Abuso edilizio e reato paesaggistico: la particolare tenuità del fatto esclude la demolizione.
La Corte di Cassazione, Sez. III, con la sent n 48248/2018, è intervenuta per chiarire l’illegittimità dell’ordine di demolizione, da parte del Giudice Penale che emesso una sentenza di assoluzione per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p.p.
La vicenda.
Il Tribunale di Bari era stato chiamato a decidere sulla legittimità dell’ampliamento di un preesistente torrino di scale, divenuto un autonomo vano della superficie di 14 mq.
La proprietaria del manufatto era stata rinviata a giudizio per due ipotesi di reato.
La prima era il reato di abusivismo edilizio di cui all’art. 44, comma 1, D.P.R. 380/2001, per aver realizzato l’opera in assenza di autorizzazione urbanistica.
La seconda ipotesi criminosa riguardava il diverso reato paesaggistico di cui agli artt. 142, 146 e 181 d.lgs. 42/2004. L’opera era stata realizzata infatti in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico senza aver ottenuto (richiesto) il nulla osta da parte della Soprintendenza.
Sul punto si richiama brevemente come i due reati tutelano beni giuridici differenti e, per tale ragione, possono essere contestati in concorso.
All’esito del processo il Tribunale di Bari ha pronunciato una sentenza di esclusione della punibilità (proscioglimento) ai sensi dell’art. 131bis c.p.p., ordinando, tuttavia, la remissione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 41 DPR 380/2001 e 181 lgs. 42/2004.
La Corte di Cassazione è intervenuta proprio su quest’ultimo capo della sentenza, affermando come l’ordine di demolizione possa essere disposto soltanto in caso di condanna dell’imputato.
Al contrario, la richiamata sentenza del Tribunale di Bari, prosciogliendo l’imputato per la particolare tenuità del fatto, aveva accertato processualmente l’applicabilità al caso concreto di una causa di non punibilità.
Come noto la figura della causa di non punibilità è istituto di diritto penale sostanziale intrinsecamente connesso a principi di rango costituzionale quali il principio di offensività, proporzionalità ed il corollario della cd. extrema ratio del diritto penale.
In altri termini, in uno Stato di Diritto il ramo dell’ordinamento giuridico del diritto penale rappresenta lo strumento più severo ed estremo di repressione e punizione di condotte che ledono beni giuridici meritevoli di particolar tutela. Attraverso il diritto penale, infatti, lo Stato mira a perseguire le funzioni di general e special prevenzione. Al contempo, la sanzione penale dovrebbe essere strutturata per garantire la rieducazione e la risocializzazione del condannato.
Questa premessa concettuale è necessaria per comprendere la decisione della Corte di Cassazione, a firma del Giudice estensore dott.ssa Ubalda Macrì.
Con la sentenza in esame si è infatti ribadito come le cause di non punibilità assolvono al compito di ripulire la complessa e costosa macchina del circuito penale da fatti marginali, episodici o occasionali, che comportano un danno, o pericolo di danno, esiguo del bene tutelato.
Sono fatti che non mostrano alcun bisogno della pena e, conseguentemente, neanche della necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo penale.
(si pensi al caso –realmente accaduto- dell’imputazione di furto di una melanzana che, iniziato con una condanna in primo grado, è dovuto arrivare addirittura in Corte di Cassazione prima di concludersi con un “Giusto” proscioglimento; Corte Cass. Sez. V Pen. sent. 12823/18 del 20.03.2018).
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di primo grado relativamente all’ordine di remissione in pristino (demolizione) di un opera per la quale l’imputata era stata prosciolta per particolare tenuità del fatto.
Per completezza, si ricorda che, nonostante quanto detto, anche a fronte di un proscioglimento per particolare tenuità, il fatto è stato oggetto di accertamento.
Pertanto, rimane in via la potestà in capo all’Autorità Amministrativa di ordinare la demolizione del manufatto o l’acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio del Comune.


