattivo presso gli uffici di polizia.
È un nuovo strumento di attività investigativa preventiva che consente agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza, in occasione di manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di accompagnare presso gli uffici di polizia alcuni soggetti.
Questa misura eccezionale scatta solo a condizione che:
- sussista un attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica;
- vi sia un motivo fondato – basato su specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, con elementi di fatto – per ritenere che il soggetto possa realizzare condotte idonee a compromettere l’ordine.
Il soggetti può essere trattenuto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento degli accertamenti di polizia, per un massimo non superiore a dodici ore.
Garanzie previste o garanzie violate?
L’art. 13 della Costituzione italiana sancisce la sacralità e l’inviolabilità della libertà personale. In Italia qualsiasi forma di restrizione, (detenzione, ispezione o perquisizione personale) è ammessa solo in forza di un atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Esiste una deroga solo in presenza di “casi eccezionali di necessità ed urgenza”, tassativamente indicati dalla legge, nei quali l’autorità di pubblica sicurezza, (Carabinieri, Polizia, G.d.F. ad esempio), può adottare provvedimenti provvisori.
Tali misure sono sottoposte a un rigoroso controllo di garanzia: devono essere comunicate entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e convalidate nelle successive quarantotto ore. In caso contrario si intendono revocate e prive di ogni effetto.
A fronte di una previsione così netta e garantista, non sembrerebbero ammissibili interpretazioni estensive o derogatorie. Eppure, gli interventi legislativi più recenti, ed in particolare i “decreti sicurezza”, suscitano diffuse perplessità in relazione all’ampliamento degli spazi di intervento degli organi di polizia.
L’esecuzione della nuova misura dell’accompagnamento impone l’ immediata notizia al pubblico ministero, con indicazione dell’ora in cui essa è stata eseguita e delle condizioni che la giustificano. Il pubblico ministero, qualora ritenga i presupposti non validi, deve dispone senza ritardo la liberazione della persona accompagnata.
Tre criticità: i nodi della nuova disciplina. Qualcosa non torna
Sul piano formale, la nuova misura sembra coerente con l’impianto dell’art. 13 Cost..
Tuttavia ci si interroga su tre nodi problematici.
- L’effettività del controllo del pubblico ministero. Il PM interviene solo dopo l’adozione del provvedimento limitativo della libertà personale, con una verifica ex post che rischia di essere eventuale e non sempre tempestiva.
- Carenza di garanzie procedurali per il soggetto accompagnato. La disciplina non sembra garantire un pieno contraddittorio o un’immediata possibilità di difesa. Il rischio è di subire una limitazione della libertà personale senza poter contestarne la legittimità nell’immediatezza del fatto.
- Violazione principio offensività. I decreti- sicurezza anticipano la soglia di tutela della pubblica sicurezza e dell’ordine pubblico, con una ripercussione diretta sul principio di offensività.
Tale principio –fondato sugli artt. 13 e 25, comma 2, Cost. – impone al legislatore di incriminare soltanto condotte che, già a livello tipico, siano idonee a porre in pericolo o a ledere un bene giuridico meritevole di tutela.
Il dettato costituzionale impedisce l’introduzione di presunzioni assolute di pericolosità o su meri sospetti.
Questo è il punto critico: le nuove misure di accompagnamento intervengono prima ancora che vi sia una effettiva lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato.
Il problema non è teorico: queste misure aumentano il rischio di applicazioni arbitrarie.
Conclusioni. Sicurezza vs. Libertà personale
L’intervento normativo si inserisce in un dibattito tra esigenze di sicurezza e tutela delle libertà fondamentali.
Misure pensate per garantire la sicurezza possono comprimere la libertà personale senza un adeguato fondamento offensivo.
Il punto non è negare le esigenze di controllo o la loro utilità, ma capire fino a che punto si può comprimere la libertà personale senza svuotare le garanzie previste dalla Costituzione del nostro Paese.
È su questo crinale – tra sicurezza e libertà, tra prevenzione e garanzia – che si misura la tenuta dello Stato di diritto. Non nella capacità di ampliare i poteri di controllo, ma nella coerenza con cui riesce a preservare, anche nei momenti di maggiore pressione, il nucleo essenziale dei diritti fondamentali.