La commissione di un reato tributario oggi può trascinare l’impresa al banco degli imputati davanti ad un Tribunale Penale.
Uno schema di sintesi dei reati
aggiornato al 30 maggio 2021
Dopo l’introduzione generale introdotta con il precedente articolo, di seguito vogliamo offrire uno schema sintetico dei reati tributari e delle relative sanzioni per l’impresa.
Il seguente sunto è aggiornato con le modifiche al d.lgs. 74/2000 apportate dalla L. n. 157 del 2019.
a) Art. 2 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
L’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 punisce la condotta di chi indica elementi passivi fittizi in una dichiarazione relativa all’IVA o all’imposta sui redditi, adducendo a giustificazione fatture o documenti per operazioni inesistenti con cui vengono artificiosamente gonfiate le componenti negative di reddito, al fine di abbattere l’imponibile e quindi diminuire l’imposta dovuta all’Erario.
- Nuova cornice edittale: reclusione da 4 a 8 anni.
- Ipotesi attenuata: art 2, comma 2-bis: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni, (quando l’ammontare degli elementi passivi indicati sia inferiore a 100.000 euro).
- Confisca «allargata» ex 240-bis c.p.: applicabile quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi sia superiore a 200.000 euro.
- Causa di non punibilità di cui all’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000: applicabile (integrale pagamento del debito tributario prima che l’autore del reato venga a conoscenza di attività di accertamento amministrativo o dell’inizio di un procedimento penale): applicabile.
- Responsabilità Enti: art. 25-quinquiesdecies, lgs. 231/2001:
- sanzione pecuniaria fino a 500 quote (da € 129.000 a € 774.000) per il reato di cui all’art. 2, comma 1;
- sanzione pecuniaria fino a 400 quote (da € 103.200 a € 619.600), per il reato di cui all’art. 2, comma 2-bis, con un minimo di 100 quote (25.800 euro).
b) Art. 3 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Il reato, previsto dall’art. 3 del d.lgs. n. 74/2000 sanziona la condotta di chi presenti una dichiarazione infedele impiegando “altri” mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l’accertamento quando si verifica il superamento congiunto di una duplice soglia di punibilità:
– l’imposta effettivamente evasa supera i 30.000 Euro;
– l’ammontare degli elementi attivi sottratti all’imposizione (anche mediante indicazione di elementi passivi) è superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, ad 1.500.000 Euro, ovvero all’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, che deve essere superiore al 5% dell’ammontare dell’imposta medesima o, comunque, a 30.000 Euro.
- Nuova cornice edittale: reclusione da 3 ad 8
- Confisca allargata ex 240-bis c.p.: applicabile quando l’imposta evasa sia superiore a 100.000 euro.
- Causa di non punibilità di cui all’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000: applicabile (in caso di integrale pagamento del debito, vedi sopra);
- Responsabilità Enti: art. 25-quinquiesdecies, lgs. 231/2001: sanzione pecuniaria fino a 500 quote (da € 129.000 a € 774.500), con un minimo di 100 quote (25.800 euro).
c) ART. 4 – Dichiarazione infedele
La responsabilità per l’impresa è limitata ai fatti commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro.
Il reato è previsto all’art. 4 d.lgs. n. 74/2000 e sanziona la condotta di chi, per evadere le imposte sui redditi o l’I.V.A., «indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni».
In breve, è la condotta di chi presenti una dichiarazione semplicemente inveritiera, priva di qualsiasi artificio fraudolento.
- Nuova cornice edittale: reclusione da 2anni a 4anni e
- Abbassate le soglie di punibilità del reato: l’importo dell’imposta evasa rilevante per integrare la fattispecie è stato ridotto a 000 euro ed il valore degli elementi attivi sottratti a imposizione è sceso a 2 milioni.
- Esclusione di punibilità: opera quando le valutazioni complessivamente considerate differiscono da quellecorrette in misura inferiore al 10%.
- Responsabilità Enti: art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, d.lgs. 231/2001: sanzione pecuniaria fino a 300 quote (da € 77.400 a € 464.700) con un minimo di 100 quote (25.800 euro).
d) ART. 5 – Omessa dichiarazione
La responsabilità per l’impresa è limitata ai fatti commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro.
Il reato è disciplinato dall’art. 5 d.lgs. n. 74/2000 e punisce la condotta di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’I.V.A., non presenta una delle dichiarazioni obbligatorie in riferimento a queste imposte «quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila».
- Nuova cornice edittale: reclusione da 2 a 5 anni.
- Comma 1-bis: punisce con la stessa pena (reclusione da 2 a 5 anni) chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 000 euro.
Responsabilità Enti: art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, d.lgs. 231/2001: sanzione pecuniaria fino a 400 quote (da € 103.200 a € 619.600), con un minimo di 100 quote (25.800 euro).
e) ART. 8 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Previsto dall’art. 8 d.lgs. n. 74/2000, punisce la condotta di chiunque emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti con la finalità di consentire a terzi l’evasione dell’imposta sui redditi o sul valore aggiunto.
Questo reato è speculare a quello previsto all’art. 2 di cui supra.
Mentre l’art. 2 punisce chi percepisce ed utilizza il documento, l’art. 8 sanziona la condotta di colui che emette la fattura o il documento destinato a terzi.
- Nuova cornice edittale: reclusione da 4 a 8 anni.
- Ipotesi attenuata al comma 2-bis: prevista la reclusione da 1anno e 6 mesi sino a 6 anni quando l’ammontare dell’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti sia inferiore a 000 euro.
- Confisca allargata ex 240-bis c.p.: applicabile quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture e nei documenti sia superiore a € 200.000.
- Responsabilità Enti: art. 25-quinquiesdecies, lgs. 231/2001: sanzione pecuniaria fino a 400 quote (da € 103.200 a € 619.600) per l’art. 8, comma 2-bis;
fino a 500 quote (da € 129.000 a € 774.500) per l’art. 8, comma 1, con un minimo di 100 quote (25.800 euro).
f) ART. 10 – Occultamento o distruzione di documenti contabili
Previsto all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000, il delitto punisce due condotte alternative: occultamento o distruzione (anche parziale) di scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari.
- Nuova cornice edittale: reclusione da 3 a 7 anni.
- Responsabilità Enti: art. 25-quinquiesdecies, lgs. 231/2001: sanzione pecuniaria fino a 500 quote (da € 129.000 a € 774.500), con un minimo di 100 quote (25.800 Euro).
g) ART. 10 QUATER – Indebita compensazione
La responsabilità per l’impresa è limitata ai fatti commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro.
Il reato prevede la reclusione da 6mesi a 2anni per «chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro».
Inoltre, ai sensi del secondo comma: «È punito con la reclusione da 1anno e 6mesi a 6 anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro».
- Responsabilità Enti: art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, lgs. 231/2001: sanzione pecuniaria fino a 400 quote (da € 103.200 a € 619.600), con un minimo di 100 quote (25.800 euro).
h) ART. 11 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
L’art. 11 del. d.lgs. n. 74/2000, punisce la condotta di chiunque, pone in essere –alternativamente o cumulativamente – due condotte: l’alienazione simulata o il compimento di atti fraudolenti, che siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall’Erario, «al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sull’ I.V.A. ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000».
«Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro 200.000 si applica la reclusione da 1 anno a 6 anni.
È punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni».
- Applicabilità della confisca allargata ex 240-bis c.p.:
a) Applicabile al reato di d. sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, art. 11, comma 1, quando l’ammontare delle imposte, sanzioni e interessi sia superiore a 100.000 euro;
b) Applicabile al reato di c.d. falso in transazione fiscale, 11, comma 2, quando l’ammontare degli elementi attivi inferiori quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi sia superiore a 200.000 euro. - Responsabilità Enti: art. 25-quinquiesdecies, lgs. 231/2001: sanzione pecuniaria fino a 400 quote (da € 103.200 a € 619.600) con un minimo di 100 quote (25.800 euro).
Sin qui il quadro di sintesi delle sanzioni.
Come se queste sanzioni non fossero sufficienti, il legislatore ha ancora previsto ulteriori sanzioni a carico degli Enti. I commi 2 e 3 dell’art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 prevedono infatti:
- L’aumento della sanzione di un terzo se l’impresa ha conseguito profitti di rilevante entità in seguito alla commissione di uno dei reati di cui sopra.
- Sanzioni interdittive, ex 9, comma 2, lett. c), d), e):
1- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
2- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
3 –divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Un quadro punitivo scoraggiante, dentro al quale si trovano sanzioni pecuniarie, sequestri e sanzioni interdittive.
Senza contare l’aspetto del danno reputazionale.
Cosa può fare l’impresa che intenda proteggersi dai rischi legati ai reati tributari?
Oggi è divenuto sempre più fondamentale predisporre un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 idoneo a prevenire (anche) i rischi legati ai neo-introdotti reati tributari e dotare l’azienda di un Organismo di Vigilanza che ne vigili l’attuazione ed efficacia.
Infatti, l’impresa non sarà responsabile e non subirà sanzioni se il Modello 231 è idoneo e se l’OdV ha svolto correttamente i propri compiti di vigilanza.
L’adozione di un Modello 231 e la nomina dell’OdV non sono obbligatori. Si tratta di una questione di opportunità in chiave difensiva, a garanzia dell’azienda.